(Testo approvato dalla Commissione
nella seduta del 2 agosto 2022)
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per
l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente
«Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica», e successive modificazioni e integrazioni;
Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 4 del testo unico
per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonche' gli atti di
indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio
e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n.
96 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 21 luglio 2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n.
97 di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati nel giorno di domenica
25 settembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e
integrazioni;
Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Tenuto conto delle particolari esigenze di celerita' nel
disciplinare la comunicazione politica per la campagna per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
derivanti dallo scioglimento anticipato delle Camere;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., societa'
concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, come di seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022.
2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi
elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo
giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie,
saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.