IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con
modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante «Universita' non
statali legalmente riconosciute»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante:
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina», in vigore dal 28 febbraio
2022, e in particolare l'art. 4 recante misure di sostegno per
studenti, ricercatori e docenti ucraini, decreto del quale la legge
25 febbraio 2022, n. 28, ha disposto l'abrogazione, facendo salvi gli
atti e provvedimenti adottati e gli effetti prodotti e i rapporti
giuridici sorti sulla base dello stesso;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con
modificazioni, dalla citata legge 5 aprile 2022, n. 28;
Visto in particolare l'art. 5-quinquies, che stabilisce: «1. Al
fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di
nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus,
presso le universita', anche non statali, legalmente riconosciute,
ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di
cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' dei
dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalita' ucraina
che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attivita' delle predette
universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un
apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno
2022. Il fondo di cui al primo periodo e' destinato, per le
iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'art.
1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dall'art. 5- quater del presente decreto, nonche' dei soggetti ai
quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in
Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche
temporanea. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la
ripartizione tra le universita', le istituzioni e gli enti di cui al
primo periodo nonche' le modalita' di utilizzazione delle risorse di
cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di
studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio.»;
Visto altresi' l'art. 5-quater che, al comma 6, nel modificare il
comma 390 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 234, ha
previsto che le misure di accoglienza di richiedenti ivi previsto in
relazione all'Afghanistan, siano estese ai richiedenti asilo e alle
persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in
Afghanistan e in Ucraina;
Considerata la necessita' di dare attuazione urgente alla
previsione di cui al citato art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14
del 2022, convertito dalla legge n. 28 del 2022, stabilendo le
modalita' di utilizzazione del fondo e la procedura di ripartizione,
in vista dell'assegnazione delle relative risorse e rinviando la
ripartizione a uno o piu' successivi decreti direttoriali, a valere
sul pertinente capitolo di bilancio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021,
con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro
dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di utilizzazione delle risorse
1. In attuazione dell'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del
2022, convertito dalla legge n. 28 del 2022, sono ammesse al
contributo, a valere sulle risorse del fondo ivi previsto, le
modalita' di utilizzazione di seguito indicate:
a) l'erogazione di borse di studio per dottorandi o per studenti,
che si iscrivano a corsi di dottorato o di laurea, presso universita'
italiane, anche telematiche, o presso le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508;
b) la stipulazione di contratti da ricercatore;
c) la stipulazione di contratti da visiting professor;
d) le misure di sostegno di studenti del programma Erasmus +.
2. Le modalita' di utilizzazione di cui al comma 1 devono essere
attivate da universita' ed istituzioni universitarie italiane,
statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole
superiori ad ordinamento speciale e le universita' telematiche, enti
pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218, vigilati dal Ministero e soggetti di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508 e devono essere rivolte a persone rientranti in
una delle seguenti categorie:
a) studenti di nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti al
programma Erasmus, presso le universita', anche non statali,
legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29
luglio 1991, n. 243;
b) studenti di nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti al
programma Erasmus, presso le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508;
c) dottorandi, ricercatori, professori di nazionalita' ucraina,
che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attivita' delle predette
universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca;
d) i soggetti di cui all'art. 1, comma 390, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e cioe' richiedenti asilo e persone in fuga
dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina
che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e
c);
e) soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e
militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione
internazionale, anche temporanea, che si trovano in una delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c).