IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA d'intesa con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attribuisce al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti per l'ambiente; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, a norma del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e l'art. 3 del medesimo decreto-legge, in cui sono previste disposizioni transitorie concernenti il «Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ed in particolare la parte IV, titolo III, recante la «Gestione di particolari categorie di rifiuti»; Visto l'art. 227, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che indica i rifiuti elettrici ed elettronici tra le tipologie di rifiuti per le quali restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie; Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che sostituisce le precedenti direttive 2022/96/UE e 2003/108/UE, da ultimo modificata dalla direttiva 2018/849/UE del Parlamento e del Consiglio, che modifica, tra le altre, la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 118/2020, a seguito del recepimento della direttiva 2018/849/UE; Visto in particolare l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, «sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)»; Visto il regolamento 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento 461/2001/CE e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE; Considerato che il richiamato regolamento europeo, EMAS, che, costituisce strumento importante del piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», ed e' volto a ottimizzare i processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo piu' efficiente le risorse e dunque un viatico efficace per stabilire un concreto modello di economia circolare; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2021, n. 464, recante l'atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2022 e il triennio 2022-2024, aggiornato in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Ritenuto opportuno, al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, stabilire misure atte ad incentivare le imprese, che effettuano operazioni di trattamento dei RAEE, ad avviare i procedimenti preordinati al rilascio della certificazione EMAS; Ritenuta la necessita' di demandare a un ente strumentale dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo; Vista la convenzione del 25 marzo 2021, sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021; Considerato che nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, il Ministero individua le misure di cui all'art. 18, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze, espressa con nota protocollo n. 3328; Acquisita l'intesa del Ministero della salute, espressa con nota protocollo n. 2196; Acquisita l'intesa del Ministero dello sviluppo economico, espressa con nota protocollo n. 6664; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita' di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 49 del 2014, definendo le misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).