IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di
controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il
personale ad esse addetto» e, in particolare, gli articoli 12 e 17;
Visto il parere delle sezioni riunite in sede consultiva della
Corte dei conti reso nell'adunanza del 28 gennaio 2021;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 305, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 puo' essere
assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla
Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti
pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui
all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facolta' della Corte di
chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la
regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in
comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di
stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono
stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della
Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della
Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli
enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti
di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente
interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del
Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario
generale della Corte dei conti.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige per
l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei
conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse
addetto» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio
1988 n. 178.
- Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
e' il seguente:
«Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate
le norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei
consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante in favore di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.»
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12 - 1. 1. Le spese relative al personale ed al
funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure
e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a
Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai
locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle
province autonome.
1-bis . Alle sezioni e alle procure indicate al comma
1 puo' essere assegnato, in posizione di comando, personale
appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero
alla Regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema
territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670. Ferma restando la facolta' della Corte di chiedere
personale in comando anche da altri enti pubblici, la
regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni
in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali
procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della
Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati
d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente
della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma
di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio
delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti
pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I
singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando
sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei
Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale
interessati, d'intesa con il Segretario generale della
Corte dei conti.»