IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e,
in particolare, il comma 5-ter, che rimette ad un decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione
delle modalita' di impiego di guardie giurate a bordo di navi
battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a
rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;
Visti il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il
relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
Visto il Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.
154 «Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi
di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni
ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle
stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto
urbano, per il cui espletamento non e' richiesto di pubbliche
potesta', adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n.
269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la
direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139,
«Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi
mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque
internazionali a rischio pirateria»;
Ritenuta l'esigenza di apportare alcune integrazioni al decreto del
Ministro dell'interno n. 139 del 2019, al fine di rendere piu'
agevole lo svolgimento delle prescritte attivita' formative delle
guardie giurate da impiegare nei servizi antipirateria, in vista
della cessazione del regime transitorio, stabilito dall'articolo 10
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
Ritenuta all'esito delle esperienze maturate nel periodo di prima
applicazione, la necessita' di introdurre, altresi', mirati
adeguamenti della disciplina relativa dello svolgimento, ai sensi
dell'articolo 134-bis del T.U.L.P.S., di servizi antipirateria in
forma occasionale da parte di imprese stabilite in altri Paesi
dell'Unione europea;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
riscontrata con nota n. 4490 P- del 9 maggio 2022 del Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n.
139
1. Al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalle
seguenti:
«a) aver conseguito la certificazione per i servizi di sicurezza
sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel rispetto dei
provvedimenti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza
definisce i programmi di addestramento del personale ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, all'esito di una prova di esame sostenuta
dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del suddetto
decreto, anche su specifici argomenti di interesse per l'espletamento
dei servizi antipirateria individuati secondo le modalita' stabilite
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dell'interno n. 154 del 2009. La predetta certificazione e'
rilasciata, senza prova d'esame, alle guardie giurate che abbiano
effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non
inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio
antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali
soggette a rischio pirateria, risultante da apposita attestazione
emessa dall'armatore ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza;
a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli
interessati, l'apposito corso di formazione specialistica,
organizzato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 6 del
decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009;»;
b) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Autorizzazioni per l'esercizio occasionale dei
servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Stati
membri dell'Unione europea). - 1. Ai fini del conseguimento
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 260-bis, comma 2, del
regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio
occasionale dei servizi antipirateria ai sensi dell'articolo 134-bis,
comma 2, del T.U.L.P.S., le imprese stabilite in altri Stati membri
dell'Unione Europea trasmettono al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza la documentazione idonea a
comprovare il possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle
competenti Autorita' dello Stato di stabilimento necessarie allo
svolgimento dei servizi antipirateria, ivi comprese le abilitazioni
riguardanti il personale dipendente, la cessione in comodato e il
porto delle armi da parte dello stesso personale.
2. Nel caso in cui il personale da impiegare per l'esercizio
occasionale dei servizi antipirateria non sia munito di Carta europea
d'arma da fuoco, l'impresa e' tenuta a richiedere al Questore
competente per il luogo di sede legale dell'armatore l'autorizzazione
all'introduzione di armi comuni da sparo da impiegare nei predetti
servizi ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S..
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 11.»;
c) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono soppressi;
d) all'allegato B, la «Dichiarazione di conformita'» e la «Scheda
allegata alla dichiarazione di conformita'» sono sostituite da quelle
allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 117, sesto comma, della Costituzione della
Repubblica italiana stabilisce che la potesta'
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. In ogni
altra materia non elencata la potesta' spetta invece alle
Regioni.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5-ter, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga
delle missioni internazionali delle forze armate e di
polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria):
«5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il
31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative dei
commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e
allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle
stesse e del relativo munizionamento, alla quantita' di
armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia,
nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed
il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti
di cui al medesimo comma.»
- Si riporta il testo dell'art. 134-bis del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 134-bis (Disciplina delle attivita' autorizzate
in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di
vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in
un altro Stato membro dell'Unione europea possono
stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in
presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre
condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli
adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia' assolti
nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorita' del
medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di
vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un
altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle
condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico.
2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi
transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione
privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite
in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza le attivita' che intendono svolgere nel
territorio nazionale, specificando le autorizzazioni
possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale
nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata
degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci
giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto
termine intervenga divieto del Ministero dell'interno,
motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a
sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di
collaborazione con le competenti autorita' degli Stati
membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento
dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari
per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei
provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi
ordinamenti.»
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca:
«Approvazione del testo definitivo del Codice della
navigazione».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 settembre 2021, n. 126 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed
economiche):
«Art. 10 (Misure urgenti in materia di impiego delle
guardie giurate in servizi antipirateria). - 1. In
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
fino al 31 dicembre 2022 non e' richiesto il corso previsto
dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate
da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui
al presente articolo si applica il regime di cui al secondo
periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge
n. 107 del 2011.»
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Requisiti delle guardie giurate). - 1. I
servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti
dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto
dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito la certificazione per i servizi di
sicurezza sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel
rispetto dei provvedimenti con i quali il Dipartimento
della pubblica sicurezza definisce i programmi di
addestramento del personale ai sensi dell'articolo 6, comma
2, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009,
n. 154, all'esito di una prova di esame sostenuta dinanzi
alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del
suddetto decreto, anche su specifici argomenti di interesse
per l'espletamento dei servizi antipirateria individuati
secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del
2009. La predetta certificazione e' rilasciata, senza prova
d'esame, alle guardie giurate che abbiano effettuato nei
tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a
novanta giorni di impiego effettivo in servizio
antipirateria a bordo di navi in transito in acque
internazionali soggette a rischio pirateria, risultante da
apposita attestazione emessa dall'armatore ovvero dal
titolare dell'istituto di vigilanza;
a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a
carico degli interessati, l'apposito corso di formazione
specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di
cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n.
154 del 2009;
b) essere in possesso di porto d'arma lunga per
difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S.»
«Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. (soppresso)
3. (soppresso)»
L'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 7
novembre 2019, n. 139 reca il modello unico di
comunicazione di inizio servizio e la dichiarazione di
conformita' per lo svolgimento dei servizi di protezione
del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui
al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.