IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022, con
cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei
territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei
bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le
peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e
Veneto;
Considerato che gran parte del territorio nazionale e' interessato
da un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale scarsita'
di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi tre anni, che
ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e
delle conseguenti riserve idriche, nonche' della capacita' di
ricarica delle falde piu' superficiali, i cui effetti risultano
amplificati anche a causa di diffuse criticita' strutturali degli
impianti e della rete di distribuzione idrica;
Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccita' sta
provocando una situazione di grave deficit idrico in progressiva
estensione, a partire dai bacini distrettuali del Po e delle Alpi
orientali, per i quali e' gia' stata dichiarata la condizione di
severita' idrica elevata, e, in particolare, al territorio delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e
Veneto;
Considerato, altresi', che nei territori delle sopraindicate
regioni si e' reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di
mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in
maniera efficace, gli effetti della crisi idrica in atto anche in
considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno
incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per
uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative
modificazioni del quadro meteo-climatico per la corrente stagione
estiva;
Ritenuto, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della
stagione estiva in alcune zone delle regioni sopra indicate possano
determinare un ulteriore aggravamento del quadro generale delle
esigenze idropotabili e che le esigenze stagionali dei settori
agricolo e zootecnico possano contribuire ad aggravare la situazione
di deficit idrico in atto;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare prime misure urgenti
allo scopo di scongiurare, nell'immediato, l'interruzione del
servizio idrico, anche integrando le misure di tal genere
eventualmente attivate in taluni contesti territoriali con ulteriori
dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva
riduzione della disponibilita' di risorsa idrica connessa con
l'evoluzione stagionale, l'incremento della popolazione direttamente
esposta e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalita';
Acquisita l'intesa della regioni interessate;
Dispone
Art. 1
Nomina commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione
della crisi idrica e piano degli interventi
1. Al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico in atto
di cui in premessa, i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto sono nominati
commissari delegati per la realizzazione degli interventi urgenti
finalizzati alla gestione della crisi idrica, ciascuno per il proprio
ambito territoriale.
2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente
provvedimento, i commissari delegati di cui al comma 1, che operano a
titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici
regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti
attuatori, ivi comprese societa' in house o partecipate dagli enti
territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, i commissari delegati
predispongono entro sette giorni dalla data di adozione del presente
provvedimento, sulla base dei fabbisogni trasmessi nella fase
istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza, e nel
limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, un piano degli
interventi e delle misure piu' urgenti delle fattispecie di cui
all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1
del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza e senza indugio
per contrastare il contesto di criticita', da sottoporre alla
preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione
civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi,
realizzati anche con procedure di somma urgenza, fatti salvi gli
obblighi previsti a carico dei gestori del servizio integrato in
virtu' delle concessioni e dei contratti in essere, volti:
a) a garantire l'approvvigionamento idropotabile della
popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di
distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti,
provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio,
al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle
componenti e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile;
b) a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a
garantirne la piena funzionalita', anche attraverso la realizzazione
di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica
delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di
pompaggio supplementari, anche per uso irriguo prioritariamente
connessi al rilascio di risorsa idropotabile o per le esigenze del
settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di
nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le
reti idriche esistenti, di risagomatura dell'alveo per convogliare
l'acqua verso le prese, di rifacimento e/o approfondimento
captazioni, nonche' di impianti temporanei per il trattamento e
recupero dell'acqua.
4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura,
ove compatibile con la specifica tipologia, il comune, la localita',
le coordinate geografiche, la descrizione tecnica con la data di
inizio e relativa durata, l'indicazione dell'oggetto della
criticita', nonche' l'indicazione della stima di costo. Ove previsto
dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto
disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano
anche successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel
termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima
dell'autorizzazione del commissario delegato al soggetto attuatore ai
fini della realizzazione dello specifico intervento.
5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di
cui all'art. 3, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro
30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei
ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla
pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 3, comma 4, del presente
provvedimento.
6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle
rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo,
rispetto a quella per cui sono state stanziate, fatte salve le
finalita' e le ragioni di urgenza, comunque in tempi congrui con
quelli di durata dello stato di emergenza, previa rimodulazione del
piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta
di ciascun commissario delegato che attesti altresi' la non
sussistenza di ulteriori necessita' per la tipologia di misura
originaria.
7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo la
tempistica ivi prevista.
8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della
sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza. Su
richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, ciascun
commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il
pronto avvio degli interventi.
9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui
alla presente ordinanza, i commissari delegati, anche avvalendosi dei
soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.