IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre
1992, n. 495, avente ad oggetto «Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 53, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.
285/1992, che definisce le categorie dei «motoveicoli ad uso
speciale», nonche' l'art. 200, comma 2, lettera p) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992, che prevede la possibilita'
di ricomprendere in tale uso anche altre attrezzature riconosciute
idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C.;
Visto il regolamento (UE) 168/2013, relativo all'omologazione e
alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e
dei quadricicli;
Visto l'art. 177, comma 1 del decreto legislativo n. 285/1992,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e-quinquies) del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che consente
l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, ai conducenti dei
motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e,
comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto;
Visto il gia' citato art. 177, comma 1 del decreto legislativo n.
285/1992, nella parte in cui dispone che il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con proprio decreto,
definisce le tipologie di motoveicoli adibite ai servizi di emergenza
e le relative caratteristiche tecniche e individua i servizi urgenti
di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi;
Visto il regolamento n. 65 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Prescrizioni uniformi relative
all'omologazione di dispositivi speciali di segnalazione luminosa per
veicoli a motore e loro rimorchi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti 17 ottobre 1980,
recante «Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei
dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze»;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17
dicembre 1987, n. 553 avente ad oggetto «Normativa tecnica ed
amministrativa relativa alle autoambulanze»;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5
novembre 1996, concernente «Normativa tecnica ed amministrativa
relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico
ed infermieristico a bordo»;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20
novembre 1997, n. 487, recante «Regolamento recante la normativa
tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per
emergenze speciali»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1° settembre 2009, n. 137, avente ad oggetto «Regolamento recante
disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle
autoambulanze»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 ottobre 2010, riguardante «Disposizioni concernenti le procedure
per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla
norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature -
autoambulanze»;
Vista la norma UNI EN 1789:2007-A2:2014 concernente «Veicoli medici
e loro attrezzatura - autoambulanze»;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla
circolazione di particolari motoveicoli ad uso speciale progettati ed
equipaggiati per il trasporto di personale e di attrezzature al fine
di consentire il primo soccorso in zone con accessi difficilmente
raggiungibili con ambulanze;
Decreta:
Art. 1
Classificazione dei motoveicoli per uso speciale
adibiti a servizi sanitari di emergenza
Sono classificati motoveicoli per uso speciale ai sensi dell'art.
53, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e dell'art. 200, comma 2, lettera p) del decreto del Presidente
della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 i motoveicoli
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli stessi e destinati in maniera esclusiva per «emergenza
sanitaria per l'intervento rapido di soccorso sanitario, per il
trattamento di base, per il monitoraggio dei pazienti e per il
trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con
personale sanitario e tecnico a bordo» e/o per «trasporto di plasma,
emoderivati o emocomponenti».