IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n.  178/2002  del  28  gennaio  2002  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto, in particolare, l'art. 31 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 che ha  istituito  l'indicazione  facoltativa  di  qualita'
«prodotto di montagna»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  665/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  condizioni
d'uso  dell'indicazione  facoltativa   di   qualita'   «prodotto   di
montagna»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6  del  citato  regolamento  delegato
(UE) n.  665/2014  che  concede  una  deroga  per  le  operazioni  di
trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari
in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013,  per  la
macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse,
per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti
possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purche' la
distanza non sia superiore a 30 km; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali  del  26  luglio  2017,  n.  57167  recante  disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.  1151/2012  e  del
regolamento delegato (UE) n.  665/2014  sulle  condizioni  d'utilizzo
dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del  citato  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  26
luglio 2017 inerente le deroghe, che prevede la  facolta'  di  deroga
per effettuare le operazioni di trasformazione per la  produzione  di
latte e  prodotti  lattiero-caseari  in  impianti  di  trasformazione
purche' gli impianti di trasformazione siano situati ad una  distanza
dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a  10
km, secondo il criterio  definito  nell'allegato  1  del  decreto  in
argomento; 
  Considerato che i vincoli  stabiliti  dall'art.  3,  comma  3,  del
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
del 26 luglio 2017, n. 57167 si sono rivelati troppo restrittivi  per
il settore  a  causa  della  scarsa  disponibilita'  di  impianti  di
trasformazione  adeguati  nelle  zone  di  montagna   che   ha   reso
difficoltosa e non adeguatamente  redditizia  la  trasformazione  del
latte; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il  limite  di  10  km  al
limite  massimo  di  30  km  quale   distanza   degli   impianti   di
trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari
dal confine amministrativo della zona  di  montagna  per  l'esercizio
della facolta' di deroga di cui sopra, 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 2 febbraio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 3 del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali  del  26  luglio  2017,  n.  57167   recante
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012  e  del  regolamento  delegato  (UE)  n.   665/2014   sulle
condizioni  d'utilizzo  dell'indicazione  facoltativa   di   qualita'
«prodotto di montagna» e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 3. 
 
 
                               Deroghe 
 
  1. In conformita' a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del
regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni: 
    a) macellazione di animali e sezionamento  e  disossamento  delle
carcasse; 
    b) spremitura dell'olio di oliva; 
    c)  trasformazione  per  la  produzione  di  latte   e   prodotti
lattiero-caseari in impianti  di  trasformazione  in  funzione  il  3
gennaio 2013; 
  possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purche'  gli
impianti  di  trasformazione  siano  situati  ad  una  distanza   non
superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. 
  2. L'avvalimento delle deroghe e'  comunicato  dall'operatore  alle
Regioni e Province Autonome sul cui territorio insiste la  produzione
e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali mediante trasmissione dell'allegato 1 al  presente  decreto
entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni in deroga. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca -  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  -  PQAI  IV,
pubblica sul proprio sito  istituzionale,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento dell'allegato 1 da parte di ciascun operatore, un  elenco
degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di  trasformazione
per la produzione di latte e prodotti lattiero-casearia situati al di
fuori della zona montagna».