IL DIRETTORE GENERALE 
                   per il mercato, la concorrenza, 
                      la tutela del consumatore 
                       e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della  legge
28 dicembre 1993, n. 580; 
  Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art.  14,  comma  1  e
l'art.  18,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei  modelli
per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle
notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione,  di
deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati; 
  Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato
con decreto  ministeriale  14  aprile  2021,  recante  le  specifiche
tecniche per la creazione di programmi informatici  finalizzati  alla
compilazione delle domande e delle denunce da presentare  all'ufficio
del  registro  delle  imprese  per  via  telematica  o  su   supporto
informatico; 
  Considerata  l'opportunita'  di  introdurre,  nella   tabella   CAM
(cariche e qualifiche), il codice ALR (ausiliario nominato  ai  sensi
art. 18, decreto-legge n. 118/2021); 
  Considerata la necessita' di adeguare  la  descrizione  del  codice
utilizzato per il deposito dei  bilanci  al  fine  di  accogliere  la
novita' introdotta dal regolamento europeo 2019/815 del  17  dicembre
2018 concernente le relazioni finanziarie annuali degli  emittenti  i
cui valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato; 
  Considerata altresi' la  necessita'  di  aggiornare  alcuni  codici
relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo  in
modo virtuale (tabella VRT), a seguito  di  accorpamenti  intervenuti
tra Camere di commercio; 
  Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle Camere  di
commercio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di  cui  al
decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal
decreto ministeriale 24 febbraio 2022, elencate  nell'allegato  A  al
presente decreto. 
  2.  Le  presenti  specifiche  tecniche  acquistano  efficacia   con
decorrenza dal 15 luglio 2022. 
  3. La pubblicazione integrale dei moduli e  delle  tabelle  variati
all'esito delle modifiche recate dal presente decreto e' eseguita sul
sito internet di questa amministrazione, www.mise.gov.it 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' disponibile sul citato  sito  internet  del
Ministero. 
    Roma, 6 luglio 2022 
 
                                        Il direttore generale: Gulino