IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
agosto 2016, con i quali e' stato  dichiarato,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29
novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016,
n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436,
del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile
2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno  2017,
n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n.  484  del
29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4  gennaio
2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518
del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538  del  10  agosto
2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo  2019,  n.  591
del 24 aprile 2019, nonche' n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del  27
settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del  19  dicembre
2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, n. 626 del 7 gennaio  2020,  n.  634
del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28  aprile
2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del
18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n.  779  del  20  maggio
2021 e n. 788 del 1° settembre 2021  e  n.  871  del  4  marzo  2022,
recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda decade dello stesso mese; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
simici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3
agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-sexies, comma  2,  ha  prorogato
fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con
deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; 
  Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1,  ha
stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018
ed ha stabilito  che  ai  relativi  oneri  si  provvede,  nel  limite
complessivo di euro 300 milioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988,
ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino  al  31  dicembre
2019, incrementando il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  360
milioni di euro per l'anno 2019; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  gennaio  2020,
che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle  delibere  del
Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del  31  ottobre
2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 e'  integrato  di  euro
345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di  cui
all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto  legislativo  n.  1  del
2018, per  il  proseguimento  dell'attuazione  dei  primi  interventi
finalizzati al superamento della  grave  situazione  determinatasi  a
seguito degli eventi sismici in rassegna; 
  Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,
che ha disposto  la  proroga  dello  stato  d'emergenza  fino  al  31
dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze  nazionali  di
euro 300 milioni per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre
2022; 
  Visto l'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che
ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della dotazione  di
risorse umane a tempo determinato assegnata agli Uffici speciali  per
la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Ravvisata  la  necessita'   di   supportare,   sotto   il   profilo
tecnico-amministrativo, le regioni  ed  i  comuni  interessati  nelle
attivita' relative alle procedure di  espropriazione  ed  occupazione
delle aree su cui  insistono  le  strutture  emergenziali  temporanee
attesa la particolarita' e complessita' dei procedimenti connessi; 
  Ritenuto  di  individuare  nei  predetti  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  134,  attraverso  l'Ufficio  centralizzato  espropri
appositamente costituito nel proprio ambito, i soggetti  in  possesso
delle esperienze e competenze necessarie per espletare tale attivita'
di supporto, garantendo, in tal modo, l'applicazione dei principi  di
efficienza     ed     economicita'     dell'azione     amministrativa
nell'espletamento delle funzioni di coordinamento, ed acquisitane  la
disponibilita'; 
  Ravvisata, altresi', la necessita' di razionalizzare  la  capacita'
di monitoraggio delle azioni in essere e assicurare, senza  soluzione
di continuita', a  tal  fine  il  passaggio,  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  delle
funzioni espletate dal soggetto attuatore per il  monitoraggio  delle
attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza
e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per  la  realizzazione
degli interventi connessi di competenza statale, di  cui  all'art.  3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394 del 19 settembre 2016 ed all'art. 2 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 518 del 4 maggio 2018; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  garantire  la  continuita'  e  piena
funzionalita' del servizio pubblico ospedaliero del Comune di  Cascia
attraverso l'incremento del limite di  spesa,  previsto  dall'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
553 del  31  ottobre  2018,  per  la  realizzazione  dei  lavori  ivi
indicati, in ragione delle  prescrizioni  rese  dalla  Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria in sede di valutazione
ambientale strategica; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni finalizzate a supportare l'espletamento delle  attivita'
  relative alle procedure di espropriazione ed occupazione 
 
  1.    Al    fine    di    garantire    il    necessario    supporto
tecnico-amministrativo alle  regioni  e  ai  comuni  interessati  dal
contesto emergenziale in rassegna nell'espletamento  delle  attivita'
relative alle procedure di espropriazione ed occupazione  delle  aree
su cui insistono le strutture emergenziali  temporanee  realizzate  a
seguito degli eventi sismici che  hanno  colpito  il  territorio  del
Centro Italia a partire dal giorno 24 agosto  2016,  e'  autorizzato,
fino al 31 dicembre 2022,  l'avvalimento  dell'Ufficio  centralizzato
espropri,  costituito  nell'ambito  degli  Uffici  speciali  per   la
ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. L'organizzazione e le modalita' di  espletamento
dell'attivita' di supporto sono definite mediante  accordo  concluso,
ai sensi dell'art. 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  con  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  le  regioni  interessate  ed  altre   amministrazioni
eventualmente coinvolte in ragione delle proprie competenze. 
  2. Agli oneri derivanti dall'espletamento,  da  parte  dell'Ufficio
centralizzato espropri,  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  si
provvede nel limite massimo di euro 78.000,00, a valere sulle risorse
stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.