IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la
Commissione puo' considerare compatibili con il mercato interno gli
aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un
importante progetto di comune interesse europeo (nel seguito, anche
IPCEI);
Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle
imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto
di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con
decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18
dicembre 2018;
Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su
larga scala d'impatto significativo sulla competitivita'
dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1,
comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la
denominazione di «Fondo IPCEI» e puo' intervenire per il sostegno
finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di
importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in
tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;
Considerato che il medesimo comma 232 prevede che, ferme restando
le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico
prestato nell'ambito del citato importante progetto di interesse
comune europeo nel settore della microelettronica, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per
l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonche' per la
concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli
importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei
predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione
della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i
singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello
sviluppo economico;
Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che
definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del
Fondo IPCEI di cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione delle agevolazioni
alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse
comune europeo;
Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 21
aprile 2021 che prevede che, preliminarmente all'attivazione
dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei
soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della
costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello
sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito
a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento
individuato dallo stesso invito e relativamente alle attivita' da
realizzare sul territorio italiano;
Visto altresi' il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel rispetto del
richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI e' disposto con decreto
di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei
criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel
rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea
adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di
notifica preventiva e notifica di cui al comma 2 del medesimo art. 6;
Visto l'invito pubblicato in data 7 febbraio 2019 sul sito del
Ministero dello sviluppo economico a manifestare interesse alla
presentazione di proposte relative ad importanti progetti di comune
interesse europeo;
Visto, in particolare, l'avviso dedicato alle proposte nazionali
per la costituzione di uno o piu' IPCEI nella catena del valore
dell'idrogeno, pubblicato in data 5 febbraio 2021 sul sito del
Ministero;
Viste le notifiche preventive degli aiuti n. SA.64644 e n. SA.64645
del 31 agosto 2021 relative a due proposte di IPCEI nella catena
strategica del valore dell'idrogeno denominate «H2 Technology» e «H2
Industry», che riportano un fabbisogno provvisorio di risorse
finanziarie stimate per un importo rispettivamente pari a 1,4 e 1,2
miliardi di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi
nell'ambito del Fondo IPCEI, in considerazione delle risultanze della
valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato
decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo
economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a
manifestare interesse del 5 febbraio 2021;
Vista la notifica degli aiuti n. SA.64644 del 17 giugno 2022
relativa alla predetta proposta di IPCEI nella catena strategica del
valore dell'idrogeno denominata «H2 Technology», che riporta un
fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo
pari a 1,23 miliardi di euro in esito alla valutazione preliminare
della Commissione europea;
Visto altresi' l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse
per la presentazione di proposte dedicate alla costituzione di un
secondo IPCEI nella catena del valore della microelettronica,
pubblicato in data 24 agosto 2020 sul sito ministeriale e riaperto il
22 febbraio 2021;
Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.101186 del 21
dicembre 2021 relativa alla proposta di un secondo IPCEI nella catena
strategica del valore della microelettronica (nel seguito,
«Microelettronica 2»), che riporta un fabbisogno provvisorio di
risorse finanziarie stimate per un importo pari a 1,4 miliardi di
euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito
del Fondo IPCEI, in esito alla valutazione preliminare effettuata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
citato decreto 21 aprile 2021 sulle istanze presentate a valere sul
predetto invito a manifestare interesse del 24 agosto 2020;
Visto inoltre l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse per
la presentazione di proposte relative alla realizzazione di un IPCEI
su infrastrutture digitali e servizi cloud, pubblicato in data 30
marzo 2021 sul sito del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.102519 del 5 aprile
2022 relativa alla proposta di un IPCEI su infrastrutture digitali e
servizi cloud, che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse
finanziarie stimate per un importo pari a 823,5 milioni di euro per
l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del
Fondo IPCEI, sulla base dei risultati della valutazione preliminare
di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021
effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze
presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del
30 marzo 2021;
Visto l'art. 8, comma 2, del piu' volte richiamato decreto 21
aprile 2021, che prevede che il sostegno fornito attraverso il Fondo
IPCEI puo' essere combinato a risorse messe a disposizione da
istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni
concernenti l'utilizzazione delle stesse;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la misura M4C2-I2.1 del PNRR inerente
all'investimento 2.1 del PNRR, dal titolo «Importanti progetti di
comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European
Interest)», previsto nell'ambito della missione 4 «Istruzione,
formazione, ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», che
prevede l'integrazione del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232,
della legge di bilancio 2020, con risorse aggiuntive destinate ai
nuovi progetti autorizzati secondo le indicazioni contenute
nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del
Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge
n. 77 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021
concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi
dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il regolamento UE 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili, tra cui, in particolare, l'art. 17 recante il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant
harm») agli obiettivi ambientali di cui al medesimo regolamento, e la
comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti
tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno
significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa
e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione
del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 che all'art. 5 stabilisce che
tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi
al principio del DNSH e ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9
regolamento Tassonomia, come integrato dal regolamento delegato (UE)
2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri
di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si
possa considerare che un'attivita' economica contribuisca in modo
sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo
ambientale;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054
final, recante gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma
InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento
InvestEU);
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani. In particolare, per la misura M4C2-I2.1
e' previsto un contributo del 40 per cento al climate tag (campo di
intervento 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento
di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a
basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai
cambiamenti climatici), un contributo del 60 per cento al digital tag
(campo di intervento 021quarter - Investimenti in tecnologie avanzate
quali: capacita' di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo
quantistico/capacita' di comunicazione quantistica compresa la
crittografia quantistica; progettazione, produzione e integrazione
dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati,
cloud e capacita' europee all'avanguardia in infrastrutture,
piattaforme e servizi; realta' virtuale e aumentata, Deeptech e altre
tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la
sicurezza della catena di approvvigionamento digitale);
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di obiettivi,
traguardi ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in
particolare, per la misura M4C2-I2.1 la pubblicazione, entro giugno
2022, di atti ministeriali attraverso cui si assegnano i
finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti
(milestone M4C2-11), e la successiva pubblicazione, entro giugno
2023, dell'elenco dei soggetti partecipanti a tutti gli avvisi
(milestone M4C2-12), con il fine ultimo di assicurare il
coinvolgimento di almeno venti imprese sostenute attraverso il
modello IPCEI (target M4C2-22);
Visto l'art. 8, comma 1, del piu' volte citato decreto 21 aprile
2021, che prevede che le regioni, le province autonome e le altre
amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla
quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei
limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorita' italiane
stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione
del Fondo proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto
di attivazione come previsto all'art. 6, comma 3, del decreto 21
aprile 2021;
Vista la misura M2C2-I5.2 relativa all'investimento 5.2 dal titolo
«Idrogeno», previsto nell'ambito della missione 2 «Rivoluzione verde
e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile,
idrogeno, rete e mobilita' sostenibile» del medesimo PNRR,
finalizzata a consolidare e creare competenze proprietarie,
attraverso ricerca e sviluppo e creare una catena europea nella
produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno, attraverso il sostegno a
progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia
che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti
di comune interesse europeo sull'idrogeno secondo le indicazioni
contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di
approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29
novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unita' di missione per
il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi
dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art.
17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile
2022, che ha stabilito la dotazione finanziaria delle singole linee
di intervento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), missione 2 «Rivoluzione verde e transizione
ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilita' sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno» e ha individuato
i criteri generali per la declinazione delle modalita' di attuazione
degli interventi, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a),
che ha destinato 250 milioni di euro a iniziative nell'ambito degli
IPCEI per la realizzazione di impianti per la produzione di
elettrolizzatori;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto 27
aprile 2022, che stabilisce che, nel rispetto dei contenuti, delle
condizionalita', dei traguardi e obiettivi e della tempistica
stabiliti dal PNRR, nonche' della normativa nazionale che disciplina
l'attuazione del Piano medesimo, con successivi provvedimenti del
direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero
della transizione ecologica sono selezionati i progetti ammessi a
ricevere sostegno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del
medesimo decreto, nonche' sono disciplinate le modalita' di
assegnazione delle relative risorse;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(DNSH)»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, ed in particolare l'art. 10, comma 4, che stabilisce
che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della
contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni
ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le
«opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»;
Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero
dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre
procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR»;
Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021
- Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le
amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del
PNRR»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto
(CUP);
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115, del 31 maggio
2017, recante «regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione» di cui alla comunicazione della Commissione
europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final
del 25 novembre 2021 recante l'aggiornamento dei criteri per
l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di
Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti
di comune interesse europeo, che si applica dal 1° gennaio 2022 a
tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione e'
chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i
progetti siano stati notificati prima della stessa in forza della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno
2014;
Tenuto conto che l'effettiva implementazione degli aiuti di Stato a
sostegno della realizzazione di IPCEI ai sensi dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e' soggetta alla preventiva approvazione della Commissione
europea, che le agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle
forme e nei limiti autorizzati dalla Commissione europea e che,
pertanto, l'esecuzione degli aiuti di cui alle richiamate notifiche
preliminari relative alle proposte di IPCEI afferenti alla catena
strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica e delle
infrastrutture digitali e servizi cloud e' sottoposta all'emanazione
delle relative decisioni di autorizzazione da parte della stessa
Commissione, in esito al completamento dell'iter di notifica e
valutazione della compatibilita' degli aiuti con il mercato interno;
Tenuto conto dell'esito positivo delle valutazioni preliminari del
Ministero dello sviluppo economico effettuate ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del richiamato decreto interministeriale 21 aprile 2021
rispetto alle richiamate proposte di IPCEI afferenti alla catena
strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica e delle
infrastrutture digitali e servizi cloud nell'ambito delle predette
procedure di selezione e notifica preventiva dei progetti, e dello
stato di avanzamento del procedimento di notifica, valutazione e
autorizzazione europeo, ancora da completarsi;
Tenuto conto che, in esito alle notifiche preliminari effettuate
dal Ministero dello sviluppo economico, la Commissione europea - DG
Concorrenza deve esprimersi ai fini del completamento della
valutazione di compatibilita' con il mercato interno secondo i
richiamati criteri stabiliti dalla Commissione europea con
Comunicazione C(2021) 8481 final, tuttora in corso;
Tenuto conto del cronoprogramma di attivazione delle risorse del
PNRR per la richiamata misura M4C2-I2.1, relativa all'integrazione
delle risorse del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla
destinazione delle risorse di cui alla misura M4C2-I2.1 del PNRR a
sostegno della realizzazione dei richiamati progetti notificati
preliminarmente a data odierna, attraverso l'attivazione
dell'intervento del Fondo IPCEI nelle more dell'adozione delle
relative decisioni di autorizzazione della Commissione europea,
assicurando l'attribuzione delle risorse ai predetti interventi in
coerenza con il cronoprogramma degli obiettivi, traguardi ed
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR per la misura citata e
recependo contestualmente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
interministeriale 21 aprile 2021, le risorse della misura M2C2-I5.2
destinate dal decreto 27 aprile 2022 del Ministro della transizione
ecologica al co-finanziamento delle proposte compatibili con tale
linea di intervento presenti nell'ambito degli IPCEI proposti
nell'ambito della catena del valore dell'idrogeno;
Ritenuto opportuno, pertanto, attivare l'intervento del Fondo IPCEI
di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a
sostegno della realizzazione dei progetti di cui agli aiuti n.
SA.64644, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 Technology»,
n. SA.64645, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 Industry»,
n. SA.101186, relativo alla proposta di IPCEI «Microelettronica 2», e
n. SA.102519, relativo alla proposta di IPCEI «Infrastrutture
digitali e servizi cloud», sottoposti dall'Italia alla Commissione
europea con notifica preventiva nelle date sopra richiamate,
subordinatamente all'emanazione e ai contenuti delle relative
decisioni di autorizzazione della stessa, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 avuto riguardo agli
orientamenti applicabili per effetto della comunicazione della
Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021,
prevedendo che il riparto delle risorse finanziarie tra le
iniziative, le procedure di dettaglio per la concessione delle
agevolazioni, le modalita' di erogazione delle stesse e gli ulteriori
elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi
agevolativi previsti dal decreto 21 aprile 2021 siano di conseguenza
definiti nei successivi provvedimenti di attuazione, da emanarsi in
esito al completamento delle procedure di autorizzazione europea piu'
volte richiamate, nel rispetto dei vincoli derivanti dal PNRR;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo
di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o piu' misure;
b) Comunicazione IPCEI: la comunicazione della Commissione
europea comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final
del 25 novembre 2021, recante i «Criteri per l'analisi della
compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati
a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune
interesse europeo», che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le
misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione e' chiamata a
decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti
siano stati notificati prima della stessa;
c) Decisioni di autorizzazione: le diverse decisioni della
Commissione europea di autorizzazione delle proposte di aiuti
presentate per il sostegno alla realizzazione degli IPCEI «H2
Technology» e «H2 Industry» nella catena strategica del valore
dell'idrogeno, relative rispettivamente agli aiuti SA.64644 e
SA.64645, dell'IPCEI Microelettronica 2 in relazione all'aiuto
SA.101186, e dell'IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud
inerente all'aiuto SA.102519, ed eventuali successive decisioni della
Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell'ambito degli
IPCEI medesimi;
d) Decreto interministeriale: il decreto 21 aprile 2021 del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per
l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1,
comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' per la
concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli
IPCEI;
e) DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese
del Ministero;
f) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art. 1, comma 232, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei
contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli
IPCEI;
g) Gazzetta ufficiale: la Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana;
h) IPCEI: importante progetto di comune interesse europeo di cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
i) IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud: l'IPCEI di cui
alla proposta SA.102519 nella catena strategica del valore relativa
alle infrastrutture digitali e ai servizi cloud;
j) IPCEI Microelettronica 2: l'IPCEI di cui alla proposta
SA.101186 nella catena strategica del valore della microelettronica;
k) IPCEI H2 Technology: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64644
nella catena strategica del valore dell'idrogeno;
l) IPCEI H2 Industry: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64645 nella
catena strategica del valore dell'idrogeno;
m) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali
di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e
cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e
coesione; Salute);
o) Misure: specifici investimenti e/o riforme previste dal PNRR
realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi
finanziati;
p) Principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi
ambientali (anche solo DNSH): Principio definito all'art. 17 del
regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono
essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(UE) 2021/24,1e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del
regolamento (UE) 2021/241;
q) Project portfolio: il progetto individuale dell'impresa e/o
dell'organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la
chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalita' di
esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato, i
project portfolio rispondono ai requisiti previsti dalla
Comunicazione IPCEI;
r) PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento
(UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13
luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.