IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1792 del  13  novembre
2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034  dell'8
settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2,  lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245,  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata dal direttore generale  all'adozione  dei  provvedimenti  di
autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare  e  di
farmaci che rappresentano una  speranza  di  cura,  in  attesa  della
commercializzazione, per particolari e gravi  patologie,  nei  limiti
della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18
e 19 , lettera a)  del  decreto-legge  n.  269/2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  326/2003  e  dei  provvedimenti  per
l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno  2022,  in
virtu' della legge 25  febbraio  2022,  n.  15,  di  conversione  del
decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del  20  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000  con  errata-corrige
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  232  del  4
ottobre 2000, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determina AIFA 27 luglio 2012, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 27 agosto 2012, che ha
integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra
citato, mediante l'aggiunta di una specifica  sezione  concernente  i
medicinali che possono essere utilizzati per una o  piu'  indicazioni
terapeutiche diverse  da  quelle  autorizzate,  contenente  la  lista
costituente l'allegato P4 relativo ai  farmaci  con  uso  consolidato
pediatrico per il trattamento di patologie gastrointestinali; 
  Vista la determina  AIFA  del  20  luglio  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  183  del  6  agosto
2016,  relativa  all'inserimento  di  adalimumab  nel  sopra   citato
allegato P4 per il trattamento della colite ulcerosa in  fase  attiva
di grado moderato-severo (punteggio Mayo da  6  a  12  con  punteggio
endoscopico secondario da 2 a 3, confermata mediante  endoscopia  con
biopsia), in bambini dai sei anni che: 
    non hanno risposto in modo adeguato  alla  terapia  convenzionale
con corticosteroidi e; 
    non hanno risposto in modo adeguato  alla  terapia  convenzionale
con 6-MP o AZA e; 
    non hanno risposto in modo adeguato ad un ciclo  di  terapia  con
infliximab entro le prime otto settimane di trattamento o; 
    risultino intolleranti o  qualora  esista  una  controindicazione
medica a tali terapie; 
  Vista la determina  AIFA  del  21  aprile  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  109  del  28  aprile
2020, di aggiornamento dell'elenco dei medicinali con uso consolidato
pediatrico  per  il  trattamento   di   patologie   gastrointestinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, concernente l'estensione  delle
indicazioni  relative  ad  adalimumab   presenti   nell'allegato   P4
dell'elenco dei  farmaci  erogabili  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale anche ad  adalimumab  originatore  o  biosimilare
(Amgevita, Halimtoz, Hefiya, Hirymoz, Idacio, Imraldi e Kromeya); 
  Vista la determina  AIFA  del  15  luglio  2021,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  179  del  28  luglio
2021, relativa alla  rinegoziazione  del  medicinale  per  uso  umano
«Humira», ai sensi dell'art. 8, comma 10,  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, con  cui  e'  stata  estesa  l'indicazione  terapeutica
autorizzata del medicinale al trattamento della colite ulcerosa cosi'
come incluso nell'allegato  P4  al  suddetto  elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Viste la determina AIFA n. 257 del 29 marzo 2022, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2022,
relativa al regime di rimborsabilita' e prezzo, a  seguito  di  nuove
indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano Idacio; 
  Viste la determina AIFA n. 256 del 29 marzo 2022, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2022,
relativa al regime di rimborsabilita' e prezzo, a  seguito  di  nuove
indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano Hyrimoz; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle  riunioni  del  2,  3  e  4
maggio 2022 - stralcio verbale n. 68; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto n. 3; 
  Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale
adalimumab dall'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale adalimumab  e'  escluso  dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario  nazionale,  di  cui
alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n.  648  per  il  trattamento
della  colite  ulcerosa  in  fase  attiva  di  grado  moderato-severo
(punteggio Mayo da 6 a 12 con punteggio endoscopico secondario da 2 a
3, confermata mediante endoscopia con biopsia), in  bambini  dai  sei
anni che: 
    non hanno risposto in modo adeguato  alla  terapia  convenzionale
con corticosteroidi e; 
    non hanno risposto in modo adeguato  alla  terapia  convenzionale
con 6-MP o AZA e; 
    non hanno risposto in modo adeguato ad un ciclo  di  terapia  con
infliximab entro le prime otto settimane di trattamento o; 
    risultino intolleranti o  qualora  esista  una  controindicazione
medica a tali terapie.