IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a decorrere  dalla  medesima  data...  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni che dispone: «Al fine di  ridurre  il
numero e gli effetti degli incidenti stradali ed  in  relazione  agli
obiettivi ed agli indirizzi della Commissione  europea,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per
la sicurezza stradale»; 
  Visto il decreto legislativo 26  febbraio  1994,  n.  143,  recante
«Istituzione dell'Ente nazionale per le strade» secondo il quale  «Il
Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del  CIPE,
i piani pluriennali di viabilita',  ed  entro  il  limite  costituito
dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e  dalle
entrate  proprie,  il  programma  triennale   per   la   gestione   e
l'incremento della rete stradale ed autostradale  dello  Stato  e  di
quella data in concessione»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  Province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»  ed   in
particolare l'art. 32 della legge n. 144 del 1999 sopra  citata,  che
dispone che: 
    «1. Al fine di ridurre il numero e gli  effetti  degli  incidenti
stradali ed in relazione al "Piano di sicurezza  stradale  1997-2001"
della Commissione delle Comunita' europee, il  Ministero  dei  lavori
pubblici, sentito il Ministero dei  trasporti  e  della  navigazione,
definisce il Piano  nazionale  della  sicurezza  stradale  che  viene
approvato dal CIPE. 
    2. Il Piano consiste in un sistema articolato  di  indirizzi,  di
misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti  per
migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti  proprietari  e
gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di  prevenzione  e
controllo, di dispositivi normativi e organizzativi,  finalizzati  al
miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari. 
    3. Il Ministro  dei  lavori  pubblici  con  proprio  decreto,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  dei  trasporti   e   della
navigazione, della pubblica istruzione e della sanita', definisce gli
indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione  dello
stesso,  da  sottoporre  al  parere  delle   competenti   Commissioni
parlamentari, anche ai fini della determinazione dei  costi  e  della
loro  ripartizione.  Il  Piano  viene  attuato  attraverso  programmi
annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici,  approvati  dal
CIPE. Il Piano viene  aggiornato  ogni  tre  anni  o  quando  fattori
particolari ne motivino la revisione»; 
  Viste le precedenti delibere di questo Comitato: 
    1. delibera 29 novembre 2002, n.  100,  con  la  quale  e'  stato
approvato il  Piano  nazionale  della  sicurezza  stradale  -  Azioni
prioritarie e il 1° Programma annuale di attuazione relativo al 2002; 
    2. delibera 13 novembre 2003,  n.  81,  con  la  quale  e'  stato
approvato il 2° Programma annuale di attuazione del  Piano  nazionale
della sicurezza stradale per il 2003; 
    3. delibera 21 dicembre 2007, n.  143,  con  la  quale  e'  stato
approvato il 3° Programma annuale di attuazione del  Piano  nazionale
della sicurezza stradale riferito all'annualita' 2007; 
    4. delibera 18 dicembre 2008, n.  108,  con  la  quale  e'  stato
approvato il 4° Programma di attuazione  del  Piano  nazionale  della
sicurezza stradale  riferito  all'annualita'  2008,  ed  ha  altresi'
approvato il 5° Programma di attuazione  del  Piano  nazionale  della
sicurezza stradale, relativo al 2009, limitatamente  all'impostazione
programmatica; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari«,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera  e),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», disposizione richiamata  all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che, ai
sensi del comma 3, del richiamato art. 36, del  decreto-legge  n.  90
del  2014,  aggiorna  le  modalita'  di  esercizio  del  sistema   di
monitoraggio finanziario di cui alla delibera di  questo  Comitato  5
maggio 2011, n. 45; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e, in particolare: 
    1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143,  come
successivamente  integrata  e  modificata  dalla  delibera  CIPE   29
settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito  che  il  CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve altresi' essere utilizzato  nelle  banche  dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  la  quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico  deve
essere dotato di un  CUP  e,  in  particolare,  prevede  tra  l'altro
l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi anche di  natura
regolamentare adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento  pubblico»  in  assenza  dei  corrispondenti
codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
    4. il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1,  concernente  il  rafforzamento  dei
sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Vista  la  delibera  CIPE  22  dicembre  2017,  n.   108,   recante
«Approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile»,
nella quale sono definite le direttrici delle  politiche  economiche,
sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030,  i  17
Obiettivi di sviluppo sostenibile, di seguito  OSS,  dell'Agenda  ONU
2030 approvati dall'Assemblea generale delle medesime Nazioni  unite,
il 25 settembre 2015; 
  Vista la legge di  bilancio  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed
in particolare l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sia  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  7  febbraio  2022,  n.   29,
registrato dalla Corte dei conti il 15 marzo 2022,  con  il  quale  -
previa  acquisizione  del   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari - sono stati definiti gli indirizzi generali e le  linee
guida per la predisposizione  del  Piano  nazionale  della  sicurezza
stradale 2030, di seguito PNSS 2030 o Piano; 
  Considerato che il PNSS 2030 consiste in un sistema  articolato  di
indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani  e
strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte  degli  enti
proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di  misure  di
prevenzione e controllo, di dispositivi  normativi  e  organizzativi,
finalizzati al miglioramento della sicurezza  secondo  gli  obiettivi
comunitari e che per effetto di quanto previsto dal gia' citato  art.
32 della legge n. 144 del 1999, i documenti che costituiscono il PNSS
2030 sono quindi i seguenti: 
    1. Indirizzi generali e Linee guida di attuazione; 
    2. Piano nazionale sicurezza stradale; 
    3. Programmi di attuazione. 
  Valutato che il PNSS 2030 e' composto di cinque pilastri: 
    1. Gestione della sicurezza stradale; 
    2. Maggiore sicurezza di strade e mobilita'; 
    3. Maggiore sicurezza dei veicoli; 
    4. Maggiore sicurezza degli utenti della strada; 
    5. Gestione della fase post-incidente; 
  Visto il PNSS 2030, sottoposto al parere della Conferenza unificata
ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n.  281
del 1997; 
  Visto il parere favorevole della Conferenza unificata  in  data  16
marzo 2022; 
  Tenuto conto che le osservazioni presentate in sede  di  Conferenza
unificata, laddove non siano state incluse nel  documento  del  Piano
nazionale  sicurezza  stradale,  saranno  recepite   nei   successivi
Programmi di attuazione; 
  Considerato l'obiettivo di riduzione del 50 per cento del numero di
decessi  sulle  strade  all'anno  2030  e  del  nuovo  obiettivo   di
dimezzamento dei feriti gravi; 
  Considerato che nel PNSS  2030  sono  proposte  le  azioni  in  cui
articolare le 44 linee strategiche  specifiche  con  l'individuazione
dei  soggetti  responsabili  ed  una  prima  indicazione  qualitativa
dell'efficacia; 
  Preso atto che le azioni di carattere nazionale sono suddivise in: 
    1. Azioni di carattere legislativo; 
    2.  Misure  di   potenziamento   dell'azione   di   controllo   e
repressione; 
    3.   Interventi   di   miglioramento   della   sicurezza    delle
infrastrutture stradali; 
    4. Campagne di comunicazione e sensibilizzazione; 
  Considerato che gli interventi di  sicurezza  stradale  sulla  rete
individuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, saranno realizzati, secondo le indicazioni del
menzionato art. 32 della legge n. 144 del 1999, con  i  finanziamenti
previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al  successivo
comma 3; 
  Preso atto che  il  PNSS  2030  verra'  attuato  attraverso  cinque
Programmi di attuazione per le annualita' 2022, 2024,  2026,  2028  e
2030; 
  Tenuto conto che, ai fini dell'approvazione da parte  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile, i  singoli  Programmi  di  attuazione  sopra  menzionati
dovranno disporre della relativa copertura finanziaria; 
  Considerato che l'attuazione del PNSS 2030 a livello locale  verra'
realizzata attraverso tre fasi, in cui verranno articolati  i  cinque
Programmi  di  attuazione,  tesi  a  promuovere  sul  territorio   la
diffusione di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza
stradale; 
  Tenuto conto della natura meramente programmatica  del  PNSS  2030,
che sara' realizzato attraverso i predetti Programmi di attuazione; 
  Considerato che, da  una  previsione  dei  costi  e  delle  risorse
necessarie per attuare il PNSS 2030, basata sul confronto con  quanto
realizzato nell'ambito dei precedenti programmi attuativi  del  Piano
del 2002, mettendo in relazione costi e risultati, e'  stato  stimato
un fabbisogno pari a circa 1,4 miliardi di euro; 
  Valutato che  tale  fabbisogno  va  comunque  verificato  anche  in
contesto piu' ampio di interventi manutentivi, volto ad accrescere il
livello di  sicurezza  della  rete  viaria,  nazionale  e  secondaria
riferiti ad ulteriori finanziamenti  per  la  sicurezza  nel  settore
stradale e autostradale stanziati con  vari  provvedimenti  normativi
per il 2021-2030; 
  Considerato che parte delle risorse del PNSS 2030 confluiranno  sul
capitolo di bilancio n. 7333 del MIMS  (appositamente  dedicato  alle
spese per le attivita' inerenti alla redazione ed all'attuazione  del
PNSS 2030); 
  Considerato che la disponibilita' attuale, sul capitolo del MIMS n.
7333, e' di circa 144,87 milioni di euro per il periodo 2021-2031 (di
cui 16,58 milioni nell'anno successivo ai target del 2030 e 5 milioni
di euro in conto residui 2021); 
  Preso atto della disponibilita' di ulteriori risorse finalizzate al
miglioramento della sicurezza stradale, per  un  importo  complessivo
pari a 16,146 miliardi di  euro,  stanziate  con  vari  provvedimenti
normativi per il periodo 2021-2030»; 
  Valutato che tali disponibilita' di risorse per 16,146 miliardi  di
euro sono state previste al fine di un ampio ed innovativo  programma
di interventi manutentivi volto ad accrescere il livello di sicurezza
della rete viaria, nazionale e secondaria,  inclusa  la  manutenzione
straordinaria di ponti e viadotti; 
  Considerato che tali ulteriori risorse, pari a 16,146  miliardi  di
euro, sono divise in investimenti in materia di sicurezza per la: 
    1. Rete nazionale di ANAS per 7,456 miliardi di euro; 
    2.  Rete  secondaria  complementare  (Regioni,  Province,  Citta'
metropolitane e Comuni) per 8,69 miliardi di euro; 
  Preso atto che tali ulteriori risorse in materia di sicurezza  sono
finanziate come segue: 
 
       =======================================================
       |                           |Stanziamento (miliardi di|
       |     Fonte legislativa     |          euro)          |
       +===========================+=========================+
       |Legge n. 145 del 30        |                         |
       |dicembre 2018              |                    0,251|
       +---------------------------+-------------------------+
       |Decreto-legge n. 162 del 30|                         |
       |dicembre 2019              |                    3,865|
       +---------------------------+-------------------------+
       |Legge n. 178 del 30        |                         |
       |dicembre 2020              |                    2,250|
       +---------------------------+-------------------------+
       |Decreto legge n. 59 del 6  |                         |
       |maggio 2021                |                    4,450|
       +---------------------------+-------------------------+
       |Legge n. 234 del 30        |                         |
       |dicembre 2021              |                    3,350|
       +---------------------------+-------------------------+
       |Contratto di Programma ANAS|                    1,980|
       +---------------------------+-------------------------+
       |Totale                     |                   16,146|
       +---------------------------+-------------------------+
 
  Preso  atto  delle  ulteriori  risorse  indicate  nella   relazione
istruttoria del MIMS, trasmessa con nota prot. n. 12672 dell'8 aprile
2022, in affiancamento ai citati finanziamenti gia' disponibili, per: 
    1. la mobilita' ciclistica per 1,163 miliardi di euro (di cui 400
milioni di euro nel Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  per
ciclovie turistiche e piste ciclabili urbane e 763 milioni di euro di
risorse nazionali per ciclovie turistiche); 
    2. per il successivo  periodo  di  programmazione  2031-2036  per
ulteriori 2,71 miliardi di euro; 
  Considerato che l'erogazione delle risorse del PNSS  2030  avverra'
tramite contribuzione diretta da parte del MIMS alle regioni e che la
determinazione  delle  risorse,  da  assegnare  a  ogni  regione  per
l'attuazione di ogni  Programma  di  attuazione,  verra'  definita  a
livello centrale attraverso una quota fissa per  ciascuna  regione  e
una quota residua dei finanziamenti in modo  proporzionale  al  costo
sociale degli incidenti sul territorio; 
  Valutato che nel PNSS 2010 sono state stanziate risorse statali per
circa  480  milioni  di  euro,  per   un   investimento   complessivo
(considerando anche la quota di cofinanziamento  degli  enti  locali)
pari a circa 950 milioni di euro; 
  Considerato che il cronoprogramma del PNSS  2030,  sotto  indicato,
tiene in considerazione i tempi di attuazione definiti nell'ambito di
una originaria ipotesi che prevedeva l'approvazione del documento nel
2020, e tenendo conto della necessita' di comprimere le attivita' tra
aprile 2022 e fine  2030,  e  mantenendo  le  tre  fasi  e  i  cinque
Programmi di attuazione originariamente previsti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Vista la nota prot. n. 12672 dell'8 aprile 2022, con  la  quale  il
Capo di Gabinetto del MIMS  ha  inoltrato,  a  valle  della  riunione
preparatoria del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  del  4   aprile   2022,   al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di  seguito
DIPE, la nuova relazione istruttoria, che  sostituisce  integralmente
la precedente (trasmessa con  nota  n.  11117  del  30  marzo  2022),
predisposta dalla Direzione generale  per  la  sicurezza  stradale  e
l'autotrasporto, ed ha chiesto  l'iscrizione  all'ordine  del  giorno
della prima riunione utile di questo Comitato  dell'argomento  «Piano
nazionale sicurezza stradale 2030 (PNSS 2030)»; 
  Vista la  relazione  della  Direzione  generale  per  la  sicurezza
stradale e l'autotrasporto del MIMS con i seguenti allegati: 
    1. Piano nazionale sicurezza stradale 2030: Indirizzi generali  e
Linee guida di attuazione; 
    2. Parere Senato - 8a Commissione Lavori pubblici,  comunicazioni
in data 30 novembre 2021; 
    3. Parere Camera - IX Commissione trasporti del 10 dicembre 2021; 
    4.  Decreto  interministeriale  adozione  PNSS  2030:   Indirizzi
generali e Linee guida di attuazione; 
    5. Piano nazionale sicurezza stradale 2030; 
    6.    Osservazioni    Coordinamento    interregionale     tecnico
infrastrutture, mobilita' e Governo del territorio; 
    7. Osservazioni Unione delle province d'Italia (UPI); 
    8. Osservazioni Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); 
    9. Riscontro osservazioni Regioni, UPI e ANCI; 
    10. Parere Conferenza unificata del 16 marzo 2022; 
    11. Scheda Riparti e Piani; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e,  in
particolare, che: 
    1. il PNSS 2030 ha l'obiettivo di ridurre del  50  per  cento  le
vittime e i feriti gravi degli incidenti  entro  il  2030,  adottando
l'approccio «Safe System»; 
    2.  il  «Safe  System»  rappresenta  un  cambiamento   importante
rispetto all'approccio seguito nel  passato,  in  quanto  ribalta  la
visione secondo cui gli incidenti stradali sono il prezzo  da  pagare
per garantire la mobilita'; 
    3. gli  indirizzi  generali  del  Piano  e  le  linee  guida  per
l'attuazione  dello  stesso,  includono  una  visione  integrata  del
problema della sicurezza  stradale,  guardando  simultaneamente  agli
aspetti connessi alla qualita' dei mezzi di trasporto, alla  qualita'
delle infrastrutture, alla qualita' dei  comportamenti  degli  attori
istituzionali e degli utenti del sistema stradale,  tenendo  presente
anche le problematiche che inducono  questi  ultimi,  specialmente  i
conducenti dei  mezzi  di  trasporto,  a  sottostimare  i  rischi  e,
talvolta, ad adottare stili di guida molto insicuri per se' e per gli
altri, e che il Piano prevede un  forte  investimento  sulla  cultura
della sicurezza, a partire dalla scuola; 
    4. sono definite linee strategiche  generali  e  identificate  le
categorie a  maggior  rischio,  con  obiettivi  e  linee  strategiche
specifiche; 
    5. per ciascuna strategia sono definite le principali azioni  per
contrastare i fattori di rischio; al fine di controllare l'evoluzione
dello stato della sicurezza stradale e definire eventuali  correttivi
in fase di aggiornamento del Piano, e' proposto un articolato sistema
di monitoraggio; 
    6. gli obiettivi generali ed intermedi  fissati  dal  PNSS  2030,
partendo dai dati iniziali riferiti al 2019, come proposto  dall'High
Level Group on Road Safety della Commissione europea, sono  riassunti
nella seguente tabella: 
 
=====================================================================
|     Indicatore     |    2019    |   2024    |   2027    |  2030   |
+====================+============+===========+===========+=========+
|Numero di morti in  |            |           |           |         |
|incidenti stradali  |   3.173    |   2.452   |   2.019   |  1.586  |
+--------------------+------------+-----------+-----------+---------+
|Numero di feriti    |            |           |           |         |
|gravi (MAIS3+) in   |            |           |           |         |
|incidenti stradali  |   17.600   |  13.600   |  11.200   |  8.800  |
+--------------------+------------+-----------+-----------+---------+
 
    7. il Piano puo' essere aggiornato ogni tre anni o quando fattori
particolari ne motivino la revisione; 
    8. il Piano e' fortemente integrato nel  contesto  internazionale
ed europeo: ONU (Resolution by the General Assembly 74/299  Improving
global road safety del 2  settembre  2020  -  l'Agenda  2030  per  lo
sviluppo sostenibile) e Commissione europea (EU  Road  Safety  Policy
Framework 2021-2030 Next steps towards «Vision Zero»); 
    9.  il  PNSS  2030  si  integra  con  altri  piani  programmatici
nazionali e locali: Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  Piano
strategico nazionale  della  mobilita'  sostenibile,  Piano  generale
mobilita' ciclistica (in corso di redazione) e, a livello locale, con
il Piano urbano della mobilita' sostenibile; 
    10.   i   soggetti   responsabili   sono   il   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili -  Dipartimento  per  la
mobilita' sostenibile - Direzione generale per la sicurezza  stradale
e l'autotrasporto. 
    11. i soggetti attuatori sono il MIMS, il Ministero dell'interno,
il Ministero dell'istruzione e il Ministero della salute, nonche'  le
Regioni, le Province e i Comuni. 
    12. il PNSS 2030 e'  in  linea  con  gli  Obiettivi  di  sviluppo
sostenibile  indicati  dalla  Strategia  nazionale  per  lo  sviluppo
sostenibile, approvata con la delibera CIPE n. 108  del  22  dicembre
2017, in quanto tende a «Promuovere la salute e il benessere» secondo
l'Obiettivo  strategico  III.2  «Diffondere  stili  di  vita  sani  e
rafforzare i sistemi di prevenzione»,  «Crea  comunita'  e  territori
resilienti per custodire i  paesaggi  e  i  beni  culturali»  secondo
l'Obiettivo  strategico  III.3  «Rigenerare  le   citta',   garantire
l'accessibilita' e assicurare la sostenibilita'  delle  connessioni»,
ed e' in linea con l'obiettivo di «Decarbonizzare l'economia» secondo
l'Obiettivo strategico IV.2 «Aumentare la  mobilita'  sostenibile  di
persone e merci». 
    13. I target correlati con l'Agenda 2030  sono:  entro  il  2020,
dimezzare il numero di decessi a livello mondiale  e  le  lesioni  da
incidenti stradali; entro il 2030, fornire  l'accesso  a  sistemi  di
trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la
sicurezza stradale, in particolare ampliando i  mezzi  pubblici,  con
particolare  attenzione  alle  esigenze  di  chi  e'  in   situazioni
vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con  disabilita'  e
agli anziani; 
    14.  in  coerenza  con  l'approccio  gerarchico  proposto   dalla
Commissione europea, il PNSS 2030 propone tre livelli  di  obiettivi,
per perseguire e monitorare sia l'andamento  generale  del  fenomeno,
che quello delle categorie a maggior rischio: 
      14.1 obiettivi  generali,  riferiti  al  livello  di  sicurezza
dell'intero sistema stradale, rappresentanti  l'obiettivo  finale  di
dimezzare il numero di vittime della strada e  il  numero  di  feriti
gravi nel decennio 2020-2030; 
      14.2 obiettivi specifici, definiti per le categorie  di  utenza
che hanno evidenziato maggiori livelli  di  rischio,  in  termini  di
numero di morti e feriti e di criticita' nella loro riduzione; 
      14.3  obiettivi   operativi,   riferiti   agli   otto   fattori
determinanti l'incidentalita' identificati dalla Commissione  europea
(Key Performance Indicators di seguito KPI): la velocita', il mancato
uso del casco o delle  cinture  di  sicurezza,  la  distrazione  alla
guida, la guida in stato di ebbrezza, le condizioni di sicurezza  dei
veicoli, il grado di  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali,  il
soccorso post-incidente, e che  saranno  determinati  a  valle  della
prima rilevazione dei KPI; 
    15. sono previste tre fasi e cinque Programmi di attuazione; 
    16. i Programmi di attuazione seguiranno lo stesso iter del  PNSS
2030,  con  parere  in  Conferenza  unificata,  ed  approvazione  con
delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile; 
    17. ai  finanziamenti  statali  riguardanti  anche  la  sicurezza
stradale e autostradale, pari a 16,146  miliardi  di  euro,  si  sono
aggiunti ulteriori finanziamenti, inseriti  nel  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza,  destinati  al  rafforzamento  della  mobilita'
ciclistica ed in particolare con decreto interministeriale n.  4  del
12 gennaio 2022, sono stati assegnati 400 milioni di euro  per  dieci
ciclovie nazionali, e con decreto MIMS n. 509 del 15  dicembre  2021,
sono stati assegnati 150  milioni  di  euro  al  rafforzamento  della
mobilita' ciclistica; 
    18. per misurare l'efficacia delle misure proposte nel PNSS  2030
e porre in atto eventuali correttivi e' stato delineato un sistema di
monitoraggio,  basato  sulla  definizione  e  raccolta   di   quattro
tipologie di indicatori: 
      18.1 indicatori di impatto:  misura  dell'avanzamento  rispetto
agli obiettivi fissati per  le  categorie  e  gli  ambiti  a  rischio
(numero di incidenti, morti e feriti); 
      18.2 indicatori di esposizione al rischio: misura della domanda
di mobilita' su strada per modo di  trasporto  (urbano,  extraurbano,
autostradale); 
      18.3 indicatori di processo: verifica dello stato d'avanzamento
degli  interventi  (avanzamento  procedurale,  realizzazione  fisica,
tempi); 
      18.4 indicatori di  rischio  (Safety  Performance  Indicators):
descrizione del livello di sicurezza delle diverse parti del  sistema
di circolazione stradale, indicati dalla Commissione europea  (Quadro
dell'UE 2021-2030 per la sicurezza stradale -  Prossime  tappe  verso
l'obiettivo «zero vittime» (Vision Zero), 2019); 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088; 
  Considerato che il PNSS contribuisce al  raggiungimento  di  alcuni
degli indicatori dell'Agenda ONU 2030 fissati fra  i  17  OSS  ed  in
particolare quelli relativi alla sicurezza, inclusi  negli  obiettivi
n. 3 «salute e benessere» e n. 11 «citta'  e  comunita'  sostenibili»
fra i quali in sintesi: 
    1. entro il 2030 mettere fine alle morti evitabili (3.2); 
    2. promuovere una urbanizzazione inclusiva con accesso a  sistemi
di trasporto sicuri (11.2); 
    3. ridurre il numero dei morti (11.5); 
  Tenuto conto della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite  «Linee  di
indirizzo  sull'azione  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  per
l'anno 2022», che indicano  che  progetti  e  piani  di  investimenti
pubblici posti all'esame ed approvazione di questo Comitato  dovranno
essere orientati alla sostenibilita', sulla base di una delibera  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile da emanare entro il 2022; 
  Vista la nota DIPE n. 268 del  21  gennaio  2022,  con  indicazioni
preliminari   in   materia    di    sostenibilita'    per    progetti
infrastrutturali, relativa alle proposte che verranno  sottoposte  al
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo  sostenibile,  inviata  nelle  more  dell'emanazione   della
delibera di cui alla citata direttiva del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 2021; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla  delibera  di
questo Comitato 20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento interno
del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE)», cosi'  come  modificata  dalla  delibera  di  questo  stesso
Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante  «Regolamento  interno  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la  nota  DIPE  n.  2142  del  14  aprile  2022,  predisposta
congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -  DIPE  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Considerato che l'approvazione del PNSS  2030  non  costituisce  un
finanziamento integrale dei singoli Programmi di  attuazione  che  lo
compongono,  i  quali  saranno  finanziati  al  momento  della   loro
sottoposizione   per   l'approvazione   da   parte    del    Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile, previa istruttoria e proposta del MIMS; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma  10,  della  legge  27
febbraio 1967, n. 48,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
questo Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  questo  comitato  e'  presieduto  dal
Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente
del Comitato stesso. In caso di assenza o di  impedimento  temporaneo
anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal  Ministro
presente piu' anziano per eta'; 
  Considerato che,  all'apertura  dell'odierna  seduta,  il  Ministro
Mariastella Gelmini risulta essere, tra  i  presenti  in  seduta,  il
Ministro componente piu' anziano e che, dunque, svolge le funzioni di
Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4,  comma  12-quater  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato il dibattito svoltosi durante  la  seduta  odierna  del
Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 32, della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  e'
approvato, quale strumento di programmazione, definito dal  Ministero
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,   il   Piano
nazionale della sicurezza stradale 2030, comprensivo degli  indirizzi
generali e delle linee guida di attuazione. 
  2. Il Piano nazionale per la  sicurezza  stradale  2030  ha  natura
meramente programmatica  e  sara'  realizzato  attraverso  i  singoli
Programmi di attuazione che  lo  compongono.  Questi  ultimi,  previa
istruttoria e proposta del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, dovranno essere  integralmente  finanziati  al
momento della loro sottoposizione al Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ai  fini  della
loro approvazione. 
  3. Gli  interventi  dei  cinque  Programmi  di  attuazione  saranno
predisposti e realizzati nei limiti delle risorse che  si  renderanno
disponibili a legislazione vigente. 
  4. In fase di attuazione dei  programmi  che  compongono  il  Piano
nazionale  della  sicurezza  stradale  2030,   il   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili deve tenere conto  delle
osservazioni  presentate  in  sede  di  Conferenza  unificata  ed  in
particolare deve  essere  valutata  la  possibilita'  di  operare  il
miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano a  protezione
degli utenti deboli e vulnerabili,  in  quanto  risulta  presente  un
elevato tasso di lesivita' nonche' un valore del tasso di  mortalita'
superiore al valore medio europeo; tale miglioramento dovra' avvenire
attraverso  azioni  tese  al  monitoraggio  e  all'adeguamento  della
segnaletica stradale orizzontale e verticale,  alla  riduzione  della
velocita', alla messa in sicurezza dei percorsi per gli utenti deboli
e vulnerabili, alla diffusione di veicoli elettrici, alla  formazione
sui temi della  sicurezza  stradale,  finalizzate  al  raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza stradale e riduzione della mortalita' in
coerenza con gli Obiettivi di sviluppo  sostenibile  dell'agenda  ONU
2030. 
  5. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  della
mobilita' sostenibili deve: 
    5.1 definire i Programmi di attuazione che verranno approvati  da
questo  Comitato,  con  la  relativa  dotazione  finanziaria,  previa
consultazione  della  Conferenza  Unificata,  tenendo   conto   degli
aggiornamenti normativi e tecnici nel frattempo intervenuti; 
    5.2 attuare  i  Programma  di  attuazione  secondo  i  meccanismi
definiti dal Piano nazionale della  sicurezza  stradale  2030,  dagli
indirizzi generali e dalle linee guida di attuazione; 
    5.3 tenere un elenco aggiornato dei CUP  dei  singoli  interventi
che compongono i diversi Programmi di attuazione; 
    5.4 inviare a questo Comitato  la  relazione  al  Parlamento  sui
risultati raggiunti, prevista dall'art. 32 della  legge  n.  144  del
1999; 
    5.5 assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione
dei documenti relativi alla approvazione di cui al  precedente  punto
1. 
      Roma, 14 aprile 2022 
 
                                 Il Ministro degli affari regionali   
                               e autonomie con funzioni di Presidente 
                                               Gelmini                
Il Segretario 
   Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1081