IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1792 del  13  novembre
2018, confermata con determina del direttore generale n.  1034  del'8
settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2,  lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245,  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata dal direttore generale  all'adozione  dei  provvedimenti  di
autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare  e  di
farmaci che rappresentano una  speranza  di  cura,  in  attesa  della
commercializzazione, per particolari e gravi  patologie,  nei  limiti
della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18
e 19, lettera  a)  del  decreto-legge  n.  269/2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  326/2003  e  dei  provvedimenti  per
l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno  2022,  in
virtu' della legge 25  febbraio  2022,  n.  15,  di  conversione  del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del  20  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  232  del  4
ottobre 2000, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23  dicembre
1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra  citato,
mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali
che possono essere utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche
diverse  da  quelle  autorizzate,  contenente  la  lista  costituente
l'allegato 2, relativa ai farmaci con uso consolidato sulla base  dei
dati  della  letteratura  scientifica  nel  trattamento  dei   tumori
pediatrici; 
  Vista la determina AIFA 18 gennaio 2011, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2011, che  ha  integrato  la  suddetta
sezione con la lista costituente l'allegato P2, relativa  ai  farmaci
con  uso  consolidato  nel   trattamento   di   patologie   infettive
pediatriche; 
  Considerato che il citomegalovirus rappresenta un'importante  causa
di patologie fetali, anche gravi; 
  Considerato che il medicinale ganciclovir non e' disponibile in una
formulazione orale; 
  Considerata la necessita' di rendere  disponibile  un  farmaco  che
consenta il trattamento delle infezioni da citomegalovirus anche  per
via orale nei pazienti pediatrici; 
  Considerate le evidenze scientifiche a supporto  dell'utilizzo  del
medicinale valganciclovir, profarmaco del medicinale ganciclovir, per
il  trattamento  delle  infezioni  da  citomegalovirus  in   pazienti
pediatrici,  sia  come  opzione  terapeutica  ex   novo,   sia   come
mantenimento dopo la terapia iniziale endovenosa  con  il  medicinale
ganciclovir; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a
totale carico del Servizio snitario nazionale per pazienti pediatrici
con   infezione   da   citomegalovirus   con   sintomatologia   grave
riconducibile      all'infezione      (prevalentemente      ipoacusia
neurosensoriale); 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione del 6, 7 e 8 giugno 2022 - stralcio verbale n. 70; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 14 luglio 2022, n. 30, punto n. 6; 
  Ritenuto, pertanto, di  includere  il  medicinale  «Valganciclovir»
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
per il trattamento delle infezioni  da  citomegalovirus  in  pazienti
pediatrici,  sia  come  opzione  terapeutica  ex   novo,   sia   come
mantenimento dopo la terapia iniziale endovenosa  con  il  medicinale
ganciclovir; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
nella specifica sezione relativa ai  medicinali  che  possono  essere
impiegati per una o piu' indicazioni diverse da  quelle  autorizzate,
nella lista costituente l'allegato P2 relativa  ai  farmaci  con  uso
consolidato nel trattamento  di  patologie  infettive  pediatriche  -
sulla base dei dati della letteratura scientifica -  e'  inserito  il
medicinale VALGANCICLOVIR per la  seguente  indicazione  terapeutica:
trattamento delle infezioni da citomegalovirus in pazienti pediatrici
con sintomatologia grave riconducibile all'infezione (prevalentemente
ipoacusia neurosensoriale), sia come opzione terapeutica ex novo, sia
come  mantenimento  dopo  la  terapia  iniziale  endovenosa  con   il
medicinale ganciclovir;