IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Vista la legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
citta'  di  Genova,  la  sicurezza   della   rete   nazionale   delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016  e  2017,
il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  156,   recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione e  il  completamento  delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali»; 
  Visto il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni
urgenti per la sicurezza e  lo  sviluppo  delle  infrastrutture,  dei
trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi
eventi e per la funzionalita' del Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili»; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza in ragione  della
strategicita' delle infrastrutture autostradali, di definire, in caso
di estinzione della concessione per inadempimento del  concessionario
e fermo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati
da   detto   inadempimento,   le    modalita'    di    determinazione
dell'indennizzo previsto dall'articolo 35, comma 1,  quarto  periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  nonche'  di  prorogare
l'efficacia  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  di  alcuni
interventi autostradali indispensabili per  migliorare  la  sicurezza
della circolazione sul territorio nazionale; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza,  in  ragione
dell'intervenuta   cessazione    per    grave    inadempimento    del
concessionario della concessione relativa alle autostrade A24 e  A25,
della classificazione di dette autostrade quali opere strategiche per
le finalita'  di  protezione  civile  per  effetto  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre  2003  e  successive
modificazioni e della necessita' di assicurare la  continuita'  della
circolazione  in  condizioni  di  sicurezza,  prevedere   l'immediato
subentro della societa' ANAS s.p.a. nella gestione  delle  autostrade
A24 e A25, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162 e nelle more del loro affidamento alla societa'
prevista  dall'articolo  2,  comma  2-sexies,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, disciplinando altresi' le modalita' di  detta
gestione temporanea, nonche' quelle relative alla realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza antisismica e  di  ripristino  della
funzionalita' delle stesse anche in coordinamento con il  Commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 206  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34; 
  Ritenuta inoltre la necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre  norme
processuali finalizzate ad  accelerare  la  definizione  dei  giudizi
amministrativi aventi ad oggetto atti o procedure di  attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  modo  da  assicurare  il
rispetto dei termini previsti dallo stesso PNRR; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2022; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  concessioni  e  infrastrutture
                            autostradali 
 
  1. In caso  di  estinzione  di  una  concessione  autostradale  per
inadempimento  del  concessionario  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo previsto
dal  quarto  periodo  del  comma  1  del  medesimo  articolo  35   e'
determinato, previa appropriata verifica delle voci  di  bilancio  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a  seguito  di  asseverazione  da
parte di una primaria societa' di revisione, con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  non  oltre
dodici mesi dall'estinzione della  concessione.  E'  fatto  salvo  il
diritto  del  concedente  al   risarcimento   dei   danni   cagionati
dall'inadempimento  del  concessionario,  determinato  tenendo  conto
anche  delle  risultanze  delle  ispezioni  effettuate   dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali, su richiesta del concedente e finalizzate  a
verificare  lo  stato  dell'infrastruttura  autostradale  oggetto  di
concessione. 
  2.  Il  concedente  e'  autorizzato  a  trattenere   dall'ammontare
determinato  ai  sensi  del   comma   1,   l'importo   corrispondente
all'eventuale credito vantato da ANAS s.p.a., a titolo di  prezzo  di
concessione, nei confronti del concessionario.  Le  somme  trattenute
sono versate ad ANAS  s.p.a.  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
definite con  la  medesima  societa'  e  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, anche  tenendo  conto  del  flusso  di
cassa  derivante  dai  proventi  della  gestione  dell'infrastruttura
autostradale  eventualmente  affidata  ad  ANAS   s.p.a.   ai   sensi
dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui
100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro  per  l'anno
2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti  dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 4. 
  4.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  degli   interventi
infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020,  pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e alla  delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.  25
del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 264 del 24
ottobre 2020, nelle  more  della  definizione  del  procedimento  per
l'affidamento  di  detti  interventi,  e'  disposta  la  proroga   di
ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine  previsto  per
l'adozione dei decreti di esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di
pubblica utilita', apposta dal  medesimo  Comitato  interministeriale
con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 195 del 26 agosto 2011, nonche' la proroga di  ulteriori
due anni,  fino  al  10  dicembre  2024,  del  termine  previsto  per
l'adozione dei decreti di esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di
pubblica utilita', apposta dal  medesimo  Comitato  interministeriale
con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli  eventuali  oneri  aggiuntivi
derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio  si  provvede  a
valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo
periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.