IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni  ed
integrazioni, recante «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali,  per  la  riforma
della   pubblica   amministrazione   e   per    la    semplificazione
amministrativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo  I  della  citata
legge 15 marzo del 1997, n. 59», e in particolare, l'art. 98  recante
«Funzioni  mantenute  allo  Stato»,  l'art.  99   recante   «Funzioni
conferite alle regioni e agli  enti  locali»  e  l'art.  101  recante
«Trasferimento delle strade non comprese nella  rete  autostradale  e
stradale nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e  successive
modificazioni, recante  «Individuazione  della  rete  autostradale  e
stradale nazionale, a  norma  dell'art.  98,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 112», ed in particolare  l'art.  1-bis,  comma  1  nel
quale e' previsto  che  alle  modifiche  della  rete  autostradale  e
stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai  sensi  del
medesimo decreto, si provvede, su  iniziativa  dello  Stato  o  delle
regioni interessate, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e previa intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia; 
  Visto  altresi',  l'art.  1-bis,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nel quale  e'  previsto  che  le
modifiche di cui al comma 1  del  medesimo  articolo  consistono  nel
trasferimento   tra   Stato   e   regioni,   e   nella    conseguente
riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2000, recante  «Individuazione  e  trasferimento,  ai  sensi
dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
112, delle strade non comprese nella  rete  stradale  e  autostradale
nazionale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2000,  recante  «Individuazione  dei  beni  e  delle  risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da  trasferire  alle
regioni ed agli enti locali per  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei
compiti amministrativi di cui agli articoli  99  e  101  del  decreto
legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di viabilita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e la ripartizione tra
le regioni e gli enti  locali  delle  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali per l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'»; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
dicembre 2000 relativi al trasferimento alle Regioni Emilia  Romagna,
Lazio e Toscana e agli enti locali delle regioni medesime dei beni  e
delle risorse finanziarie, umane,  strumentali  e  organizzative  per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16
dicembre 2008, 8 luglio 2010, 13 giugno 2017, 28 febbraio 2018  e  21
novembre 2019 con i quali sono state modificate  sia  le  tabelle  di
individuazione  della  rete  autostradale  e  stradale  di  interesse
nazionale di cui decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che  le
tabelle delle strade non comprese nella rete stradale e  autostradale
nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 febbraio 2000; 
  Visto i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state
rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo  Stato
alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia  e  Umbria  a
seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della  rete
stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale  a
seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005,  2  febbraio
2006 e 16 dicembre 2008; 
  Vista la nota della Regione Lazio n. prot. 634258  del  12  ottobre
2018, protocollata al n. 11598 del 15 ottobre 2018, di  richiesta  di
riclassificazione a strada statale di n. 2  tronchi  di  SSV  Sora  -
Cassino ricadenti nella regione Lazio; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili  prot.  n.  30029  del  5  agosto  2021,  concernente  la
richiesta di riclassificazione di n. 2 tronchi di SSV Sora -  Cassino
ricadenti nella regione Lazio; 
  Considerata l'esigenza riclassificare 2 tronchi della  SSV  Sora  -
Cassino; 
  Visto il parere del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  n.
16/2021, reso nell'adunanza del 20 maggio 2021; 
  Acquisita l'intesa in  Conferenza  unificata  nella  seduta  del  2
febbraio 2022, rep. atti n. 11/CU; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La tabella di individuazione della rete  stradale  di  interesse
nazionale relativa alla Regione Lazio allegata al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461, e' sostituita da quella di cui  all'allegato
A, al presente decreto. 
  2. La tabella di individuazione  della  rete  stradale  d'interesse
regionale relativa  alla  regione  Lazio,  allegata  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21  febbraio  2000,   come
modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  21
settembre 2001, e 20 febbraio 2018 e' sostituita  da  quella  di  cui
all'allegato B, al presente decreto. 
  3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprieta' dei comuni
i tratti delle strade aventi le caratteristiche di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettere d), e) ed f),  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992,  n.  285,  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   che
attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai  diecimila
abitanti. 
  4. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al
presente  decreto  possono   essere   apportate   d'intesa   fra   le
amministrazioni interessate, in sede di  redazione  e  sottoscrizione
dei  verbali  di  consegna  previsti  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   21   febbraio   2000.   A
completamento  delle  operazioni  di  consegna  il  Ministero   delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  provvede,  a  seguito
della trasmissione da parte dell'Anas  S.p.a.  dei  relativi  verbali
unitamente  alle  tabelle   aggiornate,   alla   ricognizione   delle
rettifiche  eventualmente  resesi  necessarie  e,  con  decreto   del
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   si   provvede   alla
ripubblicazione delle tabelle.