La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del Sistema terziario
di istruzione tecnologica superiore
1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali
nonche' dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e
differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario
di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli
Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di
Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere
l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le
condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensita' di
conoscenza, per la competitivita' e per la resilienza, a partire dal
riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema
di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.
2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS
Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli
adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo
grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di
specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di
istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 15, commi 5 e 6 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n.
53», pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257,
S.O.:
«5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di
durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui
al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri
effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei
percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli
accessi all'universita' e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma
restando la possibilita' di sostenere, come privatista,
l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia.»
- Si riporta l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.:
«Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore).
- 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.»