IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale ai fini dell'applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso di cui all'art. 9 e allo stesso art. 10 del predetto decreto-legge n. 14 del 2017; Visti gli articoli dall'8 al 10 della legge 1° aprile 1981, concernenti l'istituzione, e la disciplina del centro elaborazione dati istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (nel prosieguo: CED); Visto la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale; Visto l'art. 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 secondo cui le modalita' di accesso agli schedari dei veicoli rubati, dei documenti di identita' rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno da parte del personale della polizia locale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e' determinato con decreti del Ministro dell'interno adottati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 16-quater; Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 14 del 2017, secondo cui le misure per coordinare, tra l'altro, lo scambio informativo nei settori di rispettivo interesse tra le Forze di polizia e la polizia locale, sono specificate con le linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata; Visto inoltre, l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, secondo cui i patti per la sicurezza urbana, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, possono individuare, in relazione alla specificita' dei contesti interventi per la sicurezza urbana nel rispetto delle linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa, alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto l'art. 18, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernenti le condizioni nel rispetto delle quali il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale puo' accedere al CED al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone identificate o controllate; Viste le linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi del predetto art. 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, adottate con accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata; Viste le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana adottate, ai sensi del citato art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 26 luglio 2018, in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Ritenuto di definire i criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai predetti articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto definisce i criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale ai fini dell'applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «CED» il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121; c) «decreto-legge n. 14 del 2017», il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; d) «divieto di accesso» il divieto di accesso ad una o piu' aree urbane adottato dal questore ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017; e) «ordine di allontanamento», l'ordine di allontanamento da un luogo disposto dall'organo accertatore ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 2, e 10, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017.