IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; Visto in particolare, l'art. 24 del citato regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 in materia di rendicontazione periodica; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 502, che istituisce il Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e contestualmente demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in cui sono stabilite le modalita' di ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Considerato che gli interventi di rilevamento precoce e di gestione, di cui rispettivamente agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sono da attuare in misura proporzionale alla superficie di territorio delle regioni e delle province autonome; Visto quanto indicato dall'art. 2, comma 1, del decreto del direttore generale per il patrimonio naturalistico e mare n. 12 del 16 marzo 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, in materia di dati ed informazioni raccolti dalle regioni e province autonome; Ritenuto che la tempestivita' nell'individuazione ed eradicazione rapida delle specie esotiche invasive e' determinante per il successo delle operazioni, per il minor numero di esemplari da rimuovere e di conseguenza i minori costi da sostenere; Ritenuta l'importanza di garantire un uso efficace delle risorse, ovvero la tempestivita' degli interventi e l'effettiva eradicazione delle specie esotiche invasive a livello della regione o provincia autonoma, ovvero la significativa riduzione della consistenza nel caso di specie ampiamente diffuse; Acquisito il concerto dal Ministero dell'economia e delle finanze reso con nota del 26 aprile 2022; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si e' espressa nella seduta del 25 maggio 2022; Decreta: Art. 1 Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce le modalita' di ripartizione del «Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive» fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 che ha istituito il predetto Fondo. 2. Ai sensi del citato art. 1, comma 502 della legge n. 234 del 2021, il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, stanziati sul capitolo 1393 piano gestionale 01 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.