LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  Testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche «Tuf»); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al  prospetto  da  pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli  in
un mercato regolamentato, e che abroga la  direttiva  2003/71/CE  (di
seguito anche «Regolamento prospetto»); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione,  del
14  marzo  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/1129  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il
contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da  pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli  in
un mercato  regolamentato,  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
809/2004 della Commissione; 
  Vista la delibera  del  14  maggio  1999,  n.  11971  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»); 
  Vista la  delibera  del  5  luglio  2016,  n.  19654  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
i procedimenti per l'adozione di atti  di  regolazione  generale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,  n.  262,  recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei  mercati
finanziari; 
  Considerato  che  le  disposizioni  in  ordine   al   controllo   e
all'approvazione del prospetto  e  dei  supplementi  da  parte  delle
autorita' competenti sono contenute rispettivamente  nell'art.  20  e
nell'art. 23 del regolamento prospetto, nonche' negli articoli  35  e
seguenti del citato regolamento delegato; 
  Considerato che, in accoglimento delle istanze provenienti da ampia
parte dei rispondenti alla consultazione e al fine di  assicurare  la
piena conformita' dell'ordinamento nazionale alla disciplina  europea
di riferimento, e' opportuno eliminare le disposizioni  regolamentari
che  prevedono  la  verifica  della  completezza  della  domanda   di
approvazione e la durata massima del procedimento amministrativo,  di
cui all'art. 8 del regolamento emittenti; 
  Considerato  che,  per  effetto   dell'eliminazione   delle   sopra
richiamate disposizioni regolamentari, trovano  applicazione  diretta
le citate disposizioni europee in materia di controllo e approvazione
dei prospetti; 
  Considerato  che  e'   opportuno   consentire   all'emittente   e/o
all'offerente di illustrare alla Consob le questioni  di  particolare
rilevanza riguardanti l'operazione di  offerta  o  l'ammissione  alle
negoziazioni, al fine di effettuare una valutazione sui contenuti del
prospetto e favorire la celerita' della successiva istruttoria  volta
all'approvazione del prospetto; 
  Considerato  che  l'art.  27  del  regolamento  prospetto  consente
all'autorita' competente di accettare una lingua  diversa  da  quella
nazionale ai fini della redazione del prospetto,  ferma  restando  la
possibilita' di esigere la traduzione della nota di sintesi; 
  Considerato che, al fine di ridurre gli oneri per  i  soggetti  che
promuovono offerte transnazionali, e' opportuno modificare il  regime
linguistico previsto per la  redazione  del  prospetto,  in  modo  da
consentire l'utilizzo della lingua inglese ai  fini  della  redazione
del prospetto; 
  Considerato che, nei casi in cui il prospetto sia redatto in lingua
inglese, qualora l'offerta sia svolta in tutto o in parte in  Italia,
ovvero  sia  chiesta  l'ammissione  alle  negoziazioni  nel   mercato
regolamentato italiano, e' opportuno prevedere  la  traduzione  della
nota di sintesi in lingua italiana,  per  esigenze  di  tutela  degli
investitori e dell'integrita' dei mercati; 
  Considerate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato
e degli investitori, istituito con delibera del 12  giugno  2018,  n.
20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento  di
consultazione sulle proposte di modifica del  regolamento  emittenti,
pubblicato  in  data  21  febbraio  2022,  come  rappresentate  nella
relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modifiche 
 
  1. Nella parte  II,  titolo  I,  del  Regolamento  emittenti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    A. nel capo I: 
      1) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  4  (Domanda  di  approvazione).  -  1.  La  domanda   di
approvazione ai sensi  dell'art.  20  del  Regolamento  prospetto  e'
redatta in formato elettronico ricercabile in conformita' al  modello
in allegato 1A ed e' trasmessa con le modalita' informatiche indicate
dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei
soggetti che promuovono l'offerta, e' corredata delle informazioni  e
dei  documenti  indicati  nell'allegato  1A  e   nell'art.   42   del
Regolamento delegato (UE) 2019/980, nonche'  sottoscritta  da  coloro
che in  qualita'  di  offerente  ed  emittente  intendono  effettuare
l'offerta al pubblico. 
      2. Prima della domanda di approvazione prevista  nel  comma  1,
l'emittente e/o l'offerente possono sottoporre alla Consob  questioni
di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di  offerta,  anche
attraverso l'invio  di  elementi  informativi  tratti  dai  documenti
oggetto di interesse, al fine di  consentirne  la  valutazione  degli
effetti  sui  contenuti  del  prospetto  e  favorire   la   celerita'
dell'istruttoria.»; 
      2) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 8 (Approvazione del prospetto e del  supplemento  per  le
offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli). -  1.  La  Consob
approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad
oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli. 
      2. Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai
titoli, se la Consob  ritiene,  per  motivi  ragionevoli,  che  siano
necessarie informazioni  supplementari,  essa  ne  da'  comunicazione
all'emittente o all'offerente.  Le  informazioni  supplementari  sono
inoltrate alla  Consob,  a  pena  di  decadenza  entro  venti  giorni
lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la
richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del  prospetto  dal
comma 1 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono  alla  Consob
tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura
del procedimento istruttorio. 
      3. Nel  caso  di  richieste  di  modifiche  o  di  informazioni
supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione
del prospetto non puo'  in  ogni  caso  eccedere  i  settanta  giorni
lavorativi nel caso previsto  dal  comma  1  del  presente  articolo,
decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo  in
casi eccezionali, la Consob puo' prorogare detti termini di ulteriori
cinque giorni lavorativi. 
      4. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli,  il
supplemento previsto dall'art. 94-bis, comma 4, del  Testo  unico  e'
trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni
lavorativi dalla sua ricezione.»; 
      3) l'art. 12 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 12 (Regime linguistico del prospetto). - 1. Il  prospetto
per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli  e'  redatto
in lingua italiana. 
      2. Per le offerte di titoli il prospetto e' redatto  in  lingua
italiana  o  in   lingua   inglese,   a   scelta   dell'emittente   o
dell'offerente. 
      3. Se il prospetto e' redatto in lingua inglese e l'offerta  e'
svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta l'ammissione
alle negoziazioni nel mercato  regolamentato  italiano,  la  nota  di
sintesi e' tradotta in lingua italiana.». 
  2. Nella parte III,  titolo  I,  del  Regolamento  emittenti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    A. nel capo II: 
      1) l'art. 52 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   52   (Disposizioni   riguardanti   l'ammissione    alle
negoziazioni di  titoli).  -  1.  Ai  fini  della  pubblicazione  del
prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il
soggetto che chiede l'ammissione  trasmette  alla  Consob,  ai  sensi
dell'art. 113, comma 1, del Testo unico, la domanda  di  approvazione
prevista dall'art. 94, comma 3, del  Testo  unico,  sottoscritta  dal
soggetto  che  chiede  l'ammissione;  essa  e'  redatta  in   formato
elettronico ricercabile in conformita' all'allegato 1C, e'  trasmessa
con le modalita' informatiche  indicate  dalla  Consob  con  apposite
istruzioni,  ed  e'  corredata  del  prospetto   medesimo   e   delle
informazioni e documenti ivi indicati, nonche' richiesti dall'art. 42
del Regolamento delegato (UE) 2019/980. 
      2. Prima della domanda di approvazione prevista  nel  comma  1,
l'emittente e/o l'offerente possono sottoporre alla Consob  questioni
di particolare rilevanza riguardanti l'ammissione alle  negoziazioni,
anche attraverso l'invio di elementi informativi tratti dai documenti
oggetto di interesse, al fine di  consentirne  la  valutazione  degli
effetti  sui  contenuti  del  prospetto  e  favorire   la   celerita'
dell'istruttoria. 
      3. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla  Consob
l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla  quotazione
e  della  domanda  di   ammissione   alle   negoziazioni   da   parte
dell'emittente o del soggetto che chiede l'ammissione.»; 
      2) all'art. 53: 
        a) al comma 2, le parole: «8,  commi  1,  4-bis  e  5,»  sono
soppresse; 
        b) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    B. nel capo IV, all'art. 63: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Con  la   domanda   di   approvazione   finalizzata   alla
pubblicazione del prospetto  di  ammissione  alle  negoziazioni  puo'
essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al
pubblico relativa ai titoli oggetto di ammissione alle  negoziazioni.
In tal caso si applica l'art. 52, commi  1  e  2,  e  la  domanda  di
approvazione e' corredata anche delle informazioni  e  dei  documenti
indicati nell'allegato 1A.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato.