IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 1, comma 681, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
che rifinanzia, per l'anno 2022, il Fondo di cui  all'art.  1,  comma
778, della legge n. 178/2020, di 8 milioni di euro esclusivamente per
la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel  rispetto  dei
requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel
limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 681; 
  Richiamato l'art. 1, comma 778, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, che  ha  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno un Fondo con una dotazione di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  in  favore  degli  enti  locali
strutturalmente deficitari, in stato di predissesto  o  in  stato  di
dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e  244  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per
cani randagi le cui  strutture  non  siano  conformi  alle  normative
edilizie o sanitario-amministrative alla data di  entrata  in  vigore
della suddetta legge; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  in  data  7  maggio  2021,
recante  le  modalita'  di  assegnazione  delle  risorse  del   Fondo
istituito dall'art. 1, comma 778, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178; 
  Richiamato  il  citato  avviso  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 122  del  24  maggio  2021,
recante i criteri e  le  modalita'  di  assegnazione  delle  predette
risorse; 
  Richiamato, altresi', il decreto direttoriale in data  16  novembre
2021, con il quale sono state ripartite e assegnate le risorse di cui
al citato comma 681, dell'art. 1, della legge n. 234 del 2021; 
  Considerato che le risorse di cui al  comma  681,  del  sopracitato
art. 1, della legge n. 234/2021, sono  ripartite  ed  assegnate  agli
enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di  cui  al  decreto
del Ministro dell'interno 7 maggio 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del  24
maggio 2021, recante i criteri e le modalita' di  assegnazione  delle
predette risorse; 
  Viste le richieste dei comuni per  la  conferma  dell'interesse  al
finanziamento riportate nell'allegato A, che forma  parte  integrante
del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo per l'anno 2022 a favore degli enti locali strutturalmente
  deficitari,  in  stato  di  predissesto  o  in  stato  di  dissesto
  finanziario 
 
  1.  Agli  enti  locali,  di  cui  all'allegato  A,  strutturalmente
deficitari,  in  stato  di  predissesto  o  in  stato   di   dissesto
finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e  244  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  gia'  risultati  assegnatari  a
seguito dell'avviso  di  cui  al  sopracitato  decreto  del  Ministro
dell'interno 7 maggio 2021, sono concessi, ai sensi del  citato  art.
1, comma 681, della legge n. 234/2021, 8 milioni di euro  per  l'anno
2022, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 778, della legge n.
178/2020, esclusivamente per la progettazione  e  la  costruzione  di
nuovi rifugi, nel rispetto dei  requisiti  previsti  dalle  normative
regionali vigenti in materia e nel limite  di  spesa  autorizzato  ai
sensi del medesimo comma 681. 
  2. Il contributo di cui al presente articolo e'  assegnato  secondo
le modalita' ed i criteri stabiliti dall'avviso di cui al  precedente
comma.