IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,  concernente  la
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2019-2020»,
che ha previsto la delega  al  Governo  per  l'adozione  dei  decreti
legislativi per il recepimento,  tra  le  altre,  all'art.  3,  della
direttiva  (UE)   2018/1808,   recante   modifica   della   direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del mercato; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato»; 
  Visto in particolare,  l'art.  33,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  alla  prima  applicazione,
rubricato «Eventi di particolare rilevanza per la societa' ed  eventi
di interesse sociale  o  di  grande  interesse  pubblico»,  il  quale
prevede che «Il Ministero con  proprio  decreto  individua,  inoltre,
sentita l'Autorita', gli eventi di  interesse  sociale  o  di  grande
interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'art.  2,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n.  9,
offerti, in diretta o in differita,  in  chiaro  o  a  pagamento,  al
pubblico  italiano,  di  cui  deve   essere   garantita,   a   tutela
dell'utenza, la  fruizione  nel  rispetto  di  adeguati  standard  di
regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle immagini, come
determinati dall'Autorita' ai sensi del comma 4»; 
  Considerato che gli eventi di cui al richiamato art.  2,  comma  1,
lettera b), del citato decreto legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,
rubricato  «Definizioni»,  fanno  esclusivamente   riferimento   alla
tipologia  di  «evento  sportivo  costituito  da  una  gara  singola,
disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo  modalita'
e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal
soggetto che ha la disponibilita' dell'impianto sportivo e delle aree
riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualita'  di
ospite, destinata alla fruizione del  pubblico  e  comprensiva  degli
accadimenti di contorno che  si  verificano  nell'area  tecnica,  nel
campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo  di  gioco  e
all'interno  del  recinto  di  gioco  dell'impianto  sportivo,   come
definiti dai regolamenti sportivi»; 
  Visto l'art. 33, comma 4, del citato decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208, secondo cui «L'Autorita', d'intesa  con  il  Ministero,
determina le condizioni e i parametri di regolarita' del  servizio  e
qualita' delle immagini, che devono essere assicurati  dai  fornitori
di servizi media audiovisivi che trasmettono gli  eventi  di  cui  al
comma 3, al fine di garantire l'integrita' della rete e soluzioni  di
interconnessione e modalita' di distribuzione del traffico  volte  ad
evitare fenomeni di congestione della rete, secondo  modalita'  eque,
ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali  alla  tipologia  di
servizio.  L'operatore  predispone  inoltre  adeguati,   efficaci   e
tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonche' idonee  procedure
di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti,  singoli
o associati, conformemente ai criteri  e  parametri  fissati  con  la
medesima delibera dell'Autorita' di cui alla prima parte del presente
comma»; 
  Tenuto  conto  che  la  lista  degli  eventi,  nazionali   e   non,
considerati di particolare rilevanza per la  societa',  dei  quali  i
fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti
in chiaro, in diretta o  in  differita,  in  forma  integrale  oppure
parziale, di cui all'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 208, sara' oggetto di separato provvedimento  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni; 
  Considerata la nota prot. n. 10724 del 19 maggio 2022, con la quale
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  si  e'  espressa  in
merito al presente decreto, come stabilito dal citato art.  3,  comma
3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
  Ritenuto di dover individuare gli eventi di interesse sociale o  di
grande interesse pubblico, ai sensi del citato art. 33, comma  3  del
decreto legislativo  n.  208/2021,  tra  quelli  di  natura  sociale,
religiosa  o  sportiva  che  richiamano  una   vasta   platea   della
popolazione nazionale, superiore  a  quella  che  abitualmente  segue
eventi  dello  stesso  genere  o  che  godono  di   una   popolarita'
generalizzata  o  comunque  aventi  una  rilevanza  anche  economica,
sociale, culturale e religiosa a livello nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 33,  comma  3,
del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  208,  gli  eventi  di
interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo
del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita,  in
chiaro o a pagamento,  al  pubblico  italiano,  di  cui  deve  essere
garantita,  a  tutela  dell'utenza,  la  fruizione  nel  rispetto  di
adeguati standard di regolarita', continuita' del servizio e qualita'
delle immagini, come determinati dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi del successivo comma 4 del  medesimo  art.  33
del sopra richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
  2. Per eventi di interesse sociale o di grande  interesse  pubblico
si intendono gli eventi di grande risonanza  che,  in  considerazione
del loro contenuto, della  platea  dei  destinatari,  della  funzione
svolta  e  della  rilevanza,  anche  economica,  sociale,  culturale,
sportiva e religiosa, suscitano gli interessi della  collettivita'  o
di un'ampia pluralita' di soggetti.