IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, commi da 784 a 815, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, che introducono nuove disposizioni in merito alla
riscossione delle entrate delle province, delle citta' metropolitane,
dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei
consorzi tra gli enti locali;
Visto l'articolo 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019, il
quale prevede che, fermo quanto previsto dal comma 785, le
disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni,
alle comunita' montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli
enti locali;
Visto l'articolo 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019, il
quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della citata legge n. 160 del 2019, secondo le procedure di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di
iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al
medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le
funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e
alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da
essi partecipate;
Visto l'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, il quale stabilisce le nuove misure minime di capitale
interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o
fideiussione bancaria ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o
nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805;
Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
Visto l'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ed in particolare:
il comma 1, primo periodo, che istituisce presso il Ministero
delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni;
il comma 1, secondo periodo, il quale prevede che sono escluse le
attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4);
il comma 3, che stabilisce che con decreti del Ministro delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta',
sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti
tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali
e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e
alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al
comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la
verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione
dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019, n. 103, che disciplina l'organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di provvedere all'adozione di un nuovo regolamento che
sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000,
n. 289, recante il «Regolamento relativo all'albo dei soggetti
abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e il
decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89, concernente
il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la
gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da
adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446»;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 luglio 2021 e
dell'8 marzo 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota prot. 3150 del 16 marzo 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione dell'albo
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale, e' istituito l'albo dei soggetti che effettuano le attivita'
di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e delle altre entrate delle province, delle citta'
metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di
comuni e dei consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati
«enti locali».
2. In apposita sezione dell'albo sono iscritti i soggetti che
svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli
enti locali e delle societa' da essi partecipate di cui all'articolo
1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche
all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e
delle societa' da essi partecipate possono essere svolte anche dalle
societa' di cui al comma 1.
4. Entrambe le sezioni di cui ai commi 1 e 2 sono di seguito
denominate «albo».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214) e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 1, commi da 784 a 815, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, e' il seguente:
«omissis.
784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le
disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle
citta' metropolitane, ai comuni, alle comunita' montane,
alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di
seguito complessivamente denominati «enti».
785. In caso di affidamento, da parte degli enti,
dell'attivita' di riscossione delle proprie entrate
all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente
le disposizioni di cui al comma 792.
786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «spontaneo» e'
soppressa e dopo le parole: «resi disponibili dagli enti
impositori» sono aggiunte le seguenti: «o attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le
altre modalita' previste dallo stesso codice»;
b) al terzo periodo, la parola: «spontaneo» e'
soppressa e le parole da: «esclusivamente» a: «dagli enti
impositori» sono sostituite dalle seguenti: «con le stesse
modalita' di cui al primo periodo, con esclusione del
sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n.
446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati
direttamente a favore dell'ente affidatario»
787. Restano ferme le disposizioni di cui al comma
765, relative alla nuova imposta municipale propria, e di
cui al comma 844, concernente il canone patrimoniale di
concessione per l'occupazione nei mercati.
788. All'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Sono escluse le attivita' di incasso
diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma
5, lettera b), numeri 1), 2) e 4)».
789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio
2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono adeguati, entro il 30 giugno 2021, alle
disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.
790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti
affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997
la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei
contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti
intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate
oggetto degli affidamenti, nonche' l'accesso agli ulteriori
canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente
provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria
dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla
riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva
diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario
del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente
affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la
fattura delle proprie competenze e spese riferite alle
somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui
conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla
ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza
di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad
accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio,
entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza,
prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di
spettanza del soggetto affidatario del servizio si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma
10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
791. Al fine di facilitare le attivita' di
riscossione degli enti, si applicano le disposizioni
seguenti in materia di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono
autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni
relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi
inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli
enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti
creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle
proprie entrate;
b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria
responsabilita', ai soggetti affidatari l'utilizzo dei
servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia
delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e
tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali
soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati
personali;
c) restano ferme, per i soggetti di cui alla
lettera a), le modalita' di accesso telematico per la
consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria,
nonche' del pubblico registro automobilistico.
792. Le attivita' di riscossione relative agli atti
degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti
alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna
entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi
degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle
entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti
affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma
691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di
entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica
dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate
patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle
sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono
altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le
procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del
soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo
per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il
contenuto degli atti di cui al periodo precedente e'
riprodotto anche nei successivi atti da notificare al
contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai
connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai
sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo
all'accertamento con adesione, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, nonche' in caso di
definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al
periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve
avvenire entro sessanta giorni dalla data di
perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano
efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per
la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato
alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un
periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico
degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato
alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e'
ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme
richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha
notificato l'avviso di accertamento. Nelle more
dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono individuate dal competente ufficio
dell'ente. Le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono demandate a un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) la sospensione non si applica con riferimento
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore. La predetta sospensione non opera in caso di
accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione
forzata informa con raccomandata semplice o posta
elettronica il debitore di aver preso in carico le somme
per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente
motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il
positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni
dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la
riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni,
puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle
lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla
medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti
dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di
riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione
coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto
all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le
modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera
b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione
dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto
legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la
provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti
indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'
preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a
quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di
cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a
partire dal giorno successivo alla notifica degli atti
stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di
riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote
di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
l) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla
cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).
793. Il dirigente o, in assenza di questo, il
responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario
dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio
provvedimento, nomina uno o piu' funzionari responsabili
della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate
agli ufficiali della riscossione, nonche' quelle gia'
attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del
testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in
tutto il territorio nazionale in relazione al credito da
escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono
nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto
affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra
persone che sono in possesso almeno di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato
un esame di idoneita', previa frequenza di un apposito
corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le
abilitazioni gia' conseguite in base alle vigenti
disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneita'
all'esercizio delle funzioni e' subordinato
all'aggiornamento professionale biennale da effettuare
tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della
riscossione puo' essere revocata con provvedimento
motivato.
794. L'atto di cui al comma 792 non e' suscettibile
di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando e' stato
emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si
intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante
da piu' annualita'. Il debito rimane comunque a carico del
soggetto moroso e potra' essere oggetto di recupero con la
successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che
superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro,
dopo che l'atto di cui al comma 792 e' divenuto titolo
esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e
cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento
con cui si avvisa il debitore che il termine indicato
nell'atto e' scaduto e che, se non si provvede al pagamento
entro trenta giorni, saranno attivate le procedure
cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma
544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero
di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi
giorni e' ridotto a sessanta giorni.
796. In assenza di una apposita disciplina
regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario,
su richiesta del debitore, concede la ripartizione del
pagamento delle somme dovute fino a un massimo di
settantadue rate mensili, a condizione che il debitore
versi in una situazione di temporanea e obiettiva
difficolta' e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate
mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a
dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a
ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque
a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a
settantadue rate mensili.
797. L'ente, con deliberazione adottata a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
puo' ulteriormente regolamentare condizioni e modalita' di
rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata
massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti
di importi superiori a euro 6.000,01.
798. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa
puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore
periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o
per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a
norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta
decadenza ai sensi del comma 800.
799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente
creditore o il soggetto affidatario puo' iscrivere
l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di
mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza
dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le
procedure esecutive gia' avviate alla data di concessione
della rateazione.
800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso
sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di
sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore
decade automaticamente dal beneficio e il debito non puo'
piu' essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e'
immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
801. Le rate mensili nelle quali il pagamento e'
stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun
mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di
dilazione.
802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi
le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli
oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni
dall'esecutivita' dell'atto di cui al comma 792 e fino alla
data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al
tasso di interesse legale che puo' essere maggiorato di non
oltre due punti percentuali dall'ente con apposita
deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti
e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono
posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a
carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme
dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla data di esecutivita' dell'atto di cui al comma 792,
fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento
delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto
termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata « spese di notifica ed
esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti
e correlata all'attivazione di procedure esecutive e
cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per
compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i
diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale
strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella
misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, che individua anche le
tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more
dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento
alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure
e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero
delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012,
nonche' ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del
Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e
del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per
quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite
giudiziarie.
804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si
applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni
previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del
1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 792.
805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo le
procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.
446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali
in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione
obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al
medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono
esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle
entrate degli enti locali e delle societa' da essi
partecipate.
806. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
disposizioni in ordine ai seguenti punti:
a) indicazione di linee guida relative ai controlli
che gli enti devono porre in essere con riferimento al
rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto
affidatario, alla validita', congruenza e persistenza degli
strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal
soggetto medesimo, nonche' alle condizioni di inadempimento
che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei
rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di
cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997;
b) indicazione di obblighi di comunicazione e
pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei
contratti in materia di affidamento in concessione, anche
disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle
proprie entrate, nonche' delle informazioni sintetiche
relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per
ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo
alle misure degli eventuali compensi stabiliti in
percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
c) definizione di criteri relativi all'affidamento
e alle modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento
e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di
concessione, al fine di assicurarne la necessaria
trasparenza e funzionalita', definire livelli
imprescindibili di qualita', anche con riferimento al
rispetto dei diritti dei contribuenti, nonche' linee guida
in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle
effettive riscossioni.
807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo
53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o
nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma
805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale
interamente versato in denaro o tramite polizza
assicurativa o fideiussione bancaria:
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
nelle province e nei comuni con popolazione superiore a
200.000 abitanti;
b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle
funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche
all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali,
nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e
delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento
e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle
funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche
all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali,
nelle province e nei comuni con popolazione superiore a
200.000 abitanti.
808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui
al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare
alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il
proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2024.
809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari
e del pubblico registro automobilistico eseguono le
iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei
pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo
richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata
in esenzione da ogni tributo e diritto.
810. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare
in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato
alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e
iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la
specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti
e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte
le trascrizioni e le iscrizioni.
811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate
rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla
riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali
relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e
svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973.
812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i
provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione
prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del
1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano
ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere
inviate all'Agenzia delle entrate.
813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, l'imposta di registro si applica nella misura
fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta
provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa
di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
814. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73;
e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106.
815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli
agenti della riscossione si intendono applicabili, sin
dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche
alle attivita' svolte in regime di concessione per conto
degli enti locali, il cui ramo d'azienda e' stato
trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della
legge 28 settembre 1998, n. 337", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53, e' il seguente:
«Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante
ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato,
anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli
altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui
all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di
specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di
cui al comma 3-bis, la societa' interessata procede
all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso
esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.».
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
marzo 2010, n. 71) e' il seguente:
«Art. 3 (Deflazione del contenzioso e
razionalizzazione della riscossione). - 3. - Omissis.
I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53,
comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono
aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i
requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo
articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di
onorabilita', professionalita' e di assenza di cause di
incompatibilita', che sono disciplinati graduandoli in
funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o
privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero
degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto,
singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le
funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto
legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'eventuale
sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in
precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto. Gli
amministratori delle societa' ammesse, secondo le
disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di
cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non
possono esercitare le funzioni di amministratore e di
revisore di societa' di riscossione di tributi per un
periodo di dieci anni.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 52, comma 5, lett. b), nn. 1), 2),
3) e 4) e dell'art. 53, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997, n. 298, e' il seguente:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - Omissis.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
Omissis.
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
Omissis.»
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le
attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1°(gradi)
gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio,
non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni
e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
le disposizioni sul codice dell'amministrazione digitale,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n.
112.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 giugno 2019, n. 103, concernente il Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2019,
n. 221.
- Il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre
2000, n. 289, recante il Regolamento relativo all'albo dei
soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione
e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2000, n. 244.
- Il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000,
n. 89, concernente il Regolamento recante norme relative
alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti
abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da
adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 2000, n. 87.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 805, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, v. le note alle premesse.