IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR,  (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante  norme  sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE)  n.  1308/2013  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (di  seguito  PSRN)
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20
novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 6136 del 16
agosto 2021, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione  del
raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»   e   17.2   «Fondi   di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze
ambientali»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2001)»  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 29 dicembre 2000, n. 302, ed, in particolare,
l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale  i  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  sulla  base
di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali», recante  disposizioni  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  132»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
24 marzo 2020, n. 53 e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  12  marzo  2015,  n.  59,  relativo   alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare
il capo III riguardante la gestione del rischio; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'8 marzo 2021, n.  57,  di  approvazione  del
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 (di seguito PGRA); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  28  maggio  2021,  n.  247860  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2021,  n.  156,  di
individuazione  degli  Standard  Value   relativi   alle   produzioni
vegetali, incluse le uve da  vino  DOP  e  IGP,  applicabili  per  la
determinazione del valore della produzione media annua e  dei  valori
massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione  ai  fondi
di mutualizzazione nell'anno 2021; 
  Considerate le note di richiesta n. 265557 del 9 giugno 2021  e  n.
291044 del 24 giugno 2021, pervenute dal  coordinamento  Consorzi  di
difesa delle avversita' in agricoltura e le note  n.  279317  del  17
giugno  2021,   e   n.   303458   del   2   luglio   2021   pervenute
dall'associazione  nazionale  Condifesa,  con  le  quali  sono  stati
richiesti chiarimenti  in  merito  alle  varieta'  non  comprese  nel
sopracitato decreto del 28 maggio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  2  agosto  2021,  n.  351834,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  30  agosto  2021,  n.  207,
recante  «Individuazione  degli  Standard  Value  per  le  produzioni
zootecniche, relativi alle  garanzie  mancata  produzione  di  latte,
mancata produzione di miele e abbattimento forzoso,  applicabili  per
la determinazione del valore  della  produzione  media  annua  e  dei
valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021; 
  Considerato che nel sopracitato decreto 2 agosto 2021, gli Standard
Value relativi alle garanzie mancato reddito  per  tutti  i  prodotti
zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il prodotto  api,
non sono stati pubblicati per mancanza di dati  necessari  alla  loro
individuazione,  cosi'  come  stabilito  dalle   procedure   di   cui
all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2021; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN 23 marzo 2021,
n. 137391, con il quale e' stata definita la procedura  di  controllo
degli Standard Value; 
  Vista la comunicazione del 28 febbraio 2022, assunta al  protocollo
n. 94445 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso l'elenco degli
Standard Value relativi alle garanzie mancato  reddito  per  tutti  i
prodotti zootecnici e  alla  garanzia  abbattimento  forzoso  per  il
prodotto  api,  calcolati  conformemente  alle   procedure   di   cui
all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2021; 
  Vista la comunicazione del 4 marzo 2022, assunta al  protocollo  n.
107054  del  7  marzo  2022,  con  la  quale  ISMEA  ha  fornito   le
informazioni e gli elementi  a  supporto  delle  elaborazioni  su  un
campione di Standard Value, come previsto dal sopracitato decreto  23
marzo 2021; 
  Preso atto  dell'esito  positivo  dei  controlli   effettuati   dal
funzionario istruttore ai sensi del citato  decreto  23  marzo  2021,
reso in data 7 marzo 2022, protocollo n. 107601; 
  Ritenuto  necessario  individuare  gli  Standard   Value   per   le
produzioni zootecniche, relativi  alle  garanzie  mancato  reddito  e
abbattimento forzoso, applicabili per la verifica  del  valore  della
produzione media annua e dei valori massimi assicurabili  al  mercato
agevolato nell'anno 2021; 
  Ritenuto inoltre, necessario, a seguito di esame da parte di ISMEA,
integrare e modificare gli allegati al decreto  28  maggio  2021,  al
fine di garantire un'efficace istruttoria delle domande  di  sostegno
della campagna assicurativa 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione degli Standard Value per la campagna assicurativa 2021
  relativi  alle  garanzie  mancato  reddito  per  tutti  i  prodotti
  zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il prodotto api 
 
  1. Gli Standard Value per le produzioni zootecniche, relativi  alla
garanzia mancato reddito, utilizzabili per  la  verifica  del  valore
della produzione media annua e dei  valori  massimi  assicurabili  al
mercato agevolato nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato  1  al
presente decreto. 
  2. Gli Standard Value per il prodotto api, relativi  alla  garanzia
abbattimento forzoso, utilizzabili per la verifica del  valore  della
produzione media annua e dei valori massimi assicurabili  al  mercato
agevolato nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 2 al  presente
decreto.