IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'art. 64-ter con cui e' stato istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 64-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi del quale la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio; Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto al comma 7 del citato art. 64-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno, la disciplina delle caratteristiche tecniche, dell'architettura generale, dei requisiti di sicurezza, delle modalita' di acquisizione delle deleghe e di funzionamento del SGD, nonche' l'individuazione delle modalita' di adesione al sistema medesimo, le tipologie di dati oggetto del trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e procedure per assicurare il rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dott. Vittorio Colao e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e' stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e' stata conferita la delega di funzioni; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con nota del 18 novembre 2021; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 74 del 24 febbraio 2022; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 febbraio 2022; Acquisito il concerto del Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; b) «classe di servizio delegabile»: il raggruppamento di servizi erogati dal medesimo Service provider aderente al sistema che puo' essere oggetto di una delega digitale; c) «dato specifico»: il dato richiesto da una specifica classe di servizio in fase di creazione di una delega digitale. Tale dato e' valorizzato dal delegante al momento della creazione di una delega semplice ed e' funzionale all'erogazione di uno o piu' servizi delegabili afferenti ad una classe di servizio specificata; d) «delega digitale»: l'attributo gestito dal SGD, attestante il possesso e la validita' di poteri di rappresentanza in capo al soggetto delegato e autorizzato a fruire dei servizi oggetto della delega, per conto del soggetto rappresentato; e) «delega generale»: la delega digitale richiesta da un soggetto nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ovvero dall'esercente la responsabilita' genitoriale, per la cui creazione e' necessaria la verifica delle predette qualita' mediante l'interoperabilita' con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del CAD, le altre basi dati nazionali eventualmente disponibili ovvero mediante esibizione della documentazione attestante le qualita'. Tale delega ha per oggetto una o piu' classi di servizio censite nel SGD alla data di creazione della delega ovvero i singoli servizi erogati dai Service provider aderenti al sistema delegabili in virtu' del provvedimento di nomina o della qualita' del delegato e in conformita' ai poteri a questo attribuiti; f) «delega semplice»: delega digitale conferita dal delegante e per la cui creazione e' necessaria l'identificazione del delegante e del delegato. Tale delega puo' avere per oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, una o piu' classi di servizio censite nel SGD alla data di creazione della delega ovvero i singoli servizi erogati dai Service provider aderenti al sistema; g) «delegante»: la persona fisica o giuridica che conferisce una delega digitale a un terzo soggetto per usufruire di una o piu' classi di servizio, selezionate tra quelle configurate nel SGD, ovvero di un singolo servizio erogato dai Service provider aderenti al sistema. Il potere di delega delle persone giuridiche viene esercitato attraverso le persone fisiche che ne hanno la rappresentanza; h) «delegato»: il soggetto, titolare di identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, designato mediante delega digitale a richiedere, in nome e per conto del delegante, l'erogazione dei servizi erogati dai Service provider aderenti al SGD e oggetto della delega; i) «Dipartimento»: la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; j) «Service provider»: il soggetto pubblico o privato che, avendo aderito al SGD, offre servizi on-line e a sportello fruibili anche tramite soggetti terzi muniti di delega digitale; k) «GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); l) «gestore»: il soggetto che, ai sensi dell'art. 64-ter, comma 5, del CAD, cura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del SGD, nonche' l'erogazione del relativo servizio; m) «Identity provider (IdP)»: il soggetto che effettua l'autenticazione del delegato e, ove previsto, del delegante e del soggetto di cui all'art. 8, commi 5 e 7, tramite la sua identita' digitale e ne raccoglie il consenso all'invio dei dati identificativi al Service provider; n) «indirizzo di contatto»: l'indirizzo e-mail, il domicilio digitale ovvero un recapito telefonico mobile verificati dal gestore mediante una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3; o) «operatore di backoffice»: il soggetto incaricato dal gestore di verificare, nei casi previsti, la documentazione trasmessa al SGD e di creare, conseguentemente, la relativa delega digitale ovvero di gestire la richiesta di annullamento della delega generale; p) «operatore di sportello»: il soggetto incaricato da uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD di gestire a sportello, su richiesta di un delegante o di un delegato, l'intero ciclo di vita delle deleghe digitali ovvero di gestire la richiesta di annullamento della delega generale; q) «portale»: l'interfaccia web del SGD che consente la gestione dell'intero ciclo di vita delle deleghe digitali; r) «regole tecniche»: le regole tecniche sul funzionamento del SGD; s) «servizi»: i servizi resi disponibili ai soggetti delegati dai Service provider aderenti al SGD attraverso la rete e presso i propri sportelli; t) «servizio delegabile»: il servizio on-line o a sportello che puo' essere fruito anche mediante delega digitale; u) «sistema o SGD»: il Sistema di gestione delle deleghe di cui all'art. 64-ter, del CAD; v) «soggetto aggregatore»: il soggetto pubblico o privato che, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di identita' digitale e di attributi qualificati, offre la possibilita' di rendere accessibili, tramite l'identita' digitale e gli attributi qualificati, i servizi dei Service provider aggregati; w) «utenti del sistema»: i soggetti che accedono al SGD ai sensi delle precedenti lettere g), h), o), p) ovvero ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7; x) «ID ANPR»: codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR utilizzato al fine di garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del CAD.