LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale e' stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»); Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (di seguito anche «Regolamento prospetto»); Visto il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione; Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»); Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successive modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Considerato che le disposizioni in ordine al controllo e all'approvazione del prospetto e dei supplementi da parte delle autorita' competenti sono contenute rispettivamente nell'art. 20 e nell'art. 23 del regolamento prospetto, nonche' negli articoli 35 e seguenti del citato regolamento delegato; Considerato che, in accoglimento delle istanze provenienti da ampia parte dei rispondenti alla consultazione e al fine di assicurare la piena conformita' dell'ordinamento nazionale alla disciplina europea di riferimento, e' opportuno eliminare le disposizioni regolamentari che prevedono la verifica della completezza della domanda di approvazione e la durata massima del procedimento amministrativo, di cui all'art. 8 del regolamento emittenti; Considerato che, per effetto dell'eliminazione delle sopra richiamate disposizioni regolamentari, trovano applicazione diretta le citate disposizioni europee in materia di controllo e approvazione dei prospetti; Considerato che e' opportuno consentire all'emittente e/o all'offerente di illustrare alla Consob le questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta o l'ammissione alle negoziazioni, al fine di effettuare una valutazione sui contenuti del prospetto e favorire la celerita' della successiva istruttoria volta all'approvazione del prospetto; Considerato che l'art. 27 del regolamento prospetto consente all'autorita' competente di accettare una lingua diversa da quella nazionale ai fini della redazione del prospetto, ferma restando la possibilita' di esigere la traduzione della nota di sintesi; Considerato che, al fine di ridurre gli oneri per i soggetti che promuovono offerte transnazionali, e' opportuno modificare il regime linguistico previsto per la redazione del prospetto, in modo da consentire l'utilizzo della lingua inglese ai fini della redazione del prospetto; Considerato che, nei casi in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese, qualora l'offerta sia svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta l'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, e' opportuno prevedere la traduzione della nota di sintesi in lingua italiana, per esigenze di tutela degli investitori e dell'integrita' dei mercati; Considerate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, pubblicato in data 21 febbraio 2022, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob; Delibera: Art. 1 Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche 1. Nella parte II, titolo I, del Regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni: A. nel capo I: 1) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Domanda di approvazione). - 1. La domanda di approvazione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento prospetto e' redatta in formato elettronico ricercabile in conformita' al modello in allegato 1A ed e' trasmessa con le modalita' informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, e' corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'allegato 1A e nell'art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980, nonche' sottoscritta da coloro che in qualita' di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico. 2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, l'emittente e/o l'offerente possono sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta, anche attraverso l'invio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto di interesse, al fine di consentirne la valutazione degli effetti sui contenuti del prospetto e favorire la celerita' dell'istruttoria.»; 2) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli). - 1. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli. 2. Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne da' comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dal comma 1 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. 3. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non puo' in ogni caso eccedere i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob puo' prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. 4. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'art. 94-bis, comma 4, del Testo unico e' trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.»; 3) l'art. 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Regime linguistico del prospetto). - 1. Il prospetto per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli e' redatto in lingua italiana. 2. Per le offerte di titoli il prospetto e' redatto in lingua italiana o in lingua inglese, a scelta dell'emittente o dell'offerente. 3. Se il prospetto e' redatto in lingua inglese e l'offerta e' svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta l'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, la nota di sintesi e' tradotta in lingua italiana.». 2. Nella parte III, titolo I, del Regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni: A. nel capo II: 1) l'art. 52 e' sostituito dal seguente: «Art. 52 (Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli). - 1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'art. 94, comma 3, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa e' redatta in formato elettronico ricercabile in conformita' all'allegato 1C, e' trasmessa con le modalita' informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni, ed e' corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati, nonche' richiesti dall'art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980. 2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, l'emittente e/o l'offerente possono sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'ammissione alle negoziazioni, anche attraverso l'invio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto di interesse, al fine di consentirne la valutazione degli effetti sui contenuti del prospetto e favorire la celerita' dell'istruttoria. 3. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o del soggetto che chiede l'ammissione.»; 2) all'art. 53: a) al comma 2, le parole: «8, commi 1, 4-bis e 5,» sono soppresse; b) i commi 3 e 4 sono abrogati; B. nel capo IV, all'art. 63: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni puo' essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso si applica l'art. 52, commi 1 e 2, e la domanda di approvazione e' corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'allegato 1A.»; 2) il comma 2 e' abrogato.