IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1491/1996  della  Commissione  del  25
agosto 2003 con  il  quale  è  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette, la denominazione di origine protetta «Monte Etna»; 
  Considerato che, è stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del
regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato  che,  con  regolamento  di   esecuzione   (UE)   della
Commissione n. 2022/956 del 14  giugno  2022,  è  stata  accolta  la
modifica di cui al precedente capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica
richiesta  della  D.O.P.  «Monte  Etna»,  affinché  le  disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili  per  informazione
erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  «Monte  Etna»,  nella   stesura
risultante a seguito dell'emanazione del  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 2022/956 della Commissione del  14  giugno  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie  L  165  del  21
giugno 2022. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di
origine protetta «Monte Etna», sono tenuti al rispetto  dell'allegato
disciplinare di produzione e di tutte le  condizioni  previste  dalla
normativa vigente in materia. 
 
    Roma, 8 luglio 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero