IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                          e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 165/2001; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2
individua la struttura  del  segretario  generale  e  gli  uffici  di
livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visti il verbale della revisione ordinaria cui e' stata  sottoposta
la societa' cooperativa «Forno Nutini societa' cooperativa», con sede
in Barga (LU) - C.F. 02201940463, nel mese di dicembre 2019 e  quello
del successivo accertamento in data 19 aprile 2021,  che  evidenziano
il ricorrere dei presupposti  per  l'adozione  del  provvedimento  di
gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto  conto  che  la  cooperativa,  sebbene  diffidata,  non   ha
regolarizzato la propria posizione, risultando ancora in  essere,  in
sede di accertamento, le seguenti gravi irregolarita': 
    1. mancata regolarizzazione della posizione del socio ed  attuale
presidente della cooperativa, che oltre ad  essere  anche  il  legale
rappresentante di altre societa' - tra cui la societa' che ha dato in
affitto l'azienda alla  cooperativa  -  non  partecipa  allo  scambio
mutualistico in quanto non occupato nell'attivita' tipica; 
    2. omesso  versamento  della  tassa  di  concessione  governativa
relativa al libro soci e al libro delle deliberazioni assembleari; 
    3. omesse  dettagliate  spiegazioni  nella  nota  integrativa  ai
bilanci relativi agli esercizi  2018  e  2019,  sulle  condizioni  di
prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile; 
  Vista la nota prot. n.  38285/2022,  regolarmente  consegnata  alla
casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in  data  11
febbraio 2022, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stato
comunicato alla predetta cooperativa  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  di   cui
all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile in ordine alla quale non
sono pervenute al competente ufficio controdeduzioni nel termine  ivi
stabilito di quindici giorni; 
  Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della  legge
n. 241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti delle  gravi  irregolarita'  per
l'adozione del provvedimento proposto all'esito della revisione; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile, che prevede che l'autorita' di vigilanza, in  caso  di
gravi irregolarita' nel funzionamento dell'ente,  puo'  revocare  gli
amministratori e  affidare  la  gestione  dello  stesso  ente  ad  un
commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di autodeterminazione della cooperativa,  disposto  per
prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo  eccezionali  motivi
di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte
del  commissario  incaricato  affinche'  prenda   immediatamente   in
consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Considerato  che  il  professionista  cui  affidare  l'incarico  di
commissario  governativo  e'  stato  individuato  nel  rispetto   dei
principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto
della complessita' della procedura  e  dell'esperienza  dallo  stesso
maturata,  nonche'  dell'esigenza  di  instaurare  con  il   medesimo
professionista un rapporto fiduciario; 
  Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento
in argomento espresso dal Comitato centrale  per  le  cooperative  in
data 14 aprile 2022: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di amministrazione della societa'  cooperativa  «Forno
Nutini  societa'  cooperativa»,  con  sede  in  Barga  (LU)  -   C.F.
02201940463, e' revocato.