IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale  e,  in
particolare, l'art. 5 che conferisce una delega  al  Governo  per  il
riassetto  della  normativa  vigente  in  materia   di   agricoltura,
selvicoltura e filiere  forestali,  anche  adottando  appositi  testi
unici con riferimento a specifici settori omogenei; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  75,  recante  il
testo  unico  in  materia   di   coltivazione,   raccolta   e   prima
trasformazione  delle  piante  officinali,   predisposto   ai   sensi
dell'art. 5 della legge 28 luglio 2016, n.  154  e,  in  particolare,
l'art. 6, che demanda Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
l'istituzione  dei  registri  varietali  delle   specie   di   piante
officinali allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del
materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 21 gennaio 2022, adottato di concerto con  il  Ministro
della transizione ecologica  e  il  Ministro  della  salute,  recante
l'elenco delle specie di piante officinali coltivate nonche'  criteri
di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante  officinali
spontanee di cui rispettivamente all'art. 1, comma 3  e  all'art.  3,
comma 2 del testo unico in materia di coltivazione, raccolta e  prima
trasformazione delle piante officinali (decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 75); 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante  norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del
regolamento (UE) 2017/625, che, tra l'altro, ha abrogato e sostituito
la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   recante   la   disciplina
dell'attivita' sementiera e le relative misure applicative; 
  Visto il decreto n. 223640 del 17 maggio  2022,  con  il  quale  e'
stato  istituito  il  tavolo  tecnico  del   settore   delle   piante
officinali; 
  Preso atto dell'insediamento, presso il Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, del tavolo tecnico del settore delle
piante officinali, avvenuto il 19 maggio 2022; 
  Considerata la necessita' di definire  i  criteri  sulla  base  dei
quali istituire i registri varietali di cui all'art. 6, comma 1,  del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25  maggio
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri  sulla  base  dei  quali
istituire i registri varietali  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75. 
  2. Le specie officinali, cosi' come definite nell'elenco di cui  al
decreto interministeriale del 21 gennaio 2022 menzionato in premessa,
per le quali si attivera' la procedura  di  registrazione  varietale,
saranno definite dal tavolo tecnico di settore sulla  base  dei  dati
produttivi, economici e di impiego, nonche' delle eventuali richieste
motivate dagli operatori del settore.