IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art.
1, comma 495, cosi' come modificato dall'art. 1, commi 295 e 296,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 8,
comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e, da ultimo, dal
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui al
fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche'
dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a
tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 marzo 2022 -
termine prorogato da ultimo in sede di conversione del citato
decreto-legge n. 228 del 2021 - in qualita' di lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del
personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del
medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto, in particolare, il comma 296 dell'art. 1 della legge n. 178
del 2020, che ha aggiunto un secondo periodo al predetto comma 495
dell'art. 1 della legge 160 del 2019, modificato dal decreto-legge n.
228 del 2021, per cui i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi
degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle
pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualita' di
lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di
fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497;
Visto l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate
provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni,
presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica
utilita', le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle
risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto
dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2020 con cui, in attuazione del citato comma 497, dell'art.
1, della legge n. 160 del 2019, si e' provveduto, per l'annualita'
2020, al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso
assunzionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare,
l'art. 37-ter secondo cui per le finalita' di cui all'art. 1, comma
495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni
pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali
sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse
all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma
495, della citata legge n. 160 del 2019, e' espressa dall'organo
commissariale;
Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n.
296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario
2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50
milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive
per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso
la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per
occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le
risorse del Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 che
prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al
richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del
2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81;
Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione e la
formazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge
n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato
dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere
sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano
negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione
europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);
Preso atto che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 comma
495, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, aggiunto dal comma
296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, anche le amministrazioni
utilizzatrici dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016,
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi
degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 possono accedere al medesimo
Fondo per l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
gennaio 2022 con cui, in attuazione del citato comma 497, dell'art.
1, della legge n. 160 del 2019, si e' provveduto al riparto delle
risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei
lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in
progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi
6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art.
1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato dal decreto-legge n.
228 del 2021 secondo cui, negli anni 2019-2022, le amministrazioni
pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori socialmente
utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del
2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche'
mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione
organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle
condizioni prescritte dal medesimo articolo;
Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more
dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448
della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni
dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali
gia' assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni
sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156,
lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Considerato che alla data del 14 luglio 2020, il sistema
informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione ex art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, contava complessivamente
cinquemilacinquecentoventidue lavoratori di cui sessantacinque nella
Regione Basilicata, millenovecentotrentacinque nella Regione
Calabria, duemilanovecentottantatre nella Regione Campania
e cinquecentotrentanove nella Regione Puglia e che il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 ha riguardato
quattromilacinquecentonovantaquattro lavoratori, residuando in tal
modo novecentoventotto lavoratori da stabilizzare;
Vista la comunicazione del 29 luglio 2021, acquisita al prot. n.
DFP-0051286 del 2 agosto 2021, con cui il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali rappresenta che dal controllo incrociato
degli elenchi di Anpal Servizi aggiornati alla data del 14 aprile
2021 e di quelli trasmessi dalle regioni relativi ai lavoratori
socialmente utili gia' assunti a tempo indeterminato, n. 226
risultano gia' fuoriusciti dal c.d. bacino LSU per varie causali
(assunzioni a tempo indeterminato, pensionamenti, etc.) per cui alla
data suddetta, al netto dei lavoratori gia' considerati nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, ne
residuano n. 702 unita';
Considerato che la proroga del termine per l'assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione alla data del 31 marzo 2022 -
disposta, da ultimo, con la citata legge n. 15 del 2022 in sede di
conversione del decreto-legge n. 228 del 2021 - unitamente alla
disponibilita' gia' presente di risorse finanziarie sufficienti a
favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili
appartenenti al bacino storico e' volta a favorire l'attivazione di
un ulteriore percorso di stabilizzazione successivo a quello attivato
con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per
il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso
assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto dei
successivi interventi legislativi di cui ai citati art. 37-ter del
decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 106 del 2021 e secondo periodo del comma 495, dell'art. 1
della legge 160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della
legge n. 178 del 2020 e modificato dal citato decreto-legge n. 228
del 2021;
Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot.
n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 con oggetto: «Articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76: proroga al 31 luglio
2021 del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione e art. 1 comma 495 secondo periodo, della legge 160 del 27
dicembre 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della legge 178 del
30 dicembre 2020.»;
Viste le istanze presentate secondo le modalita' indicate nella
citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021
per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a
tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione;
Viste le istanze del Comune di Casoria e della Comunita' montana
Irno Solofrana, con cui detti enti, in qualita' di utilizzatori dei
lavoratori socialmente utili, ai sensi dell'art. 37-ter del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, hanno manifestato la volonta' di
stabilizzare, rispettivamente, cinquattotto e numero uno
di lavoratori che erano gia' risultati ammissibili nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 a carico della
Regione Campania che, tuttavia, non ha proceduto alla conseguente
stabilizzazione;
Vista l'istanza del Comune di Bellona (CE) del 9 giugno 2021,
successivamente acquisita dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali al prot. n. 2841 del 7 marzo 2022, relativa alla richiesta di
contributo per la stabilizzazione di un lavoratore rientrante fra
quelli che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in
progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi
6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608 che, per disguidi tecnici, non era pervenuta in occasione
dell'emanazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 gennaio 2022;
Considerato che n. 43 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in
relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi
quattrocentotrenta lavoratori;
Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato art. 1,
comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006
tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia ai fini
dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori che
alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori
socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma
25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo
alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per
un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore,
cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a
decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;
Vista l'istanza del Comune di Alessandria del Carretto (CS) del 23
luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 0049285 del 25 luglio 2021, di
integrazione dell'elenco allegato al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, con cui si chiede di
aumentare le unita' ammesse a contributo per il Comune di Alessandria
del Carretto da diciannove a venti unita', includendovi, altra unita'
che di fatto gia' nel 2020 era in possesso di tutti i necessari
requisiti per essere assunta a tempo indeterminato presso il medesimo
comune;
Vista la nota del 28 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 0050057
in pari data, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, esaminata la documentazione inviata dal Comune di
Alessandria del Carretto (CS), conferma il possesso dei requisiti per
la stabilizzazione alla data del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2020 per il riconoscimento del contributo;
Ritenuto, pertanto, sussistenti i requisiti per ammettere al
contributo il Comune di Alessandria del Carretto (CS) per una
ulteriore unita' rispetto a quella gia' previste nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e a far data
dallo stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021
con cui l'on. Renato Brunetta e' nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta e' conferito l'incarico
relativo alla pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 30
marzo 2022;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei
lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b),
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le
assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a
tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei
lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in
progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi
6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge l° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608 presso le amministrazioni indicate negli elenchi allegati 1 e
2 al presente decreto sono ripartite, tra le regioni Basilicata,
Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo
pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed
erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato,
per ogni lavoratore assunto, come indicato nei seguenti prospetti:
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
=====================================================================
| | A | B | C (AxB) |
| |-------------------+-----------------+-----------------+
| |N. LSU FSOF Istanze|Importo incentivo| |
| | ammissibili | statale e annuo |Importo incentivo|
| | da stabilizzare | pro-capite | statale annuo |
+===========+===================+=================+=================+
|Basilicata | 7| 9.926,22| 65.073,54|
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------+
|Calabria | 20| 9.926,22| 185.924,40|
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------+
|Campania | 287| 9.926,22| 2.668.015,14|
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------+
|Puglia | 116| 9.926,22| 1.078.361,52|
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------+
| Totale| 430| 9.926,22| 3.997.374,60|
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------+
lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati
in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4,
commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608
=====================================================================
| | A | B | C (AxB) |
| |---------------------+-----------------+-----------------+
| |N. lavoratori istanze|Importo incentivo|Importo incentivo|
| | ammissibili da | statale annuo | statale annuo |
| | stabilizzare | pro-capite | totale |
+=========+=====================+=================+=================+
|Campania | 1| 9.926,22| 9.926,22|
+---------+---------------------+-----------------+-----------------+
| Totale| 1| 9.926,22| 9.926,22|
+---------+---------------------+-----------------+-----------------+
2. Le unita' ammesse a contributo per il Comune di Alessandria del
Carretto (CS) sono aumentate di una unita' rispetto a quelle gia'
previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2020 e a far data dallo stesso riconoscendo il contributo
annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22.
3. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato
ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all'art. 1, comma
1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
ripartite a seguito dell'istanza da parte degli enti interessati, tra
le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del
contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22
cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a
decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
4. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al
comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne
disciplina le modalita' di trasferimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 maggio 2022
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n.
1808