IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale;
Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (di seguito PSRN)
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20
novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 6136 del 16
agosto 2021, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del
raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze
ambientali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 dicembre 2000, n. 302, ed, in particolare,
l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni
assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base
di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n.
679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», cosi' come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 marzo 2020, n. 53 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare
il capo III riguardante la gestione del rischio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'8 marzo 2021, n. 57, di approvazione del
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 (di seguito PGRA);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 28 maggio 2021, n. 247860 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2021, n. 156, di
individuazione degli Standard Value relativi alle produzioni
vegetali, incluse le uve da vino DOP e IGP, applicabili per la
determinazione del valore della produzione media annua e dei valori
massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi
di mutualizzazione nell'anno 2021;
Considerate le note di richiesta n. 265557 del 9 giugno 2021 e n.
291044 del 24 giugno 2021, pervenute dal coordinamento Consorzi di
difesa delle avversita' in agricoltura e le note n. 279317 del 17
giugno 2021, e n. 303458 del 2 luglio 2021 pervenute
dall'associazione nazionale Condifesa, con le quali sono stati
richiesti chiarimenti in merito alle varieta' non comprese nel
sopracitato decreto del 28 maggio 2021;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 agosto 2021, n. 351834, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 agosto 2021, n. 207,
recante «Individuazione degli Standard Value per le produzioni
zootecniche, relativi alle garanzie mancata produzione di latte,
mancata produzione di miele e abbattimento forzoso, applicabili per
la determinazione del valore della produzione media annua e dei
valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021;
Considerato che nel sopracitato decreto 2 agosto 2021, gli Standard
Value relativi alle garanzie mancato reddito per tutti i prodotti
zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il prodotto api,
non sono stati pubblicati per mancanza di dati necessari alla loro
individuazione, cosi' come stabilito dalle procedure di cui
all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2021;
Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN 23 marzo 2021,
n. 137391, con il quale e' stata definita la procedura di controllo
degli Standard Value;
Vista la comunicazione del 28 febbraio 2022, assunta al protocollo
n. 94445 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso l'elenco degli
Standard Value relativi alle garanzie mancato reddito per tutti i
prodotti zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il
prodotto api, calcolati conformemente alle procedure di cui
all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2021;
Vista la comunicazione del 4 marzo 2022, assunta al protocollo n.
107054 del 7 marzo 2022, con la quale ISMEA ha fornito le
informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un
campione di Standard Value, come previsto dal sopracitato decreto 23
marzo 2021;
Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal
funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 23 marzo 2021,
reso in data 7 marzo 2022, protocollo n. 107601;
Ritenuto necessario individuare gli Standard Value per le
produzioni zootecniche, relativi alle garanzie mancato reddito e
abbattimento forzoso, applicabili per la verifica del valore della
produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato
agevolato nell'anno 2021;
Ritenuto inoltre, necessario, a seguito di esame da parte di ISMEA,
integrare e modificare gli allegati al decreto 28 maggio 2021, al
fine di garantire un'efficace istruttoria delle domande di sostegno
della campagna assicurativa 2021;
Decreta:
Art. 1
Individuazione degli Standard Value per la campagna assicurativa 2021
relativi alle garanzie mancato reddito per tutti i prodotti
zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il prodotto api
1. Gli Standard Value per le produzioni zootecniche, relativi alla
garanzia mancato reddito, utilizzabili per la verifica del valore
della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al
mercato agevolato nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 1 al
presente decreto.
2. Gli Standard Value per il prodotto api, relativi alla garanzia
abbattimento forzoso, utilizzabili per la verifica del valore della
produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato
agevolato nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 2 al presente
decreto.