IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 4 luglio 2022
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma 1;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e
integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto
legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla
pubblicazione della nuova direttiva in materia;
Considerato che gran parte del territorio nazionale e' interessato
da un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale scarsita'
di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi tre anni, che
ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e
delle conseguenti riserve idriche, nonche' della capacita' di
ricarica delle falde piu' superficiali, i cui effetti risultano
amplificati anche a causa di diffuse criticita' strutturali degli
impianti e della rete di distribuzione idrica;
Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccita' sta
provocando una situazione di grave deficit idrico in progressiva
estensione, a partire dai bacini distrettuali del Po e delle Alpi
orientali, per i quali e' gia' stata dichiarata la condizione di
severita' idrica elevata, e, in particolare, al territorio delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e
Veneto;
Considerato, altresi', che nei territori delle sopraindicate
regioni si e' reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di
mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in
maniera efficace, gli effetti della crisi idrica in atto anche in
considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno
incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per
uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative
modificazioni del quadro meteo-climatico per la corrente stagione
estiva;
Ritenuto, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della
stagione estiva in alcune zone delle regioni sopra indicate possano
determinare un ulteriore aggravamento del quadro generale delle
esigenze idropotabili e che le esigenze stagionali dei settori
agricolo e zootecnico possano contribuire ad aggravare la situazione
di deficit idrico in atto;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare prime misure urgenti
allo scopo di scongiurare, nell'immediato, l'interruzione del
servizio idrico, anche integrando le misure di tal genere
eventualmente attivate in taluni contesti territoriali con ulteriori
dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva
riduzione della disponibilita' di risorsa idrica connessa con
l'evoluzione stagionale, l'incremento della popolazione direttamente
esposta e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalita';
Considerato che l'evoluzione dello scenario climatico e il
perdurare della situazione di siccita', con il peggioramento della
conseguente emergenza idrica puo' determinare gravi ripercussioni
sulla vita sociale, economica e produttiva, nonche' comportare un
grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica;
Ravvisata l'urgente necessita', in particolare, di attivare misure
di coordinamento sull'uso della risorsa idrica, con particolare
riferimento al bacino del Po e delle Alpi orientali;
Vista la nota della Regione Emilia-Romagna del 30 giugno 2022;
Vista la nota della Regione Friuli-Venezia Giulia del 2 luglio
2022;
Vista la nota della Regione Lombardia del 1° luglio 2022;
Vista la nota della Regione Piemonte del 1° luglio 2022;
Vista la nota della Regione Veneto del 1° luglio 2022;
Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, presenta le disponibilita' necessarie per far fronte
agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art.
25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura
determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle
informazioni disponibili ed in raccordo con le regioni interessate;
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre
in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario
finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con
la descritta grave crisi da deficit idrico;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c), e dall'art. 24, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione
dello stato di emergenza;
Acquisita l' intesa delle regioni interessate;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma
1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' dichiarato, fino al 31
dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di
deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province
autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi
orientali, nonche' per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate
nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a)
e b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa delle regioni interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma
3.
3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della
valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si
provvede nel limite di euro 36.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto
legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro
10.900.000,00 alla Regione Emilia-Romagna, euro 4.200.000,00 alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, euro 9.000.000,00 alla Regione
Lombardia, euro 7.600.000,00 alla Regione Piemonte ed euro
4.800.000,00 alla Regione Veneto.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi