IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante  «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29,  ed,
in particolare, l'art. 1, comma 7; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale»  come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la  Peste
suina africana come una malattia di categoria A che,  quindi  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli  ufficiali
e  alle  altre   attivita'   ufficiali   effettuati   per   garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante  nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  recante  modifica  dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429
e  (UE)  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/689  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi  di
eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per  determinate
malattie elencate ed emergenti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 recante  modalita'
di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento  europeo
e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione  dello  status  di
indenne da malattia e dello status di zona  di  non  vaccinazione  di
alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti  in  relazione  ad
alcune  malattie  elencate  e  all'approvazione  dei   programmi   di
eradicazione per tali malattie elencate, ed in particolare l'Allegato
VI che in riferimento al territorio  italiano  elenca  le  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano aventi lo status di indenne  da
malattia di Aujeszky e le regioni e Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  che  hanno  ottenuto  l'approvazione  di  un  programma   di
eradicazione per tale malattia; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del  7  aprile  2021  che
stabilisce misure speciali di controllo per la Peste  suina  africana
come modificato dal regolamento di  esecuzione  (UE)  2022/440  della
Commissione del 16 marzo 2022; 
  Considerato che il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli
stabilimenti che detengono animali della specie suina  e'  necessario
anche al fine di elevare il livello di prevenzione per il controllo e
la eradicazione delle  malattie  del  suino  elencate  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2016/429 ed in particolare la peste suina africana; 
  Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste
suina  africana  2021/2022,  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana
in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021; 
  Visto il dispositivo  direttoriale  del  direttore  generale  della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero  della  salute
prot. n. 12438 del 18 maggio 2022 concernente «Misure di  prevenzione
della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e
registrazione dei suini detenuti  per  finalita'  diverse  dagli  usi
zootecnici e dalla produzione di alimenti»; 
  Considerato che negli  stabilimenti  come  definiti  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2016/429 diversi da quelli  che  detengono  suini  e
cinghiali per allevamento e dalle stalle di  transito  le  misure  di
biosicurezza sono gia' individuate tra i requisiti di legge  previsti
per il loro riconoscimento; 
  Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP)
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  Umbria  e   Marche
(IZSUM),  l'Istituto  zooprofilattico   sperimentale   Lombardia   ed
Emilia-Romagna (IZSLER) e l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espresso nella seduta del 21 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In  attuazione  dell'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2022, n. 29 ed, in conformita' a quanto previsto all'art.  10,
paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE)  2016/429,
sono definiti i requisiti  di  biosicurezza  degli  stabilimenti  che
detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi
che trasportano suini. 
  2. Agli allevamenti  familiari  di  suini  detenuti  per  finalita'
diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti (NON DPA)
si applicano esclusivamente le misure di biosicurezze individuate dal
dispositivo  direttoriale  prot.  n.  12438  del  18  maggio  2022  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Le disposizioni del presento decreto, incluse quelle di  cui  al
comma 2, si applicano fatte salve ulteriori  misure  di  biosicurezza
rafforzate eventualmente previste dalla normativa europea e nazionale
di riferimento in zone di restrizione istituite per  l'insorgenza  di
focolai di malattie del suino. 
  4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente  decreto  le
altre strutture registrate  in  Banca  dati  nazionale  dell'Anagrafe
zootecnica  del  Ministero  della  salute  (BDN)  quali:  centro   di
materiale  genetico,  centro  di  raccolta,   punto   di   controllo,
stabulario, i giardini zoologici e le strutture faunistico  venatorie
per cinghiali.