IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022, con
cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre  2022,  lo  stato  di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto  nei
territori delle regioni  e  delle  province  autonome  ricadenti  nei
bacini distrettuali del Po e delle Alpi  orientali,  nonche'  per  le
peculiari  condizioni  ed  esigenze  rilevate  nel  territorio  delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto; 
  Considerato che gran parte del territorio nazionale e'  interessato
da un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale  scarsita'
di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi tre anni,  che
ha determinato una rilevante riduzione dei  deflussi  superficiali  e
delle  conseguenti  riserve  idriche,  nonche'  della  capacita'   di
ricarica delle falde  piu'  superficiali,  i  cui  effetti  risultano
amplificati anche a causa di  diffuse  criticita'  strutturali  degli
impianti e della rete di distribuzione idrica; 
  Considerato, quindi, che tale prolungato periodo  di  siccita'  sta
provocando una situazione di  grave  deficit  idrico  in  progressiva
estensione, a partire dai bacini distrettuali del  Po  e  delle  Alpi
orientali, per i quali e' gia'  stata  dichiarata  la  condizione  di
severita' idrica elevata, e,  in  particolare,  al  territorio  delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto; 
  Considerato,  altresi',  che  nei  territori  delle   sopraindicate
regioni si e' reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di
mitigazione del  rischio  che,  tuttavia,  non  hanno  contenuto,  in
maniera efficace, gli effetti della crisi idrica  in  atto  anche  in
considerazione  delle  elevate   temperature   rilevate   che   hanno
incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per
uso irriguo e che non sono  prevedibili,  allo  stato,  significative
modificazioni del quadro meteo-climatico  per  la  corrente  stagione
estiva; 
  Ritenuto,  inoltre,  che  i  rilevanti  afflussi  turistici   della
stagione estiva in alcune zone delle regioni sopra  indicate  possano
determinare un  ulteriore  aggravamento  del  quadro  generale  delle
esigenze idropotabili  e  che  le  esigenze  stagionali  dei  settori
agricolo e zootecnico possano contribuire ad aggravare la  situazione
di deficit idrico in atto; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare prime misure  urgenti
allo  scopo  di  scongiurare,  nell'immediato,   l'interruzione   del
servizio  idrico,  anche  integrando  le   misure   di   tal   genere
eventualmente attivate in taluni contesti territoriali con  ulteriori
dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla  progressiva
riduzione  della  disponibilita'  di  risorsa  idrica  connessa   con
l'evoluzione stagionale, l'incremento della popolazione  direttamente
esposta e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalita'; 
  Acquisita l'intesa della regioni interessate; 
 
                               Dispone 
 
                               Art. 1 
 
Nomina commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione
  della crisi idrica e piano degli interventi 
 
  1. Al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico in  atto
di cui  in  premessa,  i  presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e  Veneto  sono  nominati
commissari delegati per la  realizzazione  degli  interventi  urgenti
finalizzati alla gestione della crisi idrica, ciascuno per il proprio
ambito territoriale. 
  2.  Per  l'espletamento  degli  interventi  di  cui   al   presente
provvedimento, i commissari delegati di cui al comma 1, che operano a
titolo gratuito, possono avvalersi delle  strutture  e  degli  uffici
regionali, provinciali e comunali, oltre  che  delle  amministrazioni
centrali e periferiche  dello  Stato,  nonche'  individuare  soggetti
attuatori, ivi comprese societa' in house o  partecipate  dagli  enti
territoriali interessati,  che  agiscono  sulla  base  di  specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  i  commissari  delegati
predispongono entro sette giorni dalla data di adozione del  presente
provvedimento,  sulla  base  dei  fabbisogni  trasmessi  nella   fase
istruttoria della deliberazione  dello  stato  di  emergenza,  e  nel
limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3,  un  piano  degli
interventi e delle misure  piu'  urgenti  delle  fattispecie  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto  legislativo  n.  1
del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza  e  senza  indugio
per  contrastare  il  contesto  di  criticita',  da  sottoporre  alla
preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli  interventi,
realizzati anche con procedure di  somma  urgenza,  fatti  salvi  gli
obblighi previsti a carico dei  gestori  del  servizio  integrato  in
virtu' delle concessioni e dei contratti in essere, volti: 
    a)   a   garantire   l'approvvigionamento   idropotabile    della
popolazione,  anche   mediante   la   realizzazione   di   punti   di
distribuzione della risorsa  idrica  alimentati  mediante  autobotti,
provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il  noleggio,
al potenziamento  del  parco  mezzi  e  delle  apparecchiature  delle
componenti  e  strutture  operative  del  Servizio  nazionale   della
protezione civile; 
    b) a scongiurare l'interruzione del servizio  idropotabile  ed  a
garantirne la piena funzionalita', anche attraverso la  realizzazione
di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di  ricarica
delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di  impianti  di
pompaggio  supplementari,  anche  per  uso  irriguo  prioritariamente
connessi al rilascio di risorsa idropotabile o per  le  esigenze  del
settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di  realizzazione  di
nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti,  di  interconnessioni  tra  le
reti idriche esistenti, di risagomatura  dell'alveo  per  convogliare
l'acqua  verso  le  prese,   di   rifacimento   e/o   approfondimento
captazioni, nonche' di  impianti  temporanei  per  il  trattamento  e
recupero dell'acqua. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna  misura,
ove compatibile con la specifica tipologia, il comune, la  localita',
le coordinate geografiche, la descrizione  tecnica  con  la  data  di
inizio  e   relativa   durata,   l'indicazione   dell'oggetto   della
criticita', nonche' l'indicazione della stima di costo. Ove  previsto
dalle vigenti disposizioni in materia, anche in  relazione  a  quanto
disposto dall'art. 41  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel  piano
anche  successivamente  all'approvazione  del  medesimo  purche'  nel
termine  di  quindici  giorni  dall'approvazione  e  comunque   prima
dell'autorizzazione del commissario delegato al soggetto attuatore ai
fini della realizzazione dello specifico intervento. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 3,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1.
Il  piano  rimodulato  deve   essere   sottoposto   alla   preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile  entro
30 giorni  dalla  pubblicazione  della  delibera  del  Consiglio  dei
ministri  di  stanziamento  di  ulteriori   risorse,   ovvero   dalla
pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 3, comma 4, del presente
provvedimento. 
  6. Eventuali somme residue o non  programmate,  rispetto  a  quelle
rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto  previsto  dal  medesimo  articolo,
rispetto a quella per  cui  sono  state  stanziate,  fatte  salve  le
finalita' e le ragioni di urgenza,  comunque  in  tempi  congrui  con
quelli di durata dello stato di emergenza, previa  rimodulazione  del
piano degli interventi da sottoporre all'approvazione  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta
di  ciascun  commissario  delegato  che  attesti  altresi'   la   non
sussistenza di  ulteriori  necessita'  per  la  tipologia  di  misura
originaria. 
  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo la
tempistica ivi prevista. 
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante  presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con lo  stato  di  emergenza.  Su
richiesta motivata dei soggetti attuatori degli  interventi,  ciascun
commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il
pronto avvio degli interventi. 
  9. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  10. Al fine di garantire l'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, i commissari delegati, anche avvalendosi dei
soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per  la  realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del
verbale di immissione del  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.