IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193,  e  successive
modificazioni,  recante:  «Attuazione  della   direttiva   2004/28/CE
recante  codice  comunitario  dei  medicinali   veterinari»   e,   in
particolare, l'articolo 79; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n.  158,  e  successive
modificazioni, concernente il  divieto  di  utilizzazione  di  talune
sostanze ad azione  ormonica,  tireostatica  e  delle  sostanze  beta
agoniste nelle produzioni animali e in particolare, gli articoli 4, 5
e 15; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, e, in particolare, l'articolo 19; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167 recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2017», che istituisce  il  sistema
informativo di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi
medicati e dei prodotti intermedi, comprendente anche il sistema  per
la prescrizione medico-veterinaria elettronica; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019  recante
«Modalita'   applicative   delle   disposizioni   in    materia    di
tracciabilita' dei medicinali veterinari  e  dei  mangimi  medicati»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2019, n. 89; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/6 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari  e
che abroga la direttiva 2001/82/CE e, in particolare, l'articolo 108; 
  Visto il regolamento (UE)  2019/4  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  dell'11  dicembre  2018,  relativo   alla   fabbricazione,
all'immissione sul mercato e all'utilizzo di  mangimi  medicati,  che
modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  90,   recante
«Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato  ed  utilizzazione
dei mangimi medicati nella Comunita'»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  16  novembre  1993
recante «Attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la  quale  sono
stabilite le condizioni di preparazione, immissione  sul  mercato  ed
utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'» pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1993, n. 278; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 2  marzo  2001  che
prevede   l'istituzione   del   Centro    servizi    nazionale    per
l'identificazione e la registrazione  dei  bovini  presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e  del  Molise,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n. 104; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita'  animale»),  e,  il
particolare gli articoli 46 e 47; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017  recante
«Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e
requisiti professionali del veterinario aziendale», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2018, n. 29; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza»; 
  Considerato  che  il  sistema  informativo  di  tracciabilita'  dei
medicinali veterinari e dei mangimi medicati, di cui  alla  legge  20
novembre 2017, n. 167, e al  decreto  del  Ministro  della  salute  8
febbraio 2019, e in particolare il sistema informativo nazionale  per
la farmacosorveglianza, si avvale dei sistemi informativi  veterinari
gia' in atto del Ministero della salute, che contengono i dati  utili
al governo del  Sistema  nazionale  della  sanita'  animale  e  della
sicurezza alimentare, con particolare attenzione alla definizione dei
rischi sanitari lungo l'intera filiera produttiva,  dalla  produzione
primaria sino alla messa  in  commercio  degli  alimenti  di  origine
animale per il  consumo  umano,  con  l'obiettivo  di  perseguire  il
livello piu' elevato di tutela della salute pubblica; 
  Considerato,  in  particolare,  che  i  sistemi   informativi   del
Ministero della salute detengono gia' le anagrafi di tutti gli attori
coinvolti nel processo di tracciabilita' dei medicinali veterinari  e
dei mangimi  medicati  e,  in  particolare,  dei  proprietari  e  dei
detentori di animali destinati alla produzione di alimenti; 
  Considerato  che  la  maggior  parte  degli  attori  coinvolti  nel
conferimento e nella  consultazione  dei  dati  gestiti  dal  sistema
informativo di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi
medicati, e, in particolare, nel sistema informativo nazionale per la
farmacosorveglianza, sono gia' coinvolti  nell'utilizzo  dei  sistemi
informativi veterinari; 
  Considerato  che  il  sistema  informativo  di  tracciabilita'  dei
medicinali   veterinari   e   dei   mangimi   medicati   prevede   la
digitalizzazione  dell'intera  gestione  dei  medicinali  veterinari,
dalla   produzione   e   commercializzazione,    alla    prescrizione
medico-veterinaria,  da  parte  del  medico  veterinario,  fino  alla
somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti; 
  Considerato  che   dal   gennaio   2021   e'   stata   avviata   la
sperimentazione  del  sistema  informativo  di   tracciabilita'   dei
medicinali veterinari e dei mangimi medicati,  e  in  particolare  il
sistema informativo  nazionale  per  la  farmacosorveglianza  per  le
registrazioni informatizzate dei medicinali utilizzati in animali  da
produzione; 
  Tenuto conto che dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del
Ministro della salute 8 febbraio 2019 alcuni proprietari e  detentori
degli  animali  destinati  alla  produzione  di  alimenti  e   medici
veterinari hanno aderito, su base volontaria, alle registrazioni  sui
medicinali esclusivamente in formato elettronico; 
  Considerato  che  i  dati  gestiti  dal  sistema   informativo   di
tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati  sono
necessari alla classificazione  dei  rischi  sanitari  delle  aziende
zootecniche e sono destinati ad alimentare altri sistemi  informativi
veterinari per soddisfare  gli  obblighi  informativi  nei  confronti
della  Commissione  europea  e  dell'organizzazione  mondiale   della
sanita' animale; 
  Ritenuto  necessario  definire  le  modalita'   applicative   degli
obblighi di identificazione e di inserimento  dei  dati,  previsti  a
carico dei proprietari  e  detentori  degli  animali  destinati  alla
produzione di alimenti e dei medici veterinari; 
  Sentita  la  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  veterinari
italiani in data 9 marzo 2022; 
  Sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani in data
9 marzo 2022; 
  Sentite le associazioni di categoria con  nota  del  3  marzo  2022
prot. 5338; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,
sancita nella seduta dell'11 maggio 2022 (Rep. Atti n. 83/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1.   Il   presente   decreto   si   applica   alle   registrazioni,
esclusivamente  in  formato  elettronico,  dei  trattamenti  di   cui
all'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e  agli
articoli 4, comma 1, 5, comma 1 e articolo 15 del decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, nonche' all'articolo 108 del regolamento  (UE)
2019/6, da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati
alla produzione di alimenti e dei medici veterinari. 
  2.  Le  registrazioni  dei  medicinali  utilizzati  su  animali  da
produzione di alimenti sono effettuate  sul  sistema  informativo  di
tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e, in
particolare,   sul   sistema    informativo    nazionale    per    la
farmacosorveglianza di seguito denominato «sistema REV». 
  3. I criteri e le modalita' di cui al comma 1  sono  riportati  nel
disciplinare tecnico che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto.