(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2022) LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica», e successive modificazioni e integrazioni; Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97 di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel giorno di domenica 25 settembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni; Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Tenuto conto delle particolari esigenze di celerita' nel disciplinare la comunicazione politica per la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica derivanti dallo scioglimento anticipato delle Camere; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022. 2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.