IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32 e 117, commi 1, 2, lettera q), e  3,  nonche'
l'art. 118 della Costituzione; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero; 
  Visto  l'art.  168  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Vista  la  direttiva  2003/99/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 novembre 2003 sulle  misure  di  sorveglianza  delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante  modifica  della  decisione
90/424/CEE del Consiglio e che abroga  la  direttiva  92/117/CEE  del
Consiglio; 
  Vista la  decisione  1082/2013/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle  gravi  minacce  per  la
salute  a  carattere  transfrontaliero  e  che  abroga  la  decisione
2119/98/CE; 
  Visto il regolamento  2016/679/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
e, in particolare, l'art. 9; 
  Vista la decisione 2018/945/CE  della  Commissione  del  22  giugno
2018, relativa alle malattie trasmissibili  e  ai  problemi  sanitari
speciali connessi da incorporare nella  sorveglianza  epidemiologica,
nonche' alle pertinenti definizioni di caso; 
  Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute, tra le altre, le  funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della  salute  umana  e  di
contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa  volta
alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
relativo  al  fascicolo  sanitario  elettronico  e  ai   sistemi   di
sorveglianza del settore sanitario e, in particolare,  il  comma  10,
ove si stabilisce che: «I sistemi di sorveglianza  e  i  registri  di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti
da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di  medicinali
per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti
protesici sono istituiti ai fini di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e
riabilitazione, programmazione  sanitaria,  verifica  della  qualita'
delle  cure,  valutazione  dell'assistenza  sanitaria  e  di  ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo  scopo
di garantire un  sistema  attivo  di  raccolta  sistematica  di  dati
anagrafici,   sanitari   ed   epidemiologici   per    registrare    e
caratterizzare tutti  i  casi  di  rischio  per  la  salute,  di  una
particolare malattia o di una condizione di salute rilevante  in  una
popolazione definita»; 
  Considerato che il comma 11 del citato art. 12 del decreto-legge n.
179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  221  del
2012, prevede che i sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della  salute,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il  parere
del Garante per la protezione dei dati personali; 
  Visto il comma 11-bis dell'art. 12 del  decreto-legge  n.  179  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221 che dispone l'obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie,
in ragione delle rispettive  competenze,  di  alimentare  in  maniera
continuativa, senza  ulteriori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  i
sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  marzo
2017, recante «Identificazione dei  sistemi  di  sorveglianza  e  dei
registri di mortalita', di tumori e di altre  patologie»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
12 maggio 2017, n. 109, che, al punto A1.25 dell'allegato A1, prevede
il Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
7  aprile  2022,  n.  82,  che  disciplina  l'organizzazione   e   il
funzionamento  presso  il  Ministero  della  salute  del  sistema  di
segnalazione   delle   malattie   infettive,    denominato    PREMAL,
individuando i soggetti che possono  avervi  accesso,  le  operazioni
eseguibili, i tipi di dati che possono essere  trattati,  nonche'  le
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e
gli interessi  dell'interessato  e  disciplina,  in  particolare,  le
modalita' di segnalazione, raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati
relativi alle  malattie  infettive,  che  vengono  diagnosticate  sul
territorio nazionale nonche' a bordo delle navi  e  degli  aeromobili
presenti sul territorio nazionale; 
  Vista la circolare prot. n. 26837 della  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 25 maggio  2022,
«Casi  di  vaiolo  delle  scimmie.  Aggiornamento  sulla   situazione
epidemiologica e indicazioni per la segnalazione, il tracciamento dei
contatti e la gestione dei casi»,  pubblicata  sul  portale  internet
istituzionale; 
  Considerate le indicazioni del  Centro  europeo  per  il  Controllo
delle malattie (ECDC) e dell'Organizzazione mondiale della sanita' ai
fini della sorveglianza, della prevenzione, del  controllo  dei  casi
umani di vaiolo delle scimmie e della segnalazione ai sistemi europei
ed internazionali di allerta precoce e risposta rapida; 
  Considerato il contesto epidemiologico e la necessita' e  l'urgenza
di ottimizzare il flusso informativo ai fini della  segnalazione  dei
casi umani di vaiolo delle  scimmie,  onde  consentire  alle  Aziende
sanitarie locali, alle regioni e alle province autonome di  Trento  e
di Bolzano e al Ministero della salute di disporre dei dati necessari
per la predisposizione degli atti di  indirizzo  e  coordinamento  in
materia di  sanita'  pubblica  e  per  l'adozione  delle  conseguenti
misure, nonche'  di  adempiere  agli  obblighi  di  trasmissione  dei
medesimi dati agli organismi nazionali e internazionali; 
  Ritenuto di dover stabilire che tutte le  Aziende  sanitarie  delle
regioni  e  delle  province  autonome  siano  tenute  ad   alimentare
immediatamente il sistema PREMAL di cui al decreto del Ministro della
salute 7 marzo 2022 con le segnalazioni  dei  casi  di  infezione  da
virus del vaiolo delle scimmie, in  deroga  alla  previsione  di  cui
all'art. 11, commi 2 e 3, del medesimo decreto; 
  Considerata  l'esigenza   indifferibile   di   fornire   specifiche
indicazioni in ordine alle modalita' da osservare per la segnalazione
dei casi di infezione da virus del vaiolo delle scimmie; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' della segnalazione dei  casi  di  infezione  da  virus  del
                        vaiolo delle scimmie 
 
  1. I casi di infezione da virus del  vaiolo  delle  scimmie  devono
essere segnalati secondo le seguenti tempistiche: 
    il medico segnala all'azienda sanitaria competente per territorio
il caso sospetto entro dodici ore; 
    la  competente  struttura   sanitaria   dell'azienda   sanitaria,
individuata da  apposito  atto  aziendale,  entro  ventiquattro  ore,
alimenta il sistema PREMAL, di cui  al  decreto  del  Ministro  della
salute 7  marzo  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - 7 aprile 2022, n. 82. 
  2. La segnalazione dei casi  include  le  informazioni  specificate
nell'allegato A alla presente ordinanza,  che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  3. Per quanto non diversamente disposto dalla  presente  ordinanza,
in deroga all'art. 11, commi 2 e 3, del decreto  del  Ministro  della
salute 7  marzo  2022,  tutte  le  regioni  e  le  province  autonome
assicurano l'applicazione delle disposizioni  del  medesimo  decreto,
ivi  incluse  quelle  poste  a  tutela  della  integrita'   e   della
riservatezza del dato.