IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, concernente la
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020»,
che ha previsto la delega al Governo per l'adozione dei decreti
legislativi per il recepimento, tra le altre, all'art. 3, della
direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione
delle realta' del mercato;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,
concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato»;
Visto in particolare, l'art. 33, comma 3, del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208, alla prima applicazione,
rubricato «Eventi di particolare rilevanza per la societa' ed eventi
di interesse sociale o di grande interesse pubblico», il quale
prevede che «Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre,
sentita l'Autorita', gli eventi di interesse sociale o di grande
interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9,
offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al
pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela
dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di
regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle immagini, come
determinati dall'Autorita' ai sensi del comma 4»;
Considerato che gli eventi di cui al richiamato art. 2, comma 1,
lettera b), del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
rubricato «Definizioni», fanno esclusivamente riferimento alla
tipologia di «evento sportivo costituito da una gara singola,
disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalita'
e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal
soggetto che ha la disponibilita' dell'impianto sportivo e delle aree
riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualita' di
ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli
accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel
campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e
all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come
definiti dai regolamenti sportivi»;
Visto l'art. 33, comma 4, del citato decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208, secondo cui «L'Autorita', d'intesa con il Ministero,
determina le condizioni e i parametri di regolarita' del servizio e
qualita' delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori
di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al
comma 3, al fine di garantire l'integrita' della rete e soluzioni di
interconnessione e modalita' di distribuzione del traffico volte ad
evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalita' eque,
ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di
servizio. L'operatore predispone inoltre adeguati, efficaci e
tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonche' idonee procedure
di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli
o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la
medesima delibera dell'Autorita' di cui alla prima parte del presente
comma»;
Tenuto conto che la lista degli eventi, nazionali e non,
considerati di particolare rilevanza per la societa', dei quali i
fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti
in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure
parziale, di cui all'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 208, sara' oggetto di separato provvedimento del
Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
Considerata la nota prot. n. 10724 del 19 maggio 2022, con la quale
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si e' espressa in
merito al presente decreto, come stabilito dal citato art. 3, comma
3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
Ritenuto di dover individuare gli eventi di interesse sociale o di
grande interesse pubblico, ai sensi del citato art. 33, comma 3 del
decreto legislativo n. 208/2021, tra quelli di natura sociale,
religiosa o sportiva che richiamano una vasta platea della
popolazione nazionale, superiore a quella che abitualmente segue
eventi dello stesso genere o che godono di una popolarita'
generalizzata o comunque aventi una rilevanza anche economica,
sociale, culturale e religiosa a livello nazionale;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 33, comma 3,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli eventi di
interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in
chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere
garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di
adeguati standard di regolarita', continuita' del servizio e qualita'
delle immagini, come determinati dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 33
del sopra richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
2. Per eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico
si intendono gli eventi di grande risonanza che, in considerazione
del loro contenuto, della platea dei destinatari, della funzione
svolta e della rilevanza, anche economica, sociale, culturale,
sportiva e religiosa, suscitano gli interessi della collettivita' o
di un'ampia pluralita' di soggetti.