IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo  6,  comma
1,  lettera  c),  che  demanda  a  un  regolamento  ministeriale   la
determinazione dei requisiti di idoneita' attitudinale al servizio di
polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e,  in  particolare,
l'articolo 5, comma 2, che demanda a un regolamento ministeriale,  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  n.  400  del
1988, la determinazione dei requisiti di  idoneita'  attitudinale  al
servizio necessaria per l'accesso alla qualifica iniziale  del  ruolo
degli agenti e assistenti tecnici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei
servizi  di  polizia,  ad  altri  ruoli  dell'Amministrazione   della
pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni   per l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale    al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  recante
«Deleghe   al   Governo   in   materia   di   lavori   usuranti,   di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo  27  febbraio  2017,  n.  43,  recante
«Riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche,  concernente  il
Comitato italiano paralimpico, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazioni»; 
  Visto l'articolo 44 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, recante «Attuazione e riforma delle disposizioni  in  materia  di
enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche'  di  lavoro
sportivo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle  disposizioni
sullo statuto degli impiegati  civili  dello  Stato»,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1985,
n. 782, recante il regolamento di servizio dell'amministrazione della
pubblica sicurezza e, in particolare,  l'articolo  77,  che  ha,  tra
l'altro, previsto la costituzione dei  Gruppi  sportivi  «Polizia  di
Stato-Fiamme Oro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, recante «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi» e, in particolare, l'articolo 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalita'  per  l'assunzione
di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro"»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  marzo  1983,  recante
«Regolamento degli Istituti di istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985,  recante
«Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.  198,
recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, recante
«Nuova  organizzazione  di  livello  dirigenziale  non  generale  del
Dipartimento della pubblica sicurezza»; 
  Visti lo Statuto e il Regolamento dei Gruppi sportivi  «Polizia  di
Stato-Fiamme   Oro»,   adottati   con   decreto   del   Capo    della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza  del  12  gennaio
2017; 
  Visto il decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza del  28  febbraio  2019,  recante  «Modalita'  per
l'impiego nella sezione paralimpica dei Gruppi sportivi  "Polizia  di
Stato-Fiamme Oro" del personale della Polizia di  Stato  inidoneo  al
servizio di  polizia  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che  accede  al  Ruolo
d'onore»; 
  Acquisito il parere delle Organizzazioni  Sindacali  del  personale
della  Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale; 
  Sentiti il Ministro per le  disabilita',  il  Dipartimento  per  lo
sport e il Comitato Italiano Paralimpico; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5711  P-  del
16 giugno 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita'  di  svolgimento
del pubblico concorso per  titoli  per  il  reclutamento  nei  Gruppi
sportivi  «Polizia  di  Stato-Fiamme  Oro»,   di   seguito   «Sezione
paralimpica Fiamme Oro», di atleti tesserati  presso  le  Federazioni
sportive nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, di
seguito C.I.P., i relativi requisiti di partecipazione,  i  requisiti
di idoneita' psicofisica differenti da quelli previsti per gli  altri
ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego  nei  ruoli  della
Polizia di Stato del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva
paralimpica. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. -2. (Omissis) 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. - 4-ter (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1 e 1-bis, del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335 (Ordinamento del personale della Polizia di  Stato  che
          espleta funzioni di polizia): 
                «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1.  L'assunzione  degli
          agenti di polizia avviene mediante  pubblico  concorso  per
          titoli ed esame, al quale possono partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti civili e politici; 
                  b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le  deroghe
          di cui al predetto regolamento; 
                  c)  efficienza  e  idoneita'  fisica,  psichica   e
          attitudinale al servizio di polizia,  secondo  i  requisiti
          stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                  d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado  che  consente   l'iscrizione   ai   corsi   per   il
          conseguimento del diploma universitario; 
                  e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni
          di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
                1-bis. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
          lettera d), per l'accesso ai gruppi  sportivi  «Polizia  di
          Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di
          istruzione secondaria di primo grado. 
                2. - 7. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, commi  2  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337 (Ordinamento del personale della Polizia di  Stato  che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): 
                «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. (Omissis). 
                2. L'idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  dei  candidati  e'   accertata   secondo   quanto
          stabilito con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
                2-bis. (Omissis). 
                3. I vincitori del  concorso  sono  nominati  allievi
          agenti tecnici e sono destinati a frequentare un  corso  di
          formazione a carattere teorico-pratico della durata di  sei
          mesi 
                4. - 8. (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  28  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro): 
                «Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
          indicate dal bando di concorso, i limiti minimo  e  massimo
          di  eta'  per  il  reclutamento  degli  atleti  dei  gruppi
          sportivi delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  sono   fissati,   rispettivamente,   in
          diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato  ai
          sensi del presente articolo non puo'  essere  impiegato  in
          attivita' operative fino  al  compimento  del  diciottesimo
          anno di eta'.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione  e  riforma
          delle   disposizioni   in   materia   di   enti    sportivi
          professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di   lavoro
          sportivo): 
                «Art.  44  (Tesseramento  e  reclutamento  di  atleti
          paralimpici da parte dei gruppi sportivi della  Polizia  di
          Stato-Fiamme Oro). -  1.  I  gruppi  sportivi  «Polizia  di
          Stato-Fiamme Oro»,  di  seguito  denominati  «Fiamme  Oro»,
          tesserano   gli   atleti   paralimpici,   inserendoli    in
          un'apposita  Sezione  paralimpica  composta  anche  da  non
          appartenenti alla Polizia di  Stato.  La  Sezione  cura  lo
          sviluppo tecnico agonistico delle attivita' sportive  degli
          atleti disabili, con particolare  riferimento  agli  atleti
          riconosciuti di interesse nazionale. 
                2. Le modalita'  gestionali  ed  organizzative  della
          Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo
          della  polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza. 
                3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite  del  5  per
          cento dell'organico del medesimo  gruppo  sportivo,  atleti
          tesserati  nel  Comitato  Italiano  Paralimpico  attraverso
          pubblico concorso per titoli i cui  requisiti  e  modalita'
          sono stabiliti con decreto  del  Ministro  dell'interno  da
          adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore
          del  presente  decreto.  Il   reclutamento   degli   atleti
          paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti  dalla
          normativa vigente. 
                4.  Con   lo   stesso   regolamento   sono   altresi'
          disciplinati i requisititi di idoneita'  psicofisica  degli
          atleti paralimpici, differenti da quelli previsti  per  gli
          altri ruoli della Polizia di Stato,  nonche'  il  reimpiego
          nei ruoli della Polizia di Stato  del  personale  non  piu'
          idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei  limiti  dei
          posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
          facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
                5. Gli atleti reclutati ai sensi  del  comma  3  sono
          inseriti nella  Sezione  paralimpica  di  cui  al  comma  1
          istituita,    nell'ambito    dei    ruoli     tecnici     e
          tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo  3,  comma  11,
          del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
                6. Agli atleti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          riconosciute le medesime qualifiche, pari  progressione  di
          carriera  ed  uguale  trattamento  economico,  giuridico  e
          previdenziale del personale appartenente al ruolo  iniziale
          del Gruppo sportivo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  77  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  ottobre  1985,  n.   782
          (Approvazione     del     regolamento      di      servizio
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
                «Art. 77 (Attivita'  sportiva).  -  L'Amministrazione
          della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio  della
          pratica sportiva del personale  in  servizio,  al  fine  di
          consentire la preparazione e il ritempramento  psico-fisico
          necessario   per    lo    svolgimento    delle    attivita'
          istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e
          attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono
          la denominazione «Polizia di Stato-Fiamme  Oro»,  partecipa
          alle   attivita'   agonistiche   locali,    nazionali    ed
          internazionali. 
                Ai suindicati fini, l'Amministrazione della  pubblica
          sicurezza stipula appositi accordi  o  convenzioni  con  il
          Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula  di
          nuovo accordo o convenzione vige  quello  stipulato  il  12
          agosto 1954. 
                L'Amministrazione,  salvo  particolari  esigenze   di
          servizio, consente, inoltre, che propri atleti  partecipino
          alle  preparazioni  individuali  o  collettive  organizzate
          dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze  armate,
          in  vista  della  partecipazione   a   gare   nazionali   o
          internazionali ufficiali. 
                Gli appartenenti alla  Polizia  di  Stato  che  hanno
          svolto attivita' agonistica possono essere  utilizzati  per
          l'addestramento del personale. 
                Ai fini del coordinamento dell'attivita'  dei  gruppi
          sportivi, e' istituito nell'ambito della direzione centrale
          per gli affari generali  del  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza un apposito ufficio al quale e' preposto un primo
          dirigente della Polizia di Stato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi): 
                «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze).  -  1.
          Nei pubblici concorsi, le  riserve  di  posti,  di  cui  al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
                2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
                3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
                  1)  riserva  di  posti  a  favore  di  coloro   che
          appartengono alle categorie di  cui  alla  legge  2  aprile
          1968, n. 482, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o  categorie  nella  percentuale  del
          15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
          vincitori del concorso; 
                  2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma
          65, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  a  favore  dei
          militari  in  ferma  di  leva  prolungata  e  di  volontari
          specializzati  delle  tre  Forze  armate  congedati   senza
          demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
          limite del 20 per cento delle  vacanze  annuali  dei  posti
          messi a concorso; 
                  3) riserva del 2 per cento dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
                4.  Le  categorie  di  cittadini  che  nei   pubblici
          concorsi hanno preferenza a parita' di merito e  a  parita'
          di titoli sono appresso elencate. A  parita'  di  merito  i
          titoli di preferenza sono: 
                  1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
                  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
                  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
                  4) i mutilati ed invalidi per servizio nel  settore
          pubblico e privato; 
                  5) gli orfani di guerra; 
                  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
                  7) gli orfani dei caduti per servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                  8) i feriti in combattimento; 
                  9) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
                  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
          ex combattenti; 
                  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
          di guerra; 
                  12) i figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato; 
                  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
                  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
                  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
                  16) coloro che abbiano prestato  servizio  militare
          come combattenti; 
                  17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
                  18) i coniugati e i non coniugati con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
                  19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
                  20) militari volontari delle Forze armate congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
                  20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto  rapporti
          di lavoro sportivo con i gruppi  sportivi  militari  e  dei
          corpi civili dello Stato. 
                5. A parita' di merito e di titoli la  preferenza  e'
          determinata: 
                  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
                  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
                  c) dalla maggiore eta'.».