IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188 e successive modifiche e
integrazioni, recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale
e della ceramica di qualita'» e, in particolare, l'art. 4 che
istituisce il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare
la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio
storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici,
e la ceramica di qualita', nonche' l'art. 5 relativo alla
composizione del Consiglio nazionale ceramico;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;
Visto in particolare l'art. 1, comma 701, che stabilisce che al
fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche
tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, e' disposto il
rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato
all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al
sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' nel settore della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'. Alla
valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il
Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata
legge n. 188 del 1990;
Visto altresi' il terzo capoverso dell'art. 1, comma 701, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede che con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il
Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro
dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita' e le
modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di
verifica delle risorse;
Visto il comma 703 del medesimo art. 1, che prevede che i benefici
di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2021 con il quale e' stato
ricostituito il Consiglio nazionale ceramico;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE 2017/1084 della
Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico»;
Considerato che sul capitolo di bilancio 2171 «sostegno e
valorizzazione della ceramica artistica tradizionale», sussiste una
disponibilita' finanziaria di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00)
per l'anno 2022;
Ritenuto opportuno demandare ad un ente in house
dell'amministrazione centrale la valutazione e gestione delle domande
di ammissione al contributo e l'erogazione del contributo;
Sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il
Ministro dell'istruzione ed acquisiti i relativi pareri;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «legge n. 188/1990»: la legge 9 luglio 1990, n. 188 e
successive modifiche e integrazioni, recante «Tutela della ceramica
artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'»;
b) «legge 30 dicembre 2021, n. 234»: la legge di Bilancio 2022
che ha previsto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188;
c) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
e) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea;
f) «Regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e
integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
g) «relazioni»: relazioni di coniugio, di parentela e di
affinita' entro il terzo grado, e, in caso di societa', relazioni di
controllo o di collegamento, come definite dall'art. 2359 del codice
civile;
h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
i) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato;
j) «Imprese»: le imprese rientranti nel codice ATECO 23.41;
k) «Consiglio»: il Consiglio nazionale ceramico, istituito ai
sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 188/1990;
l) «ceramica artistica e tradizionale»: la ceramica artistica e
tradizionale, definita dal disciplinare tipo adottato con delibera
del Consiglio del 27 marzo 1996 allegato D, il cui marchio «CAT» e'
stato istituito con decreto del Ministro della attivita' produttive
del 26 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997);
m) «ceramica di qualita'»: la ceramica di qualita' definita dal
disciplinare tipo adottato con delibera del Consiglio del 27 marzo
1996 allegato E, il cui marchio «CQ» e' stato istituito con decreto
del Ministro della attivita' produttive del 26 giugno 1997 (Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997);
n) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
o) «progetto»: progetto finalizzato al sostegno e alla
valorizzazione della ceramica artistica e tradizionale ovvero della
ceramica di qualita'.