LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; 
  Vista la direttiva (UE)  2021/338  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la  direttiva  2014/65/UE
per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la  governance  del
prodotto e i limiti di posizione, e le direttive  2013/36/UE  e  (UE)
2019/878 per quanto riguarda la loro  applicazione  alle  imprese  di
investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/2034  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 novembre 2019 relativa  alla  vigilanza  prudenziale
sulle imprese di investimento  e  recante  modifica  delle  direttive
2002/87/CE,  2009/65/CE,   2011/61/UE,   2013/36/UE,   2014/59/UE   e
2014/65/UE; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21
aprile 2021 che modifica la  direttiva  delegata  (UE)  2017/593  per
quanto riguarda l'integrazione dei fattori  di  sostenibilita'  negli
obblighi di governance dei prodotti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione  del
21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per
quanto riguarda l'integrazione dei  fattori  di  sostenibilita',  dei
rischi di sostenibilita' e  delle  preferenze  di  sostenibilita'  in
taluni  requisiti  organizzativi  e  condizioni  di  esercizio  delle
attivita' delle imprese di investimento; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione del 21
aprile 2021 che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto  riguarda
i rischi di sostenibilita' e  i  fattori  di  sostenibilita'  di  cui
tenere conto per gli organismi d'investimento  collettivo  in  valori
mobiliari (OICVM); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1255  della  Commissione
del 21 aprile 2021 che  modifica  il  regolamento  delegato  (UE)  n.
231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilita' e  i  fattori
di  sostenibilita'  di  cui  i  gestori  di  fondi  di   investimento
alternativi debbono tenere conto; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1257  della  Commissione
del 21 aprile 2021  che  modifica  i  regolamenti  delegati  (UE)  n.
2017/2358 e (UE) n. 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione  dei
fattori di sostenibilita',  dei  rischi  di  sostenibilita'  e  delle
preferenze di sostenibilita' nei requisiti in materia di controllo  e
di  governo  del  prodotto  per  le  imprese  di  assicurazione  e  i
distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di  comportamento
e nella consulenza in materia  di  investimenti  per  i  prodotti  di
investimento assicurativi; 
  Visto il regolamento della Consob adottato con  delibera  n.  20307
del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del TUF  in  materia
di intermediari (di seguito, «Regolamento intermediari») e successive
modificazioni; 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la  Consob  in
materia  di  servizi  e  attivita'  di  investimento  e  di  gestione
collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019; 
  Considerata la necessita' di adeguare la disciplina  contenuta  nel
predetto regolamento intermediari alla direttiva (UE) 2021/338,  alla
direttiva (UE) 2019/2034, nonche' ai sopra citati  atti  delegati  di
implementazione delle normative MiFID  II,  UCITS,  AIFMD  e  IDD  in
materia di finanza sostenibile; 
  Considerata,   altresi',   l'opportunita'   di   intervenire    sul
regolamento  intermediari  per  realizzare   alcuni   interventi   di
razionalizzazione delle discipline concernenti:  i)  i  requisiti  di
conoscenza e competenza del personale degli intermediari, al fine  di
fornire talune precisazioni in merito agli obblighi di  conservazione
documentale gravanti sugli intermediari; ii) l'albo e l'attivita' dei
consulenti finanziari, nell'intento di innalzare il livello di tutela
dei risparmiatori,  garantire  un  efficace  e  tempestivo  esercizio
dell'azione di vigilanza ed effettuare  i  dovuti  allineamenti  alle
pertinenti novita' introdotte dalla citata direttiva (UE) 2021/338  e
dal citato regolamento delegato (UE) n. 2021/1253; 
  Considerata, inoltre, l'opportunita' di  modificare  la  disciplina
contenuta nel regolamento  intermediari  concernente  le  domande  di
estensione dell'autorizzazione delle SIM allo svolgimento dei servizi
e delle attivita' di investimento, in  un'ottica  di  semplificazione
del procedimento amministrativo e di conseguente alleggerimento degli
oneri  a  carico  degli  intermediari,  nonche'   l'opportunita'   di
realizzare interventi di fine tuning in materia di gestione dell'albo
previsto dall'art. 20 del  TUF  e  di  operativita'  transfrontaliera
delle SIM; 
  Considerata l'esigenza di dettare una disciplina transitoria  avuto
riguardo  alle:  i)  disposizioni   concernenti   gli   obblighi   di
informativa ex ante sui costi e oneri connessi alla  prestazione  dei
servizi di investimento qualora le operazioni di investimento vengano
effettuate  attraverso  mezzi  di  comunicazione  a   distanza;   ii)
disposizioni in materia di finanza  sostenibile  in  modo  da  tenere
conto  della  data  di  applicazione  prevista  per  le  disposizioni
nazionali di recepimento dall'art. 2, paragrafo  1,  della  direttiva
(UE) 2021/1269; iii) disposizioni in materia di pubblicita' dell'albo
dei consulenti finanziari e disposizioni riguardanti il  procedimento
di  cancellazione  dal  predetto  albo  per  omesso   pagamento   del
contributo di vigilanza; 
  Valutate le osservazioni pervenute  in  risposta  al  documento  di
consultazione pubblicato il 17 febbraio 2022, recante le modifiche al
regolamento  intermediari,   come   rappresentate   nella   relazione
illustrativa pubblicata sul sito web della Consob; 
  Sentita la Banca d'Italia ai  sensi  degli  articoli  6,  commi  2,
2-quater e 2-quinquies; 19, comma 3-ter; 25-bis, comma 2;  26,  comma
8; 28, comma 4; 30, comma 5; 32, comma 2; 201, comma 12, del TUF; 
  Sentito l'IVASS ai sensi dell'art. 25-ter, commi  2  e  2-bis,  del
TUF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento  adottato  con  delibera  n.  20307  del  15
  febbraio 2018 recante norme di attuazione del  decreto  legislativo
  24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari 
 
  1. Nel Libro I, all'art. 2, comma 1, nella lettera  h),  le  parole
«servizi  o  attivita'  di  investimento.»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «servizi o attivita' di investimento;» e, dopo  la  lettera
h), sono inserite le seguenti lettere: 
    «h-bis)  "regolamento  (UE)  2019/2088":  il   regolamento   (UE)
2019/2088 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  27  novembre
2019; 
    h-ter) "rischio di sostenibilita'": il rischio di  sostenibilita'
ai sensi dell'art. 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088; 
    h-quater)   "fattori   di   sostenibilita'":   i    fattori    di
sostenibilita' ai sensi dell'art. 2, punto 24, del  regolamento  (UE)
2019/2088.». 
  2. Nel Libro II sono apportate le seguenti modificazioni: 
    A. nella Parte II, 
      1. all'art. 4,  comma  2,  lettera  a),  le  parole  «ai  sensi
dell'art. 28, commi 1 e 6, del testo  unico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi dell'art. 28, commi  1,  6  e  6-bis,  del  testo
unico»; 
      2. all'art. 5, 
        a) nel comma 1, dopo la lettera b), e' inserita  la  seguente
lettera: 
          «b-bis) codice identificativo LEI;»; 
        b) nel comma 2, dopo la lettera b), e' inserita  la  seguente
lettera: 
          «b-bis) codice identificativo LEI;»; 
        c) nel comma 3, dopo la lettera b), e' inserita  la  seguente
lettera: «b-bis) codice identificativo LEI;»; nella  lettera  e),  le
parole «all'art. 28, comma 6, del testo unico» sono sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 28, commi 6 e 6-bis, del testo unico»; 
        d) nel comma 4, dopo la lettera b), e' inserita  la  seguente
lettera: 
          «b-bis) codice identificativo LEI;»; 
        e) nel comma 5, dopo la lettera b), e' inserita  la  seguente
lettera: 
          «b-bis) codice identificativo LEI;»; 
        f) nel comma 6,  alla  lettera  f),  dopo  le  parole  «della
direttiva 2014/65/UE», sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  il
codice identificativo LEI dell'impresa di investimento UE»; 
    B. nella Parte III, all'art. 7, 
      1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  domande  di
autorizzazione allo svolgimento dei  servizi  e  delle  attivita'  di
investimento in regola con  la  vigente  disciplina  sull'imposta  di
bollo sono presentate  alla  Consob  unitamente  alla  documentazione
prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/1943 della  Commissione
del  14  luglio  2016,   nonche'   con   l'indicazione   del   codice
identificativo  LEI  della  societa'   istante.   Si   applicano   il
regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del  14  luglio
2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della  Commissione
del 19 giugno 2017.»; 
      2. dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: 
        «3-bis. I soggetti istanti, nel presentare le informazioni  e
i  dati  relativi  al  programma  di  attivita'  e   alla   struttura
organizzativa ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento  delegato
(UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016,  forniscono  una
descrizione  coerente  e  completa   delle   attivita'   prospettate,
dell'organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi
perseguiti, delle strategie distributive e  commerciali  che  la  SIM
intende perseguire, nonche' ogni altro  elemento  rilevante  ai  fini
della valutazione dell'iniziativa. In particolare, i soggetti istanti
indicano le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate  e
includono  anche  scenari  avversi  rispetto  alle  ipotesi  di  base
formulate,  con  la  descrizione  dei  relativi  impatti   economici,
patrimoniali e prudenziali, e le conseguenti azioni di  rafforzamento
patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.»; 
      3. al comma 4, le parole «ovvero di relativa  estensione»  sono
soppresse; 
      4. dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: 
        «5-bis. Le domande  di  estensione  dell'autorizzazione  allo
svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento, in  regola
con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, sono presentate alla
Consob unitamente alla seguente documentazione: 
          a)   descrizione   dell'organizzazione    della    societa'
richiedente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  6  del
regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del  14  luglio
2016, nella quale siano in particolare illustrati il programma  delle
attivita' iniziali  per  i  successivi  tre  anni  e  le  conseguenti
modifiche alla struttura organizzativa  e  ai  sistemi  di  controllo
interni; 
          b) descrizione della situazione  finanziaria  attesa  dallo
svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento di  cui  si
chiede l'autorizzazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 5
del regolamento delegato (UE)  2017/1943  della  Commissione  del  14
luglio 2016; 
          c)  copia  del  verbale  della  riunione   dell'organo   di
amministrazione ovvero, in caso di amministratore unico,  dell'organo
di controllo della societa', relativo all'accertamento dei  requisiti
degli esponenti aziendali di cui all'art. 13 del testo unico; 
          d) attestazione dell'ammontare  e  composizione  dei  fondi
propri al momento della presentazione della domanda, nel caso in  cui
l'estensione dell'autorizzazione comporti l'incremento  del  capitale
iniziale previsto ai sensi dell'art. 19, comma  1,  lettera  d),  del
testo unico; 
          e) nel caso in cui  sia  stato  necessario  procedere  alla
modifica dell'atto costitutivo e  del  relativo  statuto,  copia  del
verbale  di  assemblea  e  documentazione  attestante   la   relativa
iscrizione nel registro delle imprese. 
        5-ter. Nei  casi  di  cui  al  comma  5-bis,  si  applica  il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945  della  Commissione  del  19
giugno 2017, nonche' i commi 3-bis, 4 e 5.»; 
    C. nella Parte IV, 
      1. all'art. 14, 
        a) nel comma  1,  le  parole  «agli  articoli  13  e  14  del
regolamento  di  esecuzione  emanato  ai  sensi  degli  articoli  34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12 e 13 del regolamento  di
esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
        b) nel comma 2, le parole «dall'art. 15  del  regolamento  di
esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,
paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE)  2017/2382
della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
        c) nel comma 3, le parole «articoli 16 e 17  del  regolamento
di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e  35,
paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articoli 15  e  16  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
        d) nel comma 4, le parole «articoli 16, comma 2, e 17,  comma
2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli  34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 15, comma 2, e 16, comma 2,  del
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382  della  Commissione  del  14
dicembre 2017»; 
      2. all'art. 15, 
        a) nel comma 1, le parole «articoli 18 e 19  del  regolamento
di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e  35,
paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articoli 17  e  18  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
        b) nel comma 2, le parole «articoli 20 e 21  del  regolamento
di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e  35,
paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articoli 19  e  20  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
      3. all'art. 16, 
        a) nel comma 1, le parole  «all'art.  4  del  regolamento  di
esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,
paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 3 del regolamento di  esecuzione  (UE)  2017/2382
della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
        b) nel comma 2, le parole «dall'art.  5  del  regolamento  di
esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,
paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'art. 4 del regolamento di esecuzione  (UE)  2017/2382
della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
        c) nel comma 3, le parole «dall'art.  6  del  regolamento  di
esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,
paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'art. 5 del regolamento di esecuzione  (UE)  2017/2382
della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
        d) nel  comma  4,  le  parole  «dall'art.  6,  comma  2,  del
regolamento  di  esecuzione  emanato  ai  sensi  degli  articoli  34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5, comma 2, del regolamento  di
esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
      4. all'art. 17, 
        a) nel comma 1, le parole  «all'art.  7  del  regolamento  di
esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,
paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 6 del regolamento di  esecuzione  (UE)  2017/2382
della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
        b) nel comma 2, le parole «dall'art.  8  del  regolamento  di
esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,  paragrafo  9,  e  35,
paragrafo 12,  della  direttiva  2014/65/UE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'art. 7 del regolamento di esecuzione  (UE)  2017/2382
della Commissione del 14 dicembre 2017»; 
      5. all'art. 20, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 
        «2-bis. Le SIM che  intendono  rinunciare  all'autorizzazione
all'esercizio mediante succursale di uno o piu' servizi  o  attivita'
di investimento in  Stati  non  UE  presentano  apposita  istanza  di
decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera
sulla domanda entro il termine massimo di novanta  giorni  lavorativi
dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 18, comma  6,
e 19, commi 1, lettera a), e 3.»; 
      6. all'art. 21, dopo il  comma  10,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
        «10-bis. Le SIM che intendono  rinunciare  all'autorizzazione
all'esercizio nella modalita' della libera prestazione di uno o  piu'
servizi o attivita'  di  investimento  in  Stati  non  UE  presentano
apposita istanza di decadenza alla  Consob.  La  Consob,  sentita  la
Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il  termine  massimo  di
sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano
gli articoli 21, comma 6, e 22, commi 1, lettera a), e 3.»; 
    D. nella Parte V, 
      1. all'art. 25, 
        a) nel comma 1, le parole «ai sensi dell'art. 28, commi  1  e
6, del  testo  unico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del testo unico»; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi in
cui un cliente al dettaglio o professionale  su  richiesta  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera
b), del testo unico, stabilito o situato in Italia, avvia di  propria
iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento  o
l'esercizio di un'attivita' di investimento da parte di un'impresa di
paesi terzi diversa dalla banca, l'art. 28, comma 3, del testo  unico
non  si  applica  alla  prestazione  del  servizio  o   all'esercizio
dell'attivita'  di  investimento  al  cliente  in  questione  ne'   a
qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto
servizio o all'esercizio di detta attivita'. Fatte salve le relazioni
infragruppo, non  e'  considerato  servizio  prestato  su  iniziativa
esclusiva del cliente il  caso  in  cui  un'impresa  di  paese  terzo
diversa dalla banca, anche mediante un'entita'  che  agisce  per  suo
conto o che presenta con essa stretti legami o mediante altra persona
che agisce per conto di tale entita', sollecita clienti o  potenziali
clienti  in  Italia.  L'iniziativa  del  cliente  non   da'   diritto
all'impresa di paesi terzi diversa dalla  banca  di  commercializzare
nuove categorie di prodotti o  servizi  di  investimento  al  cliente
medesimo  se  non  tramite  stabilimento  di  succursale  in   Italia
autorizzato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del testo unico.»; 
      2. all'art. 26, nel comma 1, le parole «indicate  all'art.  28,
commi 1, 2 e 6, del testo  unico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«indicate all'art. 28, commi 1, 2, 6 e 6-bis, del testo unico». 
      3.  Nel  Libro  III,  Parte  II,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      A. nel Titolo I, Capo I, all'art. 36, 
        1. nel comma  2,  lettera  d),  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi:  «Se  l'accordo  di  acquisto  o  vendita  di  uno
strumento  finanziario  e'   concluso   utilizzando   un   mezzo   di
comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione  delle
informazioni sui  costi  e  sugli  oneri,  gli  intermediari  possono
fornire tali informazioni in  formato  elettronico  o  su  carta,  se
richiesto dal cliente al  dettaglio,  senza  ritardi  ingiustificati,
dopo  la  conclusione  dell'operazione,  purche'  siano   soddisfatte
entrambe le condizioni seguenti: 
          i) il cliente ha  accettato  di  ricevere  le  informazioni
senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell'operazione; 
          ii) l'intermediario ha concesso al cliente la  possibilita'
di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando il  cliente
stesso non abbia ricevuto le informazioni. 
  Gli intermediari offrono al cliente la possibilita' di ricevere  le
informazioni sui  costi  e  sugli  oneri  per  telefono  prima  della
conclusione dell'operazione.»; 
        2. dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 
          «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera d),  non
si applicano ai servizi di investimento diversi dalla  consulenza  in
materia di investimenti e dalla gestione di portafogli  prestati  nei
confronti di clienti professionali.»; 
    B. nel Titolo II, Capo I, dopo l'art. 40, e' aggiunto il seguente
art. 40-bis: 
      «Art. 40-bis (Cambiamento di strumenti  finanziari).  -  1.  Ai
fini del presente articolo, per "cambiamento di strumenti finanziari"
si intende la vendita di uno strumento finanziario e acquisto  di  un
altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno
strumento finanziario esistente. 
      2. Quando prestano  i  servizi  di  consulenza  in  materia  di
investimenti o di gestione di portafogli che  comportano  cambiamenti
di strumenti finanziari, gli intermediari ottengono  le  informazioni
necessarie in merito all'investimento  del  cliente  e  analizzano  i
costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari. 
      3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia
di investimenti, gli intermediari comunicano al cliente se i benefici
derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari  sono  superiori  o
inferiori ai relativi costi. 
      4. Il presente articolo non si applica ai  servizi  prestati  a
clienti professionali,  a  meno  che  tali  clienti  non  comunichino
all'intermediario, in formato elettronico o su carta,  che  intendono
beneficiare dell'analisi di cui ai commi  2  e  3.  Gli  intermediari
conservano le comunicazioni  effettuate  dai  clienti  ai  sensi  del
presente comma.»; 
    C. nel Titolo VI, all'art. 60, dopo il comma 3,  e'  aggiunto  il
seguente comma: 
      «3-bis. I commi 1 e 3 del presente articolo non si applicano ai
servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non
comunichino agli intermediari, in formato elettronico o su carta, che
intendono  ricevere  i   rendiconti   periodici.   Gli   intermediari
conservano le comunicazioni  effettuate  dai  clienti  ai  sensi  del
presente comma.»; 
    D. nel Titolo VII, all'art. 61, 
      1. il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Alla  prestazione
dei servizi di investimento e dei servizi accessori a essi  connessi,
alle controparti qualificate si applicano l'art. 51, comma 3, nonche'
le disposizioni di cui al Libro IV, ad eccezione  dell'art.  93.  Gli
intermediari comunicano ai nuovi clienti e ai clienti  esistenti  che
hanno riclassificato conformemente alla direttiva 2014/65/UE la  loro
classificazione come controparte qualificata.»; 
      2. nel comma 5, le parole «applicano gli articoli 61 e  71  del
regolamento (UE) 2017/565» sono sostituite dalle seguenti: «applicano
l'art. 71 del regolamento (UE) 2017/565»; 
    E. nel Titolo VIII, Capo II, 
      1. all'art. 64, 
        a) nel comma 1, dopo le parole «caratteristiche e obiettivi»,
sono aggiunte le seguenti: «,  compresi  eventuali  obiettivi  legati
alla sostenibilita',»; 
        b) nel comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Con riferimento ai soli fattori di sostenibilita', gli  intermediari
non sono tenuti ad effettuare l'individuazione  di  cui  al  presente
comma  per  gli  strumenti  finanziari  che  considerano  fattori  di
sostenibilita'.»; 
        c) nel comma 5, nella  lettera  a),  le  parole  «mercato  di
riferimento;  e»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «mercato   di
riferimento;» e, dopo la lettera a), e' inserita la seguente lettera: 
        «a-bis) che, ove  pertinente,  i  fattori  di  sostenibilita'
dello  strumento  finanziario  siano  coerenti  con  il  mercato   di
riferimento;»; 
      2. all'art. 66, comma 5, dopo le parole  «i  connessi  rischi»,
sono aggiunte le seguenti:  «,  compresi  gli  eventuali  fattori  di
sostenibilita' degli strumenti finanziari»; 
      3. all'art. 67, comma 1, le parole «gli obiettivi del  mercato»
sono sostituite dalle seguenti: «gli  obiettivi,  compresi  eventuali
obiettivi legati alla sostenibilita', del mercato»; 
      4. all'art. 68, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 
        «2-bis. Gli intermediari produttori presentano i  fattori  di
sostenibilita' dello strumento  finanziario  in  modo  trasparente  e
forniscono ai distributori  le  informazioni  pertinenti  per  tenere
debitamente   conto   degli   eventuali   obiettivi    legati    alla
sostenibilita' del cliente o potenziale cliente.»; 
    F. nel Titolo VIII, Capo III, 
      1. all'art. 72, 
        a) nel comma 1,  dopo  le  parole  «e  gli  obiettivi»,  sono
aggiunte le seguenti: «, compresi  eventuali  obiettivi  legati  alla
sostenibilita',»; 
        b) nel comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Con riferimento ai soli fattori di sostenibilita', gli  intermediari
non sono tenuti ad effettuare l'individuazione  di  cui  al  presente
comma  per  gli  strumenti  finanziari  che  considerano  fattori  di
sostenibilita'.»; 
      2. all'art. 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Gli
intermediari assicurano  che  il  personale  sia  in  possesso  delle
competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i  rischi,
compresi gli eventuali fattori  di  sostenibilita',  degli  strumenti
finanziari che intendono offrire o raccomandare e i  servizi  forniti
nonche' le esigenze, le caratteristiche  e  gli  obiettivi,  compresi
eventuali  obiettivi  legati  alla  sostenibilita',  del  mercato  di
riferimento.»; 
      3. all'art. 75, comma 3, le parole «gli obiettivi del  mercato»
sono sostituite dalle seguenti: «gli  obiettivi,  compresi  eventuali
obiettivi legati alla sostenibilita', del mercato»; 
    G. nel Titolo IX, all'art. 78, dopo il comma 5,  e'  aggiunto  il
seguente comma: 
      «5-bis.  Per  la  documentazione  relativa  ai   requisiti   di
conoscenza e competenza dei membri del  personale  e  ai  periodi  di
esperienza  acquisiti  dagli  stessi,  nonche'  per  quella  relativa
all'attivita'  di  formazione  e  sviluppo  professionale  svolta  il
termine di cinque anni di cui al comma 5, lettera e),  decorre  dalla
cessazione del rapporto.». 
      4. Nel Libro V, Parte II, Titolo I, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
        A. all'art. 97, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  I
gestori applicano, altresi', gli articoli  17,  paragrafo  2,  e  18,
paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.»; 
        B. all'art. 98,  l'alinea  del  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: «1. I gestori applicano l'art. 18, paragrafi 1, 3, 4,  5  e
6, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla  gestione  di
OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito, tenuto conto dei  rischi
di  sostenibilita'  e  degli  effetti  negativi  delle  decisioni  di
investimento  sui  fattori  di  sostenibilita'  da  essi   presi   in
considerazione ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, lettera a), 3 e  4,
del regolamento (UE) 2019/2088:». 
      5. Nel Libro VIII sono apportate le seguenti modificazioni: 
        A. all'art. 129, comma 1, dopo le parole «agli  articoli  36,
37, 40», sono aggiunte le seguenti: «, 40-bis»; 
        B. all'art. 130, comma 1, dopo le parole «agli  articoli  36,
37, 40», sono aggiunte le seguenti: «, 40-bis». 
      6. Nel Libro IX sono apportate le seguenti modificazioni: 
      A. nella Parte I, all'art. 131, comma 1, nella lettera  v),  le
parole «dell'art.  135-quinquiesdecies,  comma  3.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'art. 135-quinquiesdecies, comma 3;» e, dopo  la
lettera v), e' inserita la seguente lettera: 
        «v-bis) "preferenze di sostenibilita'":  la  scelta  prevista
dall'art. 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2359.»; 
      B. nella Parte II, Titolo II, Capo I, all'art. 135, 
        1. nel comma 2, dopo le parole «sua tolleranza  al  rischio»,
sono aggiunte le seguenti:  «,  delle  sue  eventuali  preferenze  di
sostenibilita'»; 
        2. nel comma 6, lettera a), dopo le parole «selezionati per i
clienti», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali fattori di
sostenibilita'»; 
      C. nella Parte II, Titolo V 
        1. all'art. 135-quinquiesdecies, 
          a) nel comma  1,  dopo  le  parole  «gli  obiettivi»,  sono
aggiunte le seguenti: «, compresi  eventuali  obiettivi  legati  alla
sostenibilita',»; 
          b) nel comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Con riferimento  ai  soli  fattori  di  sostenibilita',  i  soggetti
abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  non  sono   tenuti   ad
effettuare l'individuazione di cui al presente comma per  i  prodotti
di   investimento   assicurativi   che   considerano    fattori    di
sostenibilita'.»; 
          c) nel comma 8,  dopo  le  parole  «agli  obiettivi»,  sono
aggiunte le seguenti: «, compresi  eventuali  obiettivi  legati  alla
sostenibilita',»; 
        2. all'art. 135-sexiesdecies, il comma 6  e'  sostituito  dal
seguente: «6. I soggetti abilitati  alla  distribuzione  assicurativa
assicurano  che  il  personale  sia  in  possesso  delle   competenze
necessarie per comprendere le caratteristiche e  i  rischi,  compresi
gli eventuali fattori di sostenibilita', dei prodotti di investimento
assicurativi  che  intendono  distribuire  nonche'  le  esigenze,  le
caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi  legati
alla sostenibilita', del mercato di riferimento.»; 
        3. all'art. 135-octiesdecies, nel comma  3,  dopo  le  parole
«gli obiettivi», sono aggiunte le  seguenti:  «,  compresi  eventuali
obiettivi legati alla sostenibilita',»; 
      D. nella Parte IV, all'art. 135-vicies quinquies, nel comma  1,
dopo le parole «dei loro clienti»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
comprese le loro preferenze di sostenibilita'». 
      7. Nel Libro XI sono apportate le seguenti modificazioni: 
        A. nella Parte I, all'art. 138, comma 1, nella lettera u), le
parole  «non  e'  cliente  professionale.»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «non e' cliente professionale;» e, dopo la lettera  u),  e'
inserita la seguente lettera: 
          «u-bis) "preferenze di sostenibilita'": la scelta  prevista
dall'art. 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/565.»; 
      B. nella Parte II, all'art. 139, nel comma 1, 
        1. nella  lettera  b),  dopo  le  parole  «gli  attestati  di
iscrizione e», e' aggiunta la seguente parola: «di»; 
        2. nella lettera f), dopo  le  parole  «nei  confronti  degli
iscritti», sono aggiunte le seguenti: «e dei cancellati»; 
      C. nella Parte III, 
        1. all'art. 146, 
          a) nel comma 2,  nella  lettera  d),  dopo  le  parole  «di
iscrizione all'albo», sono aggiunte le  seguenti:  «,  il  numero  di
matricola  e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
comunicato»;  nella  lettera   g),   dopo   le   parole   «luogo   di
conservazione», sono aggiunte le  seguenti:  «in  Italia  o  comunque
accessibile dall'Italia»; nella lettera i), dopo le parole  «societa'
di consulenza finanziaria», sono aggiunte le seguenti: «, nonche'  in
caso di omessa comunicazione,  da  parte  dei  consulenti  finanziari
autonomi  operanti  in  proprio,  della  variazione   dei   requisiti
patrimoniali di cui all'art. 148, comma 2, lettera f)»; 
          b) nel comma 3, nella lettera c), dopo le parole «direzione
generale», sono aggiunte le seguenti: «nonche' ogni altra  sede  dove
e' svolta l'attivita'»; nella lettera d), dopo le parole  «all'albo»,
sono aggiunte le seguenti: «, il numero di matricola e l'indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) comunicato»;  nella  lettera  f),
dopo le parole «della documentazione», sono aggiunte le seguenti: «in
Italia o comunque accessibile dall'Italia»; 
          c) nel comma 4, dopo le parole «ai  commi  2  e  3,»,  sono
aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli indicati  al  comma  2,
lettera c), e dell'indirizzo di posta elettronica certificata,»; 
        2. all'art.  152,  nel  comma  4,  dopo  le  parole  «termine
stabilito», sono aggiunte le seguenti: «dall'Organismo»  e,  dopo  le
parole  «pagamento  del  contributo»,  sono  aggiunte  le   seguenti:
«dovuto. In tale ipotesi, l'Organismo, decorso il predetto periodo di
quarantacinque  giorni,  avvia  il  procedimento   di   cancellazione
dall'albo e, con la comunicazione di avvio del medesimo procedimento,
assegna al soggetto interessato un ulteriore termine  per  provvedere
al pagamento,  diffidando  lo  stesso  che,  decorso  inutilmente  il
termine assegnato, sara' cancellato dalla relativa sezione dell'albo.
Nel caso in cui i predetti termini coincidano  con  il  sabato  o  un
giorno festivo, la relativa scadenza  e'  rinviata  al  primo  giorno
lavorativo successivo»; 
        3. all'art. 153, 
          a)  nel  comma  1,  nella  lettera  a),  dopo   le   parole
«conservazione della documentazione», sono aggiunte le seguenti:  «in
Italia o accessibile dall'Italia»; nella lettera c),  le  parole  «la
sede amministrativa e  le  sedi  secondarie»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la sede amministrativa, le sedi secondarie  e  ogni  altra
sede dove e' svolta l'attivita'»; nella lettera  g),  le  parole  «di
posta elettronica certificata (PEC)», sono sostituite dalle seguenti:
«, personale e ad uso esclusivo dell'interessato di posta elettronica
certificata  (PEC)  per  le   comunicazioni   tra   l'interessato   e
l'Organismo»; 
          b) nel  comma  2,  dopo  le  parole  «all'Organismo»,  sono
aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita'  da  esso  stabilite,»;
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  societa'   di
consulenza finanziaria comunicano all'Organismo il venir meno in capo
ai consulenti finanziari autonomi di cui si avvalgono  dei  requisiti
previsti  per  l'iscrizione  all'albo.  Per  la  comunicazione  degli
estremi identificativi della  polizza  il  termine  di  comunicazione
decorre dal giorno successivo a quello della scadenza indicata  nella
polizza precedentemente comunicata.»; 
          c) nel  comma  3,  dopo  le  parole  «all'Organismo»,  sono
aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' da esso  stabilite,»  e
la parola «rilevante» e' soppressa; 
          d)  nel   comma   4,   le   parole   «di   onorabilita'   e
professionalita'» sono soppresse; 
        4. all'art. 154, 
          a) nel  comma  2,  dopo  le  parole  «all'Organismo»,  sono
aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' da esso stabilite,»; 
          b) nel  comma  3,  dopo  le  parole  «all'Organismo»,  sono
aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' da esso stabilite,»; 
      D. nella Parte IV, all'art. 159, nel comma 6,  dopo  le  parole
«ovvero di finanziamento»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ne'  puo'
accettare o concorrere nella determinazione in suo favore di benefici
monetari o non monetari, attuali  o  futuri,  sotto  qualsiasi  forma
elargiti dal cliente o dal potenziale cliente»; 
      E.  nella  Parte  V,  Titolo  I,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        1. all'art. 162, 
          a) nell'alinea del comma 1, dopo le parole «in  materia  di
investimenti», sono aggiunte le seguenti: «e dei servizi accessori» e
le parole «e rispettano in  particolare  i  seguenti  principi»  sono
sostituite dalle seguenti: «. Essi devono osservare  le  disposizioni
legislative e regolamentari relative alla loro attivita', ivi incluse
le  disposizioni  adottate  dall'Organismo.  Nella  prestazione   del
servizio  di  consulenza  in  materia  di  investimenti  gli   stessi
rispettano in particolare i seguenti principi»; 
          b) nel comma 3, dopo le parole «dei clienti», sono aggiunte
le seguenti: «ne' forme di finanziamento dagli stessi»; 
        2. all'art. 164, nel  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I corsi di aggiornamento professionale sono svolti
a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di  iscrizione
nell'albo unico dei consulenti finanziari.»; 
      F. nella Parte V, Titolo II, 
        1. all'art. 165, dopo la lettera h), e' inserita la  seguente
lettera: 
          «h-bis) ove pertinente, i fattori di  sostenibilita'  presi
in  considerazione  nel  processo  di   selezione   degli   strumenti
finanziari;»; 
        2. all'art. 167, 
          a) nel comma 2,  nella  lettera  a),  dopo  le  parole  «al
rischio», sono aggiunte le seguenti: «e le sue  eventuali  preferenze
di sostenibilita'»; 
          b)   nel   comma   5,    dopo    le    parole    «finalita'
dell'investimento», sono aggiunte le seguenti: «e  le  sue  eventuali
preferenze di sostenibilita'»; 
        3. all'art. 169, nel  comma  4,  le  parole  «alla  direttiva
2003/71/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento  (UE)  n.
2017/1129»; 
        4. all'art. 170, 
          a) nel comma 2, le parole  «Le  informazioni  sui  costi  e
oneri,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  consulenti  finanziari
autonomi e  le  societa'  di  consulenza  finanziaria  forniscono  ai
clienti le informazioni sui costi  e  oneri,»  e  le  parole  «devono
essere   presentate»   sono   sostituite   dalla   seguente   parola:
«presentandole»; 
          b)  nel  comma  8,  le   parole   «un'illustrazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «una specifica illustrazione»; 
        5. all'art. 171, 
          a) nel comma 3,  dopo  le  parole  «per  i  clienti»,  sono
aggiunte   le   seguenti:   «,   compresi   eventuali   fattori    di
sostenibilita',»; 
          b) nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«I  consulenti  finanziari  autonomi  e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria non raccomandano strumenti  finanziari  come  rispondenti
alle preferenze di sostenibilita' di un cliente o potenziale  cliente
se essi non soddisfano tali preferenze. Essi spiegano  ai  clienti  o
potenziali  clienti  le  ragioni  per  le  quali  si  astengono   dal
raccomandare  i  medesimi  strumenti   e   conservano   la   relativa
documentazione.  Se  nessuno  strumento   finanziario   soddisfa   le
preferenze di sostenibilita' del cliente o potenziale cliente,  e  se
il  cliente   decide   di   adattare   le   proprie   preferenze   di
sostenibilita', i consulenti finanziari autonomi  e  le  societa'  di
consulenza  finanziaria  conservano  traccia  della   decisione   del
cliente, compresi i relativi motivi.»; 
          c) nel  comma  5,  le  parole  «raccomandati  e  effettuano
un'analisi» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandati, effettuano
un'analisi»; dopo  le  parole  «relativi  costi»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «e comunicano  al  cliente  se  i  benefici  derivanti  dai
cambiamenti negli investimenti sono superiori o inferiori ai relativi
costi»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma
non si applica ai servizi prestati a clienti  professionali,  a  meno
che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e
alla societa' di consulenza finanziaria, in formato elettronico o  su
carta, che intendono beneficiare  dell'analisi  di  cui  al  presente
comma. I consulenti finanziari autonomi e le societa'  di  consulenza
finanziaria conservano le comunicazioni  effettuate  dai  clienti  ai
sensi del presente comma.»; 
          d) al comma 6, le parole «una relazione che comprende» sono
sostituite dalle  seguenti:  «,  al  momento  della  prestazione  del
servizio, una relazione su supporto  durevole  che  comprende»  e  le
parole «e alla sua propensione al rischio e  capacita'  di  sostenere
perdite» sono sostituite dalle seguenti: «, alla sua  propensione  al
rischio e capacita' di sostenere perdite e  alle  sue  preferenze  di
sostenibilita'»; 
        6. all'art. 172, dopo il comma 2,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
          «2-bis. Il presente articolo  non  si  applica  ai  servizi
prestati a  clienti  professionali,  a  meno  che  tali  clienti  non
comunichino al consulente finanziario autonomo  e  alla  societa'  di
consulenza finanziaria,  in  formato  elettronico  o  su  carta,  che
intendono ricevere i rendiconti periodici.  I  consulenti  finanziari
autonomi e  le  societa'  di  consulenza  finanziaria  conservano  le
comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»; 
      G. nella Parte V, Titolo IV, 
        1. all'art. 176, nel  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I consulenti finanziari autonomi e le societa'  di
consulenza finanziaria tengono conto dei rischi di sostenibilita' nel
conformarsi ai requisiti di cui al presente comma.»; 
        2. all'art. 177, 
          a) nel comma 1, le  parole  «per  identificare,  prevenire»
sono sostituite dalle seguenti: «per identificare e prevenire»; 
          b) nell'alinea del comma 5, dopo le parole «interessi di un
cliente,», sono aggiunte le seguenti: «comprese le sue preferenze  di
sostenibilita',»; 
          c) nel comma 11, la parola «gravemente» e' soppressa; 
      H. nella Parte VI, all'art. 180,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
        1. nel comma 2, 
          a) nella lettera a), il numero 6 e' eliminato; 
          b) nella lettera b),  nell'alinea,  le  parole  «da  uno  a
quattro mesi» sono soppresse;  dopo  il  numero  6,  e'  aggiunto  il
seguente: «6-bis) violazione delle disposizioni di cui  all'art.  170
concernenti le informazioni sui costi e gli oneri connessi;» e,  dopo
il  numero  14,  e'  aggiunto  il  seguente:  «14-bis)   inosservanza
dell'obbligo di cui all'art. 153, comma 4;»; 
        2. nel comma 3, 
          a) nella lettera a), il numero 8 e' eliminato; 
          b) nella lettera b), nell'alinea,  le  parole:  «da  uno  a
quattro mesi» sono soppresse; nel numero 8, le parole «percezione  di
compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 159, comma 6»; dopo il numero 9, e'  aggiunto  il  seguente:
«9-bis) inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 153, comma 4;».