La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
                della legge 22 novembre 2017, n. 175 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017,  n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole da: «e dalla Convenzione Unesco» fino a:
«legge 19 febbraio 2007,  n.  19»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla Convenzione Unesco sulla  protezione  e  la  promozione  della
diversita' delle espressioni  culturali,  adottata  a  Parigi  il  20
ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio  2007,  n.  19,  e  dalla
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore  del  patrimonio
culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre  2005,  di  cui
alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della  risoluzione
del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale  degli
artisti (2006/2249(INI))»; 
    b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
      «c-bis) promuove e sostiene i  lavoratori  e  i  professionisti
dello spettacolo nella pluralita' delle  diverse  modalita'  e  forme
espressive, anche  tenendo  conto  delle  prospettive  offerte  dalle
tecnologie digitali in termini di espressioni culturali; 
      c-ter)  riconosce  il  ruolo  sociale  dei  lavoratori  e   dei
professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per  lo
sviluppo della cultura e strumento  di  diffusione  della  conoscenza
della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo; 
      c-quater)  riconosce  la  flessibilita',  la  mobilita'  e   la
discontinuita'  quali  elementi  propri   delle   professioni   dello
spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori  del
settore al fine di renderle effettive; 
      c-quinquies) riconosce la  specificita'  delle  prestazioni  di
lavoro nel settore dello  spettacolo,  ancorche'  rese  in  un  breve
intervallo  di  tempo,  in  quanto  esigono  tempi  di  formazione  e
preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione
o alla successione di prestazioni analoghe; 
      c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione  e
di prova, che costituiscono  ore  di  lavoro  a  ogni  effetto  nella
carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo; 
      c-septies)  riconosce  le  peculiarita'   del   settore   dello
spettacolo, che comprende le attivita' aventi ad oggetto le opere,  i
prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente  dal  loro  carattere
materiale o immateriale; 
      c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo  in  tutte  le  sue
forme  quale  strumento  per  preservare  e  arricchire   l'identita'
culturale e il patrimonio spirituale della  societa',  nonche'  quale
forma universale di espressione e comunicazione». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  22
          novembre  2017,  n.  175  (Disposizioni   in   materia   di
          spettacolo e deleghe  al  Governo  per  il  riordino  della
          materia), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2017,  n.
          289: 
                «Art. 1 (Principi). - 1. La Repubblica, in attuazione
          degli articoli 9, 21, 33 e  36  della  Costituzione  e  nel
          quadro dei principi stabiliti dall'art.  167  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione  europea,  dalla  Convenzione
          Unesco  per  la  salvaguardia  del   patrimonio   culturale
          immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla
          legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla  Convenzione  Unesco
          sulla protezione e la  promozione  della  diversita'  delle
          espressioni culturali, adottata  a  Parigi  il  20  ottobre
          2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n.  19,  e  dalla
          Convenzione quadro del Consiglio d'Europa  sul  valore  del
          patrimonio culturale per la societa', fatta a  Faro  il  27
          ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133,  e
          tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7
          giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti  (2006/2249
          (INI)): 
                  a)  promuove  e  sostiene  lo   spettacolo,   nella
          pluralita' delle sue  diverse  espressioni,  quale  fattore
          indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di
          coesione e di identita' nazionale, strumento di  diffusione
          della conoscenza della  cultura  e  dell'arte  italiane  in
          Europa   e   nel   mondo,    nonche'    quale    componente
          dell'imprenditoria  culturale  e  creativa  e  dell'offerta
          turistica nazionale; 
                  b) riconosce il valore formativo ed educativo dello
          spettacolo,  anche  per  favorire  l'integrazione   e   per
          contrastare  il  disagio  sociale,  e   il   valore   delle
          professioni artistiche e la loro specificita',  assicurando
          altresi' la tutela dei lavoratori del settore; 
                  c) riconosce l'utilita' sociale  dello  spettacolo,
          anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
                2. La Repubblica promuove e sostiene le attivita'  di
          spettacolo svolte in maniera professionale,  caratterizzate
          dalla compresenza di professionalita' artistiche e tecniche
          e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile,
          e in particolare: 
                  a) le attivita' teatrali; 
                  b) le attivita' liriche, concertistiche, corali; 
                  c) le attivita' musicali popolari contemporanee; 
              c-bis)  promuove  e   sostiene   i   lavoratori   e   i
          professionisti  dello  spettacolo  nella  pluralita'  delle
          diverse modalita' e forme espressive, anche  tenendo  conto
          delle prospettive  offerte  dalle  tecnologie  digitali  in
          termini di espressioni culturali; 
                  c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori  e
          dei  professionisti   dello   spettacolo,   quale   fattore
          indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di
          diffusione  della  conoscenza  della  cultura  e  dell'arte
          italiane in Europa e nel mondo; 
                  c-quater) riconosce la flessibilita', la  mobilita'
          e la discontinuita' quali elementi propri delle professioni
          dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i
          lavoratori del settore al fine di renderle effettive; 
                  c-quinquies)  riconosce   la   specificita'   delle
          prestazioni  di  lavoro  nel  settore   dello   spettacolo,
          ancorche' rese in un breve intervallo di tempo,  in  quanto
          esigono  tempi  di  formazione  e  preparazione  di   norma
          superiori alla durata  della  singola  prestazione  o  alla
          successione di prestazioni analoghe; 
                  c-sexies) riconosce la  rilevanza  dei  periodi  di
          preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro  a
          ogni  effetto  nella  carriera   dei   lavoratori   e   dei
          professionisti dello spettacolo; 
                  c-septies) riconosce le  peculiarita'  del  settore
          dello spettacolo, che  comprende  le  attivita'  aventi  ad
          oggetto  le  opere,  i  prodotti,  i  beni  e  i   servizi,
          indipendentemente   dal   loro   carattere   materiale    o
          immateriale; 
                  c-octies) promuove  e  sostiene  lo  spettacolo  in
          tutte  le  sue  forme  quale  strumento  per  preservare  e
          arricchire l'identita' culturale e il patrimonio spirituale
          della  societa',  nonche'   quale   forma   universale   di
          espressione e comunicazione; 
                  d) le attivita' di danza classica e contemporanea; 
                  e) le attivita' circensi tradizionali e nelle forme
          contemporanee del circo di creazione, nonche' le  attivita'
          di spettacolo viaggiante; 
                  f) le attivita'  a  carattere  interdisciplinare  e
          multidisciplinare quali espressioni  della  pluralita'  dei
          linguaggi artistici; 
                  g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche. 
                3. La Repubblica riconosce altresi': 
                  a) il valore delle pratiche artistiche a  carattere
          amatoriale,  ivi  inclusi  i  complessi  bandistici  e   le
          formazioni teatrali e di danza, quali fattori  di  crescita
          socio-culturale; 
                  b) il valore  delle  espressioni  artistiche  della
          canzone popolare d'autore; 
                  c) la peculiarita' del  linguaggio  espressivo  del
          teatro di figura, sia nelle forme  tradizionali  sia  nelle
          interpretazioni contemporanee; 
                  d) la tradizione dei corpi di ballo italiani; 
                  e)  l'apporto  degli   artisti   di   strada   alla
          valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani; 
                  f) l'attivita' dei centri di sperimentazione  e  di
          ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello
          spettacolo. 
                4. L'intervento pubblico a sostegno  delle  attivita'
          di spettacolo favorisce e promuove, in particolare: 
                  a) la qualita' dell'offerta,  la  pluralita'  delle
          espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a
          carattere  innovativo,  riconoscendo  il  confronto  e   la
          diversita' come espressione della contemporaneita'; 
                  b) la qualificazione delle competenze artistiche  e
          tecniche,  nonche'  l'interazione  tra  lo   spettacolo   e
          l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; 
                  c) le attivita' di  spettacolo  realizzate  con  il
          diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia; 
                  d) il teatro e altre  forme  dello  spettacolo  per
          ragazzi,  incentivando  la  produzione  qualificata  e   la
          ricerca; 
                  e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena,
          intese come opportunita' di sviluppo culturale per tutti  i
          cittadini,   con   particolare   attenzione   alle    nuove
          generazioni di pubblico, fin dall'infanzia; 
                  f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel
          Paese dell'offerta  e  della  domanda  delle  attivita'  di
          spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente
          disagiate; 
                  g)   lo   sviluppo   di   circuiti   regionali   di
          distribuzione,  promozione  e  formazione  tra  i   diversi
          soggetti  e  le  strutture  operanti  nel   settore   dello
          spettacolo,   anche   con   riferimento   alle    residenze
          artistiche, al fine di assicurare, anche in  collaborazione
          con gli enti del terzo settore di cui alla legge  6  giugno
          2016, n. 106, un'offerta di qualita' su tutto il territorio
          nazionale e  favorire  la  collaborazione  con  il  sistema
          dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado; 
                  h)  la   diffusione   dello   spettacolo   italiano
          all'estero  e  i  processi  di  internazionalizzazione,  in
          particolare in ambito  europeo,  attraverso  iniziative  di
          coproduzione   artistica,   collaborazione    e    scambio,
          prevedendo   forme   di   partenariato   culturale,   anche
          attraverso   gli   organismi   preposti   alla   promozione
          all'estero, e favorendo la  circolazione  delle  opere  con
          specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; 
                  i)  la  trasmissione  dei  saperi,  la   formazione
          professionale e  il  ricambio  generazionale,  al  fine  di
          valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti; 
                  l)  la  conservazione  del   patrimonio   musicale,
          teatrale, coreutico, nonche' della tradizione della scena e
          dei suoi mestieri; 
                  m)  l'iniziativa  dei  singoli  soggetti,  volta  a
          reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; 
                  n) le attivita' di spettacolo realizzate in  luoghi
          di particolare interesse culturale, tali da consentire  una
          reciproca  azione  di  valorizzazione  tra   il   luogo   e
          l'attivita'; 
                  o) le modalita' di collaborazione tra Stato ed enti
          locali  per  l'individuazione  di  immobili  pubblici   non
          utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado
          o di beni confiscati da concedere, nel rispetto  di  quanto
          previsto   dalle    disposizioni    vigenti    in    ordine
          all'utilizzazione, alla valorizzazione e  al  trasferimento
          dei beni immobili pubblici, per  le  attivita'  di  cui  al
          comma 2.»