IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»,  e,  in  particolare,  l'art.
64-ter con cui e' stato istituito  il  Sistema  di  gestione  deleghe
(SGD), affidato alla responsabilita' della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale; 
  Visto, in particolare, il  comma  5  del  citato  art.  64-ter  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ai  sensi  del  quale  la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale,  si  avvale
dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.a.   per   la
realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del
servizio; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto  disposto  al
comma 7 del citato art. 64-ter del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82,  che  rinvia  a  un  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottarsi  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno,   la   disciplina   delle   caratteristiche   tecniche,
dell'architettura  generale,  dei  requisiti  di   sicurezza,   delle
modalita' di acquisizione delle deleghe e di funzionamento  del  SGD,
nonche' l'individuazione  delle  modalita'  di  adesione  al  sistema
medesimo, le tipologie di dati oggetto del trattamento, le  categorie
di  interessati  e,  in  generale,  le  modalita'  e  procedure   per
assicurare il rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione  dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
febbraio 2021 con il quale il dott. Vittorio Colao e' stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
13 febbraio 2021 con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  dott.
Vittorio  Colao  e'  stato  conferito  l'incarico  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
15 marzo 2021 con  il  quale  al  Ministro  senza  portafoglio  dott.
Vittorio Colao e' stata conferita la delega di funzioni; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con nota
del 18 novembre 2021; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 74 del 24 febbraio 2022; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 febbraio 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    b) «classe di servizio delegabile»: il raggruppamento di  servizi
erogati dal medesimo Service provider aderente al  sistema  che  puo'
essere oggetto di una delega digitale; 
    c) «dato specifico»: il dato richiesto da una specifica classe di
servizio in fase di creazione di una delega digitale.  Tale  dato  e'
valorizzato dal delegante al momento della creazione  di  una  delega
semplice ed e'  funzionale  all'erogazione  di  uno  o  piu'  servizi
delegabili afferenti ad una classe di servizio specificata; 
    d) «delega digitale»: l'attributo gestito dal SGD, attestante  il
possesso e la validita'  di  poteri  di  rappresentanza  in  capo  al
soggetto delegato e autorizzato a fruire dei  servizi  oggetto  della
delega, per conto del soggetto rappresentato; 
    e) «delega generale»: la delega digitale richiesta da un soggetto
nominato  tutore,  curatore  o  amministratore  di  sostegno   ovvero
dall'esercente la responsabilita' genitoriale, per la  cui  creazione
e'  necessaria  la  verifica   delle   predette   qualita'   mediante
l'interoperabilita' con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)
di cui  all'art.  50-ter  del  CAD,  le  altre  basi  dati  nazionali
eventualmente   disponibili   ovvero   mediante   esibizione    della
documentazione attestante le qualita'. Tale delega ha per oggetto una
o piu' classi di servizio censite nel  SGD  alla  data  di  creazione
della delega ovvero i singoli servizi erogati  dai  Service  provider
aderenti al sistema delegabili in virtu' del provvedimento di  nomina
o della qualita' del delegato e in conformita'  ai  poteri  a  questo
attribuiti; 
    f) «delega semplice»: delega digitale conferita dal  delegante  e
per la cui creazione e' necessaria l'identificazione del delegante  e
del delegato. Tale delega puo' avere per oggetto, nel rispetto  delle
vigenti disposizioni normative in materia di  rappresentanza,  una  o
piu' classi di servizio censite nel SGD alla data di creazione  della
delega ovvero i singoli servizi erogati dai Service provider aderenti
al sistema; 
    g) «delegante»: la persona fisica o giuridica che conferisce  una
delega digitale a un terzo soggetto  per  usufruire  di  una  o  piu'
classi di servizio,  selezionate  tra  quelle  configurate  nel  SGD,
ovvero di un singolo servizio erogato dai Service  provider  aderenti
al sistema. Il  potere  di  delega  delle  persone  giuridiche  viene
esercitato  attraverso  le  persone   fisiche   che   ne   hanno   la
rappresentanza; 
    h) «delegato»: il soggetto, titolare di identita' digitale di cui
all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza  almeno
significativo, designato mediante delega digitale  a  richiedere,  in
nome e per conto del delegante, l'erogazione dei servizi erogati  dai
Service provider aderenti al SGD e oggetto della delega; 
    i) «Dipartimento»: la struttura della  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione digitale; 
    j) «Service provider»: il soggetto pubblico o privato che, avendo
aderito al SGD, offre servizi on-line e a  sportello  fruibili  anche
tramite soggetti terzi muniti di delega digitale; 
    k) «GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla  protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    l) «gestore»: il soggetto che, ai sensi dell'art.  64-ter,  comma
5, del CAD, cura la realizzazione, la gestione e la manutenzione  del
SGD, nonche' l'erogazione del relativo servizio; 
    m)  «Identity  provider  (IdP)»:   il   soggetto   che   effettua
l'autenticazione del delegato e, ove previsto, del  delegante  e  del
soggetto di cui all'art. 8, commi 5 e 7,  tramite  la  sua  identita'
digitale e ne raccoglie il consenso all'invio dei dati identificativi
al Service provider; 
    n) «indirizzo di  contatto»:  l'indirizzo  e-mail,  il  domicilio
digitale ovvero un recapito telefonico mobile verificati dal  gestore
mediante una specifica funzionalita' descritta nel manuale  operativo
di cui all'art. 3, comma 3; 
    o) «operatore di backoffice»: il soggetto incaricato dal  gestore
di verificare, nei casi previsti, la documentazione trasmessa al  SGD
e di creare, conseguentemente, la relativa delega digitale ovvero  di
gestire la richiesta di annullamento della delega generale; 
    p) «operatore di sportello»: il soggetto incaricato  da  uno  dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD di gestire a  sportello,
su richiesta di un delegante o di un delegato, l'intero ciclo di vita
delle deleghe digitali ovvero di gestire la richiesta di annullamento
della delega generale; 
    q) «portale»: l'interfaccia web del SGD che consente la  gestione
dell'intero ciclo di vita delle deleghe digitali; 
    r) «regole tecniche»: le regole tecniche  sul  funzionamento  del
SGD; 
    s) «servizi»: i servizi resi disponibili ai soggetti delegati dai
Service provider aderenti al SGD attraverso la rete e presso i propri
sportelli; 
    t) «servizio delegabile»: il servizio on-line o a  sportello  che
puo' essere fruito anche mediante delega digitale; 
    u) «sistema o SGD»: il Sistema di gestione delle deleghe  di  cui
all'art. 64-ter, del CAD; 
    v) «soggetto aggregatore»: il soggetto pubblico  o  privato  che,
nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di
identita' digitale e di attributi qualificati, offre la  possibilita'
di rendere accessibili, tramite l'identita' digitale e gli  attributi
qualificati, i servizi dei Service provider aggregati; 
    w) «utenti del sistema»: i soggetti che accedono al SGD ai  sensi
delle precedenti lettere g), h), o), p) ovvero ai sensi dell'art.  8,
commi 5 e 7; 
    x) «ID ANPR»: codice identificativo  univoco  associato  ad  ogni
iscritto in ANPR utilizzato al fine di garantire la circolarita'  dei
dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati  delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi  pubblici  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del CAD.