IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale Visto l'art. 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che rifinanzia, per l'anno 2022, il Fondo di cui all'art. 1, comma 778, della legge n. 178/2020, di 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 681; Richiamato l'art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della suddetta legge; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante le modalita' di assegnazione delle risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Richiamato il citato avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse; Richiamato, altresi', il decreto direttoriale in data 16 novembre 2021, con il quale sono state ripartite e assegnate le risorse di cui al citato comma 681, dell'art. 1, della legge n. 234 del 2021; Considerato che le risorse di cui al comma 681, del sopracitato art. 1, della legge n. 234/2021, sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse; Viste le richieste dei comuni per la conferma dell'interesse al finanziamento riportate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto; Decreta: Art. 1 Contributo per l'anno 2022 a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario 1. Agli enti locali, di cui all'allegato A, strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al sopracitato decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, sono concessi, ai sensi del citato art. 1, comma 681, della legge n. 234/2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 778, della legge n. 178/2020, esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 681. 2. Il contributo di cui al presente articolo e' assegnato secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'avviso di cui al precedente comma.