IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'adunanza del 20 luglio 2022; 
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 773 del 24  novembre  2022  con
cui e' stato approvato il bando tipo  n.  1-2021  recante  Schema  di
disciplinare  di   gara   per   procedura   aperta   telematica   per
l'affidamento di  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  nei
settori  ordinari  sopra   soglia   comunitaria   con   il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo; 
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 154 del 16 marzo 2022  con  cui
il Consiglio dell'Autorita' ha approvato  l'aggiornamento  del  Bando
tipo n. 1 al decreto della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento delle pari  opportunita',  del  7  dicembre  2021  e  al
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n.  25  del
28 marzo 2022; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2022 nella
Causa C-642/2020, con la quale e' stato stabilito che l'art. 63 della
direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta
ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa  mandataria  di
un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura
di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere  i  requisiti
previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto
in misura maggioritaria; 
  Considerato che, sulla base  della  costante  giurisprudenza  della
Corte di giustizia,  un  organo  chiamato  ad  applicare  il  diritto
dell'Unione deve  poter  disapplicare  la  norma  contrastante  senza
aspettare l'intervento di un ulteriore organo per poter garantire  la
piena efficacia del diritto dell'Unione (Sentenza Simmenthal, 9 marzo
1978, causa 106/77; Grande Sezione, sentenza  del  4  dicembre  2018,
causa C-378/17); 
  Considerato, altresi' che la  Corte  di  giustizia  ha  piu'  volte
precisato che «il  principio  del  primato  del  diritto  dell'Unione
impone non solo agli organi giurisdizionali,  ma  anche  a  tutte  le
istituzioni dello Stato membro  di  dare  pieno  effetto  alle  norme
dell'Unione», «ivi comprese le autorita'  amministrative,  incaricate
di applicare, nell'ambito  delle  rispettive  competenze  il  diritto
dell'Unione» ( Cfr. sentenze della Corte 22  giugno  1989,  Costanzo,
causa C-103/88; 9 settembre 2003, CIF, causa C-198/01 e 14  settembre
2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, causa C-628/15); 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  introdurre  alcune  integrazioni   in
materia di pari opportunita', al fine di precisare  ulteriormente  la
modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge; 
  Considerato l'Atto di segnalazione n. 1 del 6 luglio 2022  con  cui
l'Autorita' ha segnalato al Governo e al Parlamento l'opportunita' di
modificare gli articoli 48, commi 2, 5 e 6 e 83, comma 8, del  codice
dei contratti pubblici e l'art. 93 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 207/2010, al fine di superare le  difformita'  rispetto
alla normativa comunitaria evidenziate nella sentenza della Corte  di
giustizia resa in data 28 aprile 2022 nella Causa C-642/2020; 
  Considerato, altresi' l'Atto di segnalazione n. 2 del 6 luglio 2022
con  cui  l'Autorita'  ha  segnalato  al  Governo  e  al   Parlamento
l'opportunita' di modificare  l'art.  47  del  codice  dei  contratti
pubblici suggerendo l'adozione di una formulazione piu' chiara  della
norma, che definisca l'esatto  ambito  applicativo  del  cumulo  alla
rinfusa per i consorzi stabili nei contratti  di  lavori,  servizi  e
forniture, chiarendo l'applicabilita' del succitato meccanismo, senza
limitazioni, per i contratti di lavori, servizi e forniture; 
 
                              Delibera: 
 
  l'aggiornamento del Bando tipo n.  1-2021.  Il  bando  tipo,  cosi'
integrato. L'aggiornamento e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo  la
predetta pubblicazione, ai sensi dell'art.  213,  comma  17-bis,  del
decreto legislativo n. 50/2016. 
 
                                                 Il Presidente: Busia 
Depositato presso la Segreteria del consiglio in data 25 luglio 2022. 
p. Il Segretario: Angelucci