IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera c), che demanda a un regolamento ministeriale la determinazione dei requisiti di idoneita' attitudinale al servizio di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che demanda a un regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la determinazione dei requisiti di idoneita' attitudinale al servizio necessaria per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazioni»; Visto l'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 77, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e, in particolare, l'articolo 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro"»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante «Regolamento degli Istituti di istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante «Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, recante «Nuova organizzazione di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della pubblica sicurezza»; Visti lo Statuto e il Regolamento dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», adottati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 gennaio 2017; Visto il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante «Modalita' per l'impiego nella sezione paralimpica dei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio di polizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al Ruolo d'onore»; Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Sentiti il Ministro per le disabilita', il Dipartimento per lo sport e il Comitato Italiano Paralimpico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5711 P- del 16 giugno 2022; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del pubblico concorso per titoli per il reclutamento nei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito «Sezione paralimpica Fiamme Oro», di atleti tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, di seguito C.I.P., i relativi requisiti di partecipazione, i requisiti di idoneita' psicofisica differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. -2. (Omissis) 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-ter (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. (Omissis). 2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2-bis. (Omissis). 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi 4. - 8. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro): «Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.». - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo): «Art. 44 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro). - 1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attivita' sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale. 2. Le modalita' gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. 4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.». - Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 77 (Attivita' sportiva). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono la denominazione «Polizia di Stato-Fiamme Oro», partecipa alle attivita' agonistiche locali, nazionali ed internazionali. Ai suindicati fini, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12 agosto 1954. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali. Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto attivita' agonistica possono essere utilizzati per l'addestramento del personale. Ai fini del coordinamento dell'attivita' dei gruppi sportivi, e' istituito nell'ambito della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito ufficio al quale e' preposto un primo dirigente della Polizia di Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi): «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.».