IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista la determina AIFA n. 1435 del 3  dicembre  2021,  concernente
«Regime di rimborsabilita' e prezzo  del  medicinale  per  uso  umano
"Clopidogrel   Viatris"»   del   medicinale   «Clopidogrel   Viatris»
(clopidogrel), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 300 del 18 dicembre 2021; 
  Considerato  che  occorre  integrare  la  determina  suddetta,  per
mancato    inserimento    della    non    rimborsabilita'    relativa
all'indicazione  terapeutica  «In  pazienti  con  attacco   ischemico
transitorio (TIA) a rischio da moderato ad  alto  o  ictus  ischemico
minore (IS)»; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
    Integrazione della determina AIFA n. 1435 del 3 dicembre 2021 
 
  E' integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 1435 del
3 dicembre 2021, concernente «Regime di rimborsabilita' e prezzo  del
medicinale  per  uso  umano  "Clopidogrel  Viatris"»  del  medicinale
CLOPIDOGREL  VIATRIS   (clopidogrel),   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del  18
dicembre 2021. 
  Successivamente al paragrafo relativo a  «Sino  alla  scadenza  del
termine di  cui  al  precedente  comma,  il  medicinale  "Clopidogrel
Viatris"  [...]  denominata  classe  C  (nn)»  e  prima  dell'art.  3
(condizioni e modalita' di impiego) aggiungasi la seguente dicitura: 
    in pazienti con attacco ischemico transitorio (TIA) a rischio  da
moderato ad alto o ictus  ischemico  minore  (IS),  «Clopidogrel»  in
associazione con ASA e indicato in: 
      pazienti  adulti  con  TIA  a  rischio  da  moderato  ad   alto
(punteggio ABCD2 ≥4) o IS minore (NIHSS ≤3)  entro  ventiquattro  ore
dall'evento TIA o IS, 
    non e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.