IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni»  ed  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che con regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2022/957
della Commissione  del  14  giugno  2022  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 165/28 del 21 giugno  2022  e'  stata
approvata la modifica del disciplinare relativo al nome «Radicchio di
Verona» (IGP). 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  il  relativo  disciplinare  di
produzione  modificato  affinche'  le  disposizioni   contenute   nel
predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes  sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
IGP «Radicchio di Verona» modificato a seguito  dell'approvazione  di
una modifica non minore  ai  sensi  dell'art.  53,  paragrafo  2  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 
  I produttori che intendono porre in commercio l'IGP  «Radicchio  di
Verona»  sono  tenuti  al  rispetto  dell'allegato  disciplinare   di
produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente
in materia. 
    Roma, 30 giugno 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero