IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, concernente il «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»;
Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui e' stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari
data;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
«Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato
dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178, e
dall'art. 48, comma 31, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 novembre
2003, n. 326, il quale dispone che «i medicinali, aventi uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche
e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso del
corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo
regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano»;
Visto l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, secondo cui
«in sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico
nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono
essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario
nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto
o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge»;
Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n. 166/2021 del
10 febbraio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 2021,
recante «Definizione dei criteri per l'inserimento in lista di
trasparenza dei medicinali ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347 (convertito in legge 16 novembre 2001, n.
405)»;
Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n. 88/2022 del
15 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 42 del 19 febbraio 2022,
recante «Modifica della determina AIFA n. 166/2021 recante
"Definizione dei criteri per l'inserimento in lista di trasparenza
dei medicinali"»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sez. Terza Quater, 4 gennaio 2022, n. 31, notificata in data 5
gennaio 2022 e passata in giudicato in data 7 marzo 2022, che ha
disposto l'annullamento, tra l'altro, dell'art. 5, comma 3, della
citata determina AIFA n. 166/2021;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sez. Terza Quater, n. 7117/2022, che ha dichiarato la nullita' per
violazione del giudicato di cui alla sopra richiamata sentenza n.
31/2022 degli atti impugnati nella parte in cui non hanno proceduto
alla contestuale eliminazione dalla determina n. 166/2021
dell'ipotesi di rimozione d'ufficio prevista dal comma 3 dell'art. 5
ed ha ordinato all'AIFA, in persona del legale rappresentante, di
provvedere, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., alla corretta esecuzione
della sentenza n. 31/2022;
Ritenuto necessario provvedere, in esecuzione della sopra
richiamata sentenza n. 7117/2022, alla modifica della determina AIFA
n. 166/2021, nei sensi di cui in motivazione;
Determina:
Art. 1
Modifica della determina AIFA n. 166/2021
1. La determina AIFA n. 166/2021 citata in premessa e' modificata
come segue.
All'art. 5, il comma 3, recante: «3. Nel caso in cui, per
successive rimozioni di medicinali da un gruppo di farmaci aventi
uguale composizione, rimanga nello stesso un unico medicinale, il
gruppo e' rimosso d'ufficio dalla lista di trasparenza e il
medicinale viene rimborsato integralmente dal SSN», e' eliminato.