IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la nota n. 81494 dell'8 luglio 2022,  con  cui  il  direttore
generale ha conferito al dott. Giuseppe Traversa la delega temporanea
a  sostituirlo  nell'esercizio  delle  ordinarie  funzioni  ai  sensi
dell'art. 10, comma 4, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n.
245; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.
152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'art.  35,  comma
5, del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.  73,  il  quale  prevede  la
proroga  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e   del
Comitato prezzi e rimborso operanti  presso  l'Agenzia  italiana  del
farmaco fino al 15 ottobre 2022; 
  Vista  la  determina  AIFA  23  dicembre  2020  n.   154,   recante
«Classificazione, ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n. 189, del  medicinale  per  uso  umano  «Comirnaty»,
approvato con procedura  centralizzata»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 318 del  23
dicembre 2020; 
  Vista la determina AIFA 7  gennaio  2021  n.  1,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  4  del  7  gennaio  2021,  di
autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti  COVID-19
a mRNA denominato Moderna  e  successivamente  denominato  «Spikevax»
(variazione EMEA/H/C/005791/IAIN/0027 autorizzata con decisione della
Commissione n. 5334 del 13 luglio 2021); 
  Vista la decisione EMA del 24 febbraio 2022,  recepita  all'interno
della decisione della Commissione europea 1351 (2022) del 28 febbraio
2022, in merito  alla  possibilita'  di  somministrare  una  dose  di
richiamo (booster) del vaccino  Comirnaty  almeno sei  mesi  dopo  la
seconda dose nei soggetti con eta' uguale o superiore a dodici anni; 
  Vista la decisione EMA del 24 febbraio 2022,  recepita  all'interno
della decisione della Commissione europea 1430  (2022)  del  2  marzo
2022, che stabilisce che una dose di richiamo di Spikevax  (0,25  ml,
contenente 50 microgrammi di mRNA, ovvero meta' della dose  primaria)
deve essere somministrata per via intramuscolare  a  soggetti  adulti
almeno tre mesi dopo  il  completamento  del  ciclo  primario  e  che
Spikevax puo' essere usato  come  richiamo  negli  adulti  che  hanno
precedentemente ricevuto un ciclo primario  con  Spikevax  oppure  un
ciclo primario comprendente un altro vaccino a mRNA o  un  vaccino  a
vettore adenovirale; 
  Visto il parere della CTS, reso nella seduta del 1°, 4 e  5  aprile
2022,  con  cui  la  Commissione  ha  ritenuto   che   possa   essere
somministrata una seconda dose booster, trascorsi almeno quattro mesi
dal primo booster, ai soggetti di eta' superiore o  uguale  a ottanta
anni, ed eventualmente in via prioritaria agli ospiti delle residenze
per anziani, cosi' come ai soggetti di eta' compresa tra i sessanta e
gli ottanta anni che presentino specifici fattori di rischio  per  la
progressione a COVID-19 severo; 
  Vista la determina 11 aprile  2022  n.  153,  recante  «Inserimento
dell'indicazione "seconda dose booster" dei medicinali "Comirnaty"  e
"Spikevax"  nell'elenco  dei  medicinali  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2022; 
  Visto il comunicato congiunto  ECDC-EMA  dell'11  luglio  2022  nel
quale, in considerazione dell'attuale ripresa dell'epidemia  COVID-19
e dell'aumentata incidenza di ospedalizzazioni e ricoveri in  terapia
intensiva, si raccomanda di rendere disponibile  il  secondo  booster
vaccinale ai soggetti di eta' pari o superiore ai sessanta anni e  ai
soggetti di qualunque eta'  che  presentino  condizioni  cliniche  di
fragilita'; 
  Visto il parere della CTS, reso nella seduta dell'11  luglio  2022,
con cui la Commissione ha ritenuto di estendere ai soggetti  di  eta'
pari o superiore  ai sessanta  anni  e  ai  soggetti  che  presentino
condizioni cliniche di fragilita' di eta' pari o superiore  ai dodici
anni la possibilita' di effettuare un secondo booster con  vaccini  a
mRNA ai dosaggi autorizzati  per  la  dose  booster  e  per  eta',  a
distanza di almeno quattro mesi dalla prima dose booster  (o  da  una
precedente  infezione  da  SARS-CoV-2),  integrando  in   tal   senso
l'indicazione  approvata   con   la   determina   DG/153/2022   sopra
richiamata; 
  Vista la delibera del consiglio di  amministrazione  n.  50  del  9
settembre 2021 che ha approvato, esclusivamente ai fini del razionale
scientifico, l'inserimento nell'elenco dei farmaci di cui alla  legge
n. 648/1996 dei vaccini «Comirnaty» e «Spikevax» per  le  indicazioni
non autorizzate; 
  Considerato che  l'onere  derivante  dall'inserimento  dei  vaccini
anti-COVID-19 nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996  e'  imputato
esclusivamente  al  fondo  di  cui  all'art.   20,   comma   1,   del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21  maggio
2021, n. 69, che modifica l'art. 1, comma 447 della legge n. 178  del
2020; 
  Tenuto conto della necessita' di consentire il regolare svolgimento
della campagna vaccinale; 
  Ritenuto, pertanto, necessario modificare la determina  DG/153/2022
sopra richiamata, conformemente a quanto  ritenuto  dalla  CTS  nella
seduta dell'11 luglio 2022; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni indicate in premessa, i medicinali  COMIRNATY  e
SPIKEVAX sono inseriti nell'elenco dei farmaci di cui alla  legge  n.
648/1996  per  l'utilizzo  come  seconda  dose  booster  ai   dosaggi
autorizzati per la dose booster e per eta' (dai dodici  ai diciasette
anni con il solo vaccino «Comirnaty» al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml;
a partire dai diciotto anni con vaccino a mRNA, al dosaggio di 30 mcg
in 0,3 ml per «Comirnaty» e di 50 mcg in 0,25 ml per  «Spikevax»),  a
distanza di almeno quattro mesi dalla prima dose booster  (o  da  una
precedente infezione da SARS-CoV-2), per i soggetti di eta' uguale  o
superiore ai sessanta anni,  e  per  i  soggetti  di  eta'  uguale  o
superiore a dodici anni che presentino specifici fattori  di  rischio
per la progressione a COVID-19 severo.