IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli da  26  a  40-bis  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n.  148,  che  recano  la  disciplina  dei  fondi  di
solidarieta' bilaterali; 
  Visto, in particolare, il comma 9, lettera b),  dell'art.  26,  del
decreto legislativo n. 148 del  2015  che  dispone  che  i  fondi  di
solidarieta' possono avere tra le finalita' anche quella di prevedere
un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel
quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a  lavoratori  che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o
anticipato nei successivi cinque anni; 
  Visto il comma 3, dell'art. 33, del decreto legislativo n. 148  del
2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'art.  26,
comma 9, e' dovuto, da parte del  datore  di  lavoro,  un  contributo
straordinario di importo corrispondente al  fabbisogno  di  copertura
dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata; 
  Visto l'art. 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n.
59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con  il  quale  e'
stato stabilito che  limitatamente  agli  anni  2016  e  2017,  ferma
restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art.  33,  comma
3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalita'  di  cui  al
comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del
2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per  la  riconversione
riqualificazione professionale, per il  sostegno  dell'occupazione  e
del reddito del personale del credito, potesse  essere  riconosciuta,
nel quadro dei processi di agevolazione  all'esodo,  in  relazione  a
lavoratori  che  avessero  raggiunto  i  requisiti  previsti  per  il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni; 
  Visto  il  secondo  periodo  del  sopra   citato   art.   12,   del
decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016,
che ha stabilito che l'operativita'  delle  disposizioni  di  cui  al
primo periodo del medesimo art. 12 fosse  subordinata  all'emanazione
del  regolamento  di  adeguamento  della  disciplina  del  Fondo,  da
adottarsi con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito che all'art. 12,  comma
1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,  n.  119,  le  parole:
«2016 e 2017» fossero sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018  e
2019»; 
  Visto l'art. 3, comma 5-undecies, del decreto-legge n. 228  del  30
dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla  legge  25  febbraio
2022, n. 15, che ha stabilito  che  al  primo  periodo  del  comma  1
dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,  n.  119,  le  parole:  «e
2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»; 
  Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  83486
del 28  luglio  2014,  relativo  al  Fondo  di  solidarieta'  per  la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  n.  83486  del  28  luglio  2014  che
prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno  del
reddito,  riconosciuto  nel  quadro  dei  processi  di   agevolazione
all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti  per  il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
  Visti i decreti n. 97220 del 23 settembre 2016 e  n.  98998  del  3
aprile 2017 del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con i quali e'
stata data attuazione, con l'adeguamento della disciplina  del  Fondo
di   solidarieta'   per   la   riconversione    e    riqualificazione
professionale, per il sostegno dell'occupazione  e  del  reddito  del
personale del credito per gli anni dal 2016 al 2019, all'art. 12  del
decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016,
come modificato dall'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge 11
dicembre 2016, n. 232; 
  Considerato che l'art. 3, comma 5-undecies,  del  decreto-legge  n.
228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che al primo periodo del  comma  1
dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,  n.  119,  le  parole:  «e
2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  adeguare  la  disciplina  del  Fondo   di
solidarieta' per la riconversione e  riqualificazione  professionale,
per il sostegno dell'occupazione e  del  reddito  del  personale  del
credito alle disposizioni di cui al decreto-legge  n.  59  del  2016,
convertito nella legge n. 119 del 2016, come ulteriormente modificate
dall'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge n. 232 del 2016  e
dall'art. 3, comma  5-undecies,  del  decreto-legge  n.  228  del  30
dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla  legge  25  febbraio
2022, n. 15 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, del decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 97220 del  23  settembre  2016,  che
prevedono che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la
modalita' di  finanziamento  prevista  dall'art.  33,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015,  possa  essere  riconosciuta  la
prestazione di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, di  cui  al  Fondo  di
solidarieta' per la riconversione e  riqualificazione  professionale,
per il sostegno dell'occupazione e  del  reddito  del  personale  del
credito, nel  quadro  dei  processi  di  agevolazione  all'esodo,  in
relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti  per  il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei  successivi  sette  anni,
come prorogate dall'art. 1, del decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze n. 98998 del 3 aprile 2017 per gli anni 2018 e 2019, si
applicano anche per l'anno 2022. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 giugno 2022 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Orlando          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Franco           

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 1960