IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge, recante «Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017,
il lavoro e le altre emergenze»;
Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali»;
Visto il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei
trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi
eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili»;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza in ragione della
strategicita' delle infrastrutture autostradali, di definire, in caso
di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario
e fermo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati
da detto inadempimento, le modalita' di determinazione
dell'indennizzo previsto dall'articolo 35, comma 1, quarto periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nonche' di prorogare
l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita' di alcuni
interventi autostradali indispensabili per migliorare la sicurezza
della circolazione sul territorio nazionale;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza, in ragione
dell'intervenuta cessazione per grave inadempimento del
concessionario della concessione relativa alle autostrade A24 e A25,
della classificazione di dette autostrade quali opere strategiche per
le finalita' di protezione civile per effetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 e successive
modificazioni e della necessita' di assicurare la continuita' della
circolazione in condizioni di sicurezza, prevedere l'immediato
subentro della societa' ANAS s.p.a. nella gestione delle autostrade
A24 e A25, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 e nelle more del loro affidamento alla societa'
prevista dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, disciplinando altresi' le modalita' di detta
gestione temporanea, nonche' quelle relative alla realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della
funzionalita' delle stesse anche in coordinamento con il Commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 206 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34;
Ritenuta inoltre la necessita' e l'urgenza di introdurre norme
processuali finalizzate ad accelerare la definizione dei giudizi
amministrativi aventi ad oggetto atti o procedure di attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza in modo da assicurare il
rispetto dei termini previsti dallo stesso PNRR;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture
autostradali
1. In caso di estinzione di una concessione autostradale per
inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo previsto
dal quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 35 e'
determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a seguito di asseverazione da
parte di una primaria societa' di revisione, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non oltre
dodici mesi dall'estinzione della concessione. E' fatto salvo il
diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati
dall'inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto
anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali, su richiesta del concedente e finalizzate a
verificare lo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di
concessione.
2. Il concedente e' autorizzato a trattenere dall'ammontare
determinato ai sensi del comma 1, l'importo corrispondente
all'eventuale credito vantato da ANAS s.p.a., a titolo di prezzo di
concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute
sono versate ad ANAS s.p.a. nei termini e secondo le modalita'
definite con la medesima societa' e d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di
cassa derivante dai proventi della gestione dell'infrastruttura
autostradale eventualmente affidata ad ANAS s.p.a. ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui
100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno
2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 4.
4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi
infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e alla delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25
del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 264 del 24
ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per
l'affidamento di detti interventi, e' disposta la proroga di
ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per
l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di
pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale
con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 195 del 26 agosto 2011, nonche' la proroga di ulteriori
due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per
l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di
pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale
con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi
derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a
valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo
periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.