IL DIRIGENTE
del Settore HTA ed economia del farmaco
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che
dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n.
53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio
2020, con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico
di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre
2021, con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale
20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di
classificazione e prezzo dei medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping»;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;
Visto il decreto n. 6 del 5 novembre 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
275 del 23 novembre 2004, con la quale la societa' Reckitt Benckiser
Healthcare (UK) Ltd ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale «Gaviscon Advance» (sodio alginato e
potassio bicarbonato) relativamente alle confezioni aventi il codice
A.I.C. n. 034248284, n. 034248346 e n. 034248171;
Visto il decreto n. 312 del 16 febbraio 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 49
del 1° marzo 1999, con la quale la societa' Reckitt Benckiser
Healthcare (UK) Ltd ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale «Gaviscon Advance» (sodio alginato e
potassio bicarbonato) relativamente alle confezioni aventi il codice
A.I.C. n. 034248043 e n. 0342480468;
Visto il trasferimento da Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd a
Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
104 del 6 maggio 2019;
Visto l'avvio d'ufficio del procedimento di revisione delle
condizioni negoziali vigenti, come da comunicazione AIFA protocollo
n. 125516 dell'11 novembre 2020, relativamente al medicinale;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;
Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta
del 12, 17-19 maggio 2022;
Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Il medicinale GAVISCON ADVANCE (sodio alginato e potassio
bicarbonato) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come
segue.
Confezione:
«sospensione orale aroma menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 1
flacone da 200 ml - A.I.C. n. 034248284 (in base 10);
classe di rimborsabilita': C.
Confezione:
«sospensione orale aroma menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 1
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 034248346 (in base 10);
classe di rimborsabilita': C.
Confezione:
«sospensione orale aroma menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 20
bustine da 10 ml - A.I.C. n. 034248171 (in base 10);
classe di rimborsabilita': C.
Confezione:
«sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml» flacone da 200 ml -
A.I.C. n. 034248043 (in base 10);
classe di rimborsabilita': C.
Confezione:
«sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml» flacone da 500 ml -
A.I.C. n. 0342480468 (in base 10);
classe di rimborsabilita': C.