IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art.  7-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  che
introduce nel citato decreto-legge n. 189  del  2016  l'art.  20-bis,
recante «Interventi volti alla ripresa economica»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  11  agosto  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  249
del 24 ottobre 2017, recante i criteri, le procedure e  le  modalita'
di concessione ed erogazione dei contributi previsti dal citato  art.
20-bis del decreto-legge n. 189 del  2016  in  favore  delle  imprese
localizzate nelle province delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  6  giugno  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  177
del 30 luglio 2019, recante  modificazioni  al  predetto  decreto  11
agosto 2017 volte ad assicurare una migliore attuazione della misura,
nonche' il massimo perseguimento degli obiettivi di ripresa economica
fissati dal citato art. 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto 11  agosto  2017,  come
modificato dal richiamato decreto 6 giugno  2019,  che,  al  fine  di
garantire la ripresa economica, individua  i  costi  ammissibili  nei
costi della produzione sostenuti dalle imprese  beneficiarie  in  due
esercizi consecutivi individuati tra  quelli  intercorrenti  tra  gli
esercizi 2017 e 2020 compreso; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni; 
  Considerato che i vice commissari di cui all'art. 1, comma  5,  del
decreto-legge n. 189 del 2016,  ai  quali  e'  affidata  la  gestione
dell'intervento disciplinato dal decreto interministeriale 11  agosto
2017, hanno manifestato la necessita' di apportare  modificazioni  al
richiamato decreto al fine di garantire sostegno anche  alle  imprese
che  non  sono  state  ancora  in  grado  di  riprendere  l'attivita'
produttiva; 
  Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il  raggiungimento  degli
obiettivi di ripresa economica e tenuto conto dell'attuale situazione
emergenziale connessa alla  pandemia  da  COVID-19,  consentire  alle
imprese di dimostrare  l'avvenuta  ripresa  dell'attivita'  esponendo
costi di produzione fino all'esercizio 2022 compreso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto 11 agosto 2017 
 
  1. All'art. 4, comma 1, del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
11 agosto 2017, e successive modificazioni e integrazioni, richiamato
in premessa, le parole «tra gli esercizi 2017 e 2020  compresi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tra gli esercizi 2017 e 2022 compresi».