IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 45 recante le
attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
dicembre 2021 recante «Approvazione del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022 e
per il triennio 2022-2024»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con
modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province»;
Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,
relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato decreto-legge n.
34/2020, recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne
vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3
milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del
richiamato decreto-legge n. 223/2006, al fine di contenere i gravi
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione
di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione
delle donne vittime di violenza in condizione di poverta' da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle pari opportunita' e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che
per le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis del
decreto-legge n. 34, prevede l'incremento di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma
3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006;
Visto l'art. 1, comma 670, della citata legge n. 234/2021 che per
le finalita' di cui al summenzionato art. 105-bis del decreto-legge
n. 34 prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno
2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato
decreto-legge n. 223/2006, da ripartire;
Considerato che il medesimo art. 1, comma 670 della legge n.
234/2021 prevede altresi' che le risorse siano ripartite secondo
criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere
accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse
da attribuire;
Vista la proposta del Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia del 20 maggio 2022 formulata ai sensi dell'art. 105-bis del
citato decreto-legge n. 34/2020 e dell'art. 1, comma 670 della
summenzionata legge n. 234/2021;
Visto il concerto espresso dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con nota del 17 marzo 2022, n. 4240;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella
seduta del 28 aprile 2022;
Ritenuto pertanto di procedere con un unico provvedimento alla
definizione dei criteri di ripartizione delle risorse
complessivamente stanziate per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 a
favore del «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di
violenza», pari a complessivi 9 milioni di euro;
Su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Ambito e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri
per la ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per gli
esercizi 2021 e 2022 per le finalita' di cui all'art. 105-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo per il reddito di
liberta' per le donne vittime di violenza» (di seguito «Fondo»), che
ammontano, tenuto conto di quanto disposto dal medesimo art. 105-bis,
dall'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
dall'art. 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a 9
milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, ai sensi del
richiamato art. 105-bis, a contenere i gravi effetti economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare
per quanto concerne le donne in condizione di maggiore
vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza
economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne
vittime di violenza in condizione di poverta'.