IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016  n.  106»,
ed in particolare l'art. 15, comma 4, il quale prevede che le imprese
sociali  siano  sottoposte  almeno  una  volta  l'anno  ad  attivita'
ispettiva e assoggettate, con  esclusione  di  quelle  costituite  in
forma cooperativa, al pagamento del relativo  contributo,  demandando
ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
la definizione di contenuti e forme dell'attivita' ispettiva  nonche'
la determinazione del contributo volto al suo finanziamento; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n.
100, adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto  legislativo
n. 112 del 2017, e  in  particolare  l'art.  23,  che  disciplina  le
modalita' di applicazione del contributo per l'attivita' ispettiva da
porre a carico delle imprese sociali e l'importo dello stesso; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale  il  sistema  del  versamento
unitario e la compensazione delle imposte  e  dei  contributi  dovuti
possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  e  con   i   ministri
competenti per settore; 
  Rilevata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a
carico  dei  contribuenti  e  di  complessiva  razionalizzazione  dei
sistemi di pagamento, l'esigenza di ampliare le tipologie di  entrate
che  possono  essere  versate  con  modello  «F24»,  anche   in   via
telematica, e di disporre a tal fine che le modalita'  di  versamento
previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,  siano
applicabili  anche  ai  pagamenti  dei  contributi  per   l'attivita'
ispettiva posti a carico delle  imprese  sociali  non  costituite  in
forma cooperativa, nonche' dei relativi accessori e interessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Estensione delle modalita' di versamento unitario previste  dall'art.
  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai contributi per
  l'attivita' ispettiva di spettanza del Ministero del lavoro e delle
  politiche sociali 
 
  1. I contributi per l'attivita'  ispettiva  posti  a  carico  delle
imprese sociali, non costituite in forma  cooperativa,  di  spettanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  cui  all'art.
15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e all'art.
23, comma 5 del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 29 marzo 2022, nonche' i relativi accessori e interessi, sono
versati  con  le  modalita'  previste  dall'art.  17,   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.