IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106»,
ed in particolare l'art. 15, comma 4, il quale prevede che le imprese
sociali siano sottoposte almeno una volta l'anno ad attivita'
ispettiva e assoggettate, con esclusione di quelle costituite in
forma cooperativa, al pagamento del relativo contributo, demandando
ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
la definizione di contenuti e forme dell'attivita' ispettiva nonche'
la determinazione del contributo volto al suo finanziamento;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n.
100, adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto legislativo
n. 112 del 2017, e in particolare l'art. 23, che disciplina le
modalita' di applicazione del contributo per l'attivita' ispettiva da
porre a carico delle imprese sociali e l'importo dello stesso;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale il sistema del versamento
unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti
possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e con i ministri
competenti per settore;
Rilevata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a
carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei
sistemi di pagamento, l'esigenza di ampliare le tipologie di entrate
che possono essere versate con modello «F24», anche in via
telematica, e di disporre a tal fine che le modalita' di versamento
previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, siano
applicabili anche ai pagamenti dei contributi per l'attivita'
ispettiva posti a carico delle imprese sociali non costituite in
forma cooperativa, nonche' dei relativi accessori e interessi;
Decreta:
Art. 1
Estensione delle modalita' di versamento unitario previste dall'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai contributi per
l'attivita' ispettiva di spettanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
1. I contributi per l'attivita' ispettiva posti a carico delle
imprese sociali, non costituite in forma cooperativa, di spettanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art.
15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e all'art.
23, comma 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 29 marzo 2022, nonche' i relativi accessori e interessi, sono
versati con le modalita' previste dall'art. 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.