IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma
1, lettera c), che demanda a un regolamento ministeriale la
determinazione dei requisiti di idoneita' attitudinale al servizio di
polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare,
l'articolo 5, comma 2, che demanda a un regolamento ministeriale, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, la determinazione dei requisiti di idoneita' attitudinale al
servizio necessaria per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
degli agenti e assistenti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei
servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
«Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante
«Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il
Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazioni»;
Visto l'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, recante «Attuazione e riforma delle disposizioni in materia di
enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato», approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n. 782, recante il regolamento di servizio dell'amministrazione della
pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 77, che ha, tra
l'altro, previsto la costituzione dei Gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per l'assunzione
di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro"»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante
«Regolamento degli Istituti di istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante
«Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, recante
«Nuova organizzazione di livello dirigenziale non generale del
Dipartimento della pubblica sicurezza»;
Visti lo Statuto e il Regolamento dei Gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro», adottati con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 gennaio
2017;
Visto il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante «Modalita' per
l'impiego nella sezione paralimpica dei Gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme Oro" del personale della Polizia di Stato inidoneo al
servizio di polizia ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al Ruolo
d'onore»;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
Sentiti il Ministro per le disabilita', il Dipartimento per lo
sport e il Comitato Italiano Paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5711 P- del
16 giugno 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento
del pubblico concorso per titoli per il reclutamento nei Gruppi
sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito «Sezione
paralimpica Fiamme Oro», di atleti tesserati presso le Federazioni
sportive nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, di
seguito C.I.P., i relativi requisiti di partecipazione, i requisiti
di idoneita' psicofisica differenti da quelli previsti per gli altri
ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego nei ruoli della
Polizia di Stato del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva
paralimpica.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. -2. (Omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1 e 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per
titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1,
lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
2. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica):
«Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. (Omissis).
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2-bis. (Omissis).
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei
mesi
4. - 8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
«Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo
di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in
diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai
sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in
attivita' operative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione e riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo):
«Art. 44 (Tesseramento e reclutamento di atleti
paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di
Stato-Fiamme Oro). - 1. I gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro»,
tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in
un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non
appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo
sviluppo tecnico agonistico delle attivita' sportive degli
atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti
riconosciuti di interesse nazionale.
2. Le modalita' gestionali ed organizzative della
Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per
cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti
tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso
pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita'
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto. Il reclutamento degli atleti
paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla
normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresi'
disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica degli
atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli
altri ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego
nei ruoli della Polizia di Stato del personale non piu'
idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei
posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono
inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1
istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e
tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
6. Agli atleti di cui al presente articolo sono
riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di
carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale
del Gruppo sportivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
(Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 77 (Attivita' sportiva). - L'Amministrazione
della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della
pratica sportiva del personale in servizio, al fine di
consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico
necessario per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e
attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono
la denominazione «Polizia di Stato-Fiamme Oro», partecipa
alle attivita' agonistiche locali, nazionali ed
internazionali.
Ai suindicati fini, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di
nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12
agosto 1954.
L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di
servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino
alle preparazioni individuali o collettive organizzate
dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate,
in vista della partecipazione a gare nazionali o
internazionali ufficiali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno
svolto attivita' agonistica possono essere utilizzati per
l'addestramento del personale.
Ai fini del coordinamento dell'attivita' dei gruppi
sportivi, e' istituito nell'ambito della direzione centrale
per gli affari generali del Dipartimento della pubblica
sicurezza un apposito ufficio al quale e' preposto un primo
dirigente della Polizia di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1.
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei
militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti
messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti
di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».