IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «Codice
della strada», ed in particolare gli articoli 116, comma 4, in
materia di patenti speciali, 119, in materia di requisiti fisici e
psichici per il conseguimento della patente di guida, e 126, in
materia di durata e conferma di validita' della patente di guida;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in
particolare l'art. 49, comma 5-ter, lettera i), n. 3, che ha
introdotto nel predetto art. 126 del codice della strada il comma
10-bis, ai sensi del quale «La commissione medica locale di cui
all'art. 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita'
psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al
declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica,
i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede
alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida»,
demandando la disciplina dei contenuti e modalita' di tale
trasmissione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada».
Visto, in particolare, l'art. 331 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992, rubricato «Attestazione dei
requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore»,
che dispone, tra l'altro, che «l'attestazione del possesso dei
requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della
patente di guida e' comunicata per via telematica», dal medico
certificatore monocratico o collegiale al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed e' conforme al
modello informatizzato di cui all'allegato modello IV.4, al titolo IV
- Parte II dello stesso decreto;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla disciplina del
citato art. 126, comma 10-bis, del codice della strada disciplinando
i contenuti e le modalita' della trasmissione telematica
dell'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica
con la quale la commissione medica locale disponga contestualmente il
declassamento di una patente di guida e, per l'effetto, di dare
altresi' seguito alle disposizioni previste dal citato codice
dell'amministrazione digitale, che prevedono la progressiva
digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro
processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei
termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in
formato cartaceo;
Ritenuto, a tal fine, coerentemente con le finalita' di
«semplificazione e innovazione digitale» del citato decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, di disciplinare i contenuti e le modalita'
della trasmissione telematica dell'attestazione del possesso dei
requisiti di idoneita' psicofisica, non solo per il caso in cui la
commissione medica locale disponga il declassamento di una patente di
guida, ma anche per la sua riclassificazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le condizioni, i contenuti e le
modalita' di trasmissione telematica con la quale la commissione
medica locale comunica al CED della Direzione generale per la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione la riclassificazione di una patente di
guida all'esito di una visita per la verifica del permanere dei
requisiti di idoneita' psico-fisica in sede di rinnovo di validita'.