IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A (punto 27);
Vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita'
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di
assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
Vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che
attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale
concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva
96/34/CE;
Vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della
parita' di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano
un'attivita' autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del
Consiglio;
Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta';
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita, e, in particolare, l'articolo 4, comma 24, lettera a);
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, e, in particolare, l'articolo
1, comma 354;
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024, e, in particolare, l'articolo
1, comma 134;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
13 febbraio 2013, recante l'introduzione, in via sperimentale per gli
anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo
del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per
favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e
delle finanze, della giustizia, per le disabilita', e per la pubblica
amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto reca disposizioni finalizzate a migliorare
la conciliazione tra attivita' lavorativa e vita privata per i
genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la
condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e donne e la
parita' di genere in ambito lavorativo e familiare.
2. Nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla
genitorialita' e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri
istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente
specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
- Si riporta il testo dell'art. 76 Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 1 e del punto 27 dell'Allegato A
della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020), pubblicata nella GU Serie Generale n. 97 del
23-04-2021, cosi' recita:
Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- «27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa
all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare
per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la
direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento:
2 agosto 2022).».
- La direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio
tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. del
12.07.2019, n. L 188.
- La direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo
2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di
congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP
e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, e' pubblicata nella
G.U.U.E. del 18 marzo 2010, n. L68.
- La direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del
principio della parita' di trattamento fra gli uomini e le
donne che esercitano un'attivita' autonoma e che abroga la
direttiva 86/613/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella
GUUE del 15 luglio 2010, n. L180.
- La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del
principio delle pari opportunita' e della parita' di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego, e' pubblicata nella GUUE del 26 luglio 2006, n.
L204.
- Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e'
pubblicato nella GU del 30.4.2004, n. L 166.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate, e' pubblicata nella GU
Serie Generale n. 39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n.
30.
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta', e' pubblicata nella GU Serie
Generale n. 60 del 13-03-2000).
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e'
pubblicato nella GU Serie Generale n. 96 del 26-04-2001 -
Suppl. Ordinario n. 93).
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31-5-2006 -
Suppl. Ordinario n. 133.
- La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita, e, in particolare, l'art. 4, comma
24, lettera a) e' pubblicata nella GU Serie Generale n. 153
del 03-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 136.
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e'
pubblicato nella GU Serie Generale n. 144 del 24-06-2015 -
Suppl. Ordinario n. 34.
- La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e, in
particolare, l'art. 1, comma 354, e' pubblicata nella GU
Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n.
57).
- La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato e' pubblicata nella GU Serie
Generale n. 135 del 13-06-2017.
- La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e, in
particolare, l'art. 1, comma 134, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.