IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 19, comma 3-bis, comma 3-ter, e comma 3-quater,
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 «Misure urgenti in materia di
crisi d'impresa»;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998,
n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge n.
39/2004;
Visto l'articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello Sviluppo
economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono
stabiliti i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei
commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a
norma rispettivamente dell'art. 8, comma 1, lett. b, e dell'art. 38
del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999;
Visto l'art. 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilita' dei
commissari straordinari;
Visto il decreto n. 60/2013 del 10 aprile 2013 «Regolamento recante
i requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei commissari
giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi dell'articolo 39
comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 270 del 1999»;
Visto il decrto ministeriale 28 luglio 2016 recante «Criteri per la
scelta degli esperti delle procedure di amministrazione
straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270».
Ritenuto opportuno disciplinare il procedimento amministrativo e
individuare i criteri per l'individuazione delle procedure di
amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna
commissario, nonche' specificare i profili normativi non
immediatamente desumibili dall'art. 19, comma 3-bis, comma 3-ter, e
comma 3-quater, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sopra
richiamato;
Decreta:
Art. 1
Procedura e criteri di nomina
1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
individua le societa' e i gruppi in amministrazione straordinaria,
per i quali, ai sensi dell'art. 19 comma 3-bis del decreto-legge 24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 2021, n. 147, Fintecna e' nominata commissario.
2. Il Ministro, nell'ambito delle procedure che presentino le
caratteristiche previste dall'art. 19 comma 3-bis prima richiamato,
procede alla nomina di cui al comma 1 in uno dei seguenti casi:
a. eccessiva durata della procedura avuto riguardo agli
adempimenti necessari per la realizzazione dell'attivo ovvero per i
riparti ai creditori, anche in considerazione della durata media di
altre procedure di amministrazione straordinaria, con esclusione di
quelle avviate ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95;
b. mancata adozione di piani di riparto, senza adeguate
motivazioni, in presenza di un adeguato livello di liquidita'
disponibile;
c. sussistenza di un rapporto tra costi della procedura e riparti
effettuati tale da non consentire un'adeguata soddisfazione del ceto
creditorio;
d. sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione di un
provvedimento di revoca.
In ogni caso la nomina di cui al presente comma potra' essere
disposta in presenza di comprovate esigenze di razionalizzazione,
celerita' e urgenza, ovvero per circostanze straordinarie
riconducibili alla particolarita' della procedura.
3. Fintecna non puo' essere nominata commissario nei seguenti casi:
a) sussistenza di cause di incompatibilita' o conflitto di
interesse in capo a Fintecna;
b) procedure concernenti gruppi di imprese che annoverino anche
societa' in esercizio di impresa;
c) societa' o gruppi per le quali risultino pendenti istanze di
concordato o di conversione in fallimento ovvero per le quali siano
stati trasmessi al Ministero gli atti finali della procedura.