IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
«Interventi urgenti in materia di spesa  sanitaria»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  come  modificato
dall'art. 9, comma 5,  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito dalla legge di  conversione  8  agosto  2002,  n.  178,  e
dall'art. 48, comma 31, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge di conversione  24  novembre
2003, n. 326, il quale  dispone  che  «i  medicinali,  aventi  uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,  via  di
somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche
e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al  farmacista  dal  Servizio
sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu'  basso  del
corrispondente prodotto disponibile nel  normale  ciclo  distributivo
regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  secondo  cui
«in sede  di  periodico  aggiornamento  del  prontuario  farmaceutico
nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi  di  legge  non  possono
essere classificati come farmaci  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto
o  del  certificato  di  protezione  complementare,  pubblicata   dal
Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge»; 
  Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n. 166/2021 del
10  febbraio  2021,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana, Serie generale, n.  39  del  16  febbraio  2021,
recante «Definizione  dei  criteri  per  l'inserimento  in  lista  di
trasparenza dei medicinali ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge  18
settembre 2001, n. 347 (convertito in  legge  16  novembre  2001,  n.
405)»; 
  Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n. 88/2022  del
15  febbraio  2022,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana, Serie generale, n.  42  del  19  febbraio  2022,
recante  «Modifica  della  determina   AIFA   n.   166/2021   recante
"Definizione dei criteri per l'inserimento in  lista  di  trasparenza
dei medicinali"»; 
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
sez. Terza Quater, 4 gennaio  2022,  n.  31,  notificata  in  data  5
gennaio 2022 e passata in giudicato in data  7  marzo  2022,  che  ha
disposto l'annullamento, tra l'altro, dell'art.  5,  comma  3,  della
citata determina AIFA n. 166/2021; 
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
sez. Terza Quater, n. 7117/2022, che ha dichiarato  la  nullita'  per
violazione del giudicato di cui alla  sopra  richiamata  sentenza  n.
31/2022 degli atti impugnati nella parte in cui non  hanno  proceduto
alla   contestuale   eliminazione   dalla   determina   n.   166/2021
dell'ipotesi di rimozione d'ufficio prevista dal comma 3 dell'art.  5
ed ha ordinato all'AIFA, in persona  del  legale  rappresentante,  di
provvedere, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., alla  corretta  esecuzione
della sentenza n. 31/2022; 
  Ritenuto  necessario  provvedere,   in   esecuzione   della   sopra
richiamata sentenza n. 7117/2022, alla modifica della determina  AIFA
n. 166/2021, nei sensi di cui in motivazione; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifica della determina AIFA n. 166/2021 
 
  1. La determina AIFA n. 166/2021 citata in premessa  e'  modificata
come segue. 
  All'art. 5,  il  comma  3,  recante:  «3.  Nel  caso  in  cui,  per
successive rimozioni di medicinali da un  gruppo  di  farmaci  aventi
uguale composizione, rimanga nello stesso  un  unico  medicinale,  il
gruppo  e'  rimosso  d'ufficio  dalla  lista  di  trasparenza  e   il
medicinale viene rimborsato integralmente dal SSN», e' eliminato.