La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
della legge 22 novembre 2017, n. 175
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole da: «e dalla Convenzione Unesco» fino a:
«legge 19 febbraio 2007, n. 19» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della
diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20
ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio
culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui
alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione
del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli
artisti (2006/2249(INI))»;
b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti
dello spettacolo nella pluralita' delle diverse modalita' e forme
espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle
tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei
professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo
sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza
della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;
c-quater) riconosce la flessibilita', la mobilita' e la
discontinuita' quali elementi propri delle professioni dello
spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del
settore al fine di renderle effettive;
c-quinquies) riconosce la specificita' delle prestazioni di
lavoro nel settore dello spettacolo, ancorche' rese in un breve
intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e
preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione
o alla successione di prestazioni analoghe;
c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e
di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella
carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;
c-septies) riconosce le peculiarita' del settore dello
spettacolo, che comprende le attivita' aventi ad oggetto le opere, i
prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere
materiale o immateriale;
c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue
forme quale strumento per preservare e arricchire l'identita'
culturale e il patrimonio spirituale della societa', nonche' quale
forma universale di espressione e comunicazione».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22
novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di
spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della
materia), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2017, n.
289:
«Art. 1 (Principi). - 1. La Repubblica, in attuazione
degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel
quadro dei principi stabiliti dall'art. 167 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione
Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla
legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione Unesco
sulla protezione e la promozione della diversita' delle
espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre
2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del
patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27
ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e
tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7
giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249
(INI)):
a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella
pluralita' delle sue diverse espressioni, quale fattore
indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di
coesione e di identita' nazionale, strumento di diffusione
della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in
Europa e nel mondo, nonche' quale componente
dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta
turistica nazionale;
b) riconosce il valore formativo ed educativo dello
spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per
contrastare il disagio sociale, e il valore delle
professioni artistiche e la loro specificita', assicurando
altresi' la tutela dei lavoratori del settore;
c) riconosce l'utilita' sociale dello spettacolo,
anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. La Repubblica promuove e sostiene le attivita' di
spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate
dalla compresenza di professionalita' artistiche e tecniche
e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile,
e in particolare:
a) le attivita' teatrali;
b) le attivita' liriche, concertistiche, corali;
c) le attivita' musicali popolari contemporanee;
c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i
professionisti dello spettacolo nella pluralita' delle
diverse modalita' e forme espressive, anche tenendo conto
delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in
termini di espressioni culturali;
c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e
dei professionisti dello spettacolo, quale fattore
indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di
diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte
italiane in Europa e nel mondo;
c-quater) riconosce la flessibilita', la mobilita'
e la discontinuita' quali elementi propri delle professioni
dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i
lavoratori del settore al fine di renderle effettive;
c-quinquies) riconosce la specificita' delle
prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo,
ancorche' rese in un breve intervallo di tempo, in quanto
esigono tempi di formazione e preparazione di norma
superiori alla durata della singola prestazione o alla
successione di prestazioni analoghe;
c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di
preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a
ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei
professionisti dello spettacolo;
c-septies) riconosce le peculiarita' del settore
dello spettacolo, che comprende le attivita' aventi ad
oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi,
indipendentemente dal loro carattere materiale o
immateriale;
c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in
tutte le sue forme quale strumento per preservare e
arricchire l'identita' culturale e il patrimonio spirituale
della societa', nonche' quale forma universale di
espressione e comunicazione;
d) le attivita' di danza classica e contemporanea;
e) le attivita' circensi tradizionali e nelle forme
contemporanee del circo di creazione, nonche' le attivita'
di spettacolo viaggiante;
f) le attivita' a carattere interdisciplinare e
multidisciplinare quali espressioni della pluralita' dei
linguaggi artistici;
g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.
3. La Repubblica riconosce altresi':
a) il valore delle pratiche artistiche a carattere
amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le
formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita
socio-culturale;
b) il valore delle espressioni artistiche della
canzone popolare d'autore;
c) la peculiarita' del linguaggio espressivo del
teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle
interpretazioni contemporanee;
d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
e) l'apporto degli artisti di strada alla
valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
f) l'attivita' dei centri di sperimentazione e di
ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello
spettacolo.
4. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita'
di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:
a) la qualita' dell'offerta, la pluralita' delle
espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a
carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la
diversita' come espressione della contemporaneita';
b) la qualificazione delle competenze artistiche e
tecniche, nonche' l'interazione tra lo spettacolo e
l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
c) le attivita' di spettacolo realizzate con il
diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;
d) il teatro e altre forme dello spettacolo per
ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la
ricerca;
e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena,
intese come opportunita' di sviluppo culturale per tutti i
cittadini, con particolare attenzione alle nuove
generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;
f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel
Paese dell'offerta e della domanda delle attivita' di
spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente
disagiate;
g) lo sviluppo di circuiti regionali di
distribuzione, promozione e formazione tra i diversi
soggetti e le strutture operanti nel settore dello
spettacolo, anche con riferimento alle residenze
artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione
con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno
2016, n. 106, un'offerta di qualita' su tutto il territorio
nazionale e favorire la collaborazione con il sistema
dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
h) la diffusione dello spettacolo italiano
all'estero e i processi di internazionalizzazione, in
particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di
coproduzione artistica, collaborazione e scambio,
prevedendo forme di partenariato culturale, anche
attraverso gli organismi preposti alla promozione
all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con
specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
i) la trasmissione dei saperi, la formazione
professionale e il ricambio generazionale, al fine di
valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;
l) la conservazione del patrimonio musicale,
teatrale, coreutico, nonche' della tradizione della scena e
dei suoi mestieri;
m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a
reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
n) le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi
di particolare interesse culturale, tali da consentire una
reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e
l'attivita';
o) le modalita' di collaborazione tra Stato ed enti
locali per l'individuazione di immobili pubblici non
utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado
o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in ordine
all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento
dei beni immobili pubblici, per le attivita' di cui al
comma 2.»